CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26966/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari haparzialmente riformato la sentenza in data 15 marzo 2021 del Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità delDimita in relazione al reati di ricettazione e truffa commessi in data 26 aprile2017, dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa e, conseguentemente,rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato di ricettazione.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. peromessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ed eccessività del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] che la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 131-biscod. pen. è stata dalla Corte di appello (pag. 3) spiegata con motivazionecongrua, logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, ciòdai precedenti penali dello stesso, che consentono di configurare una abitualitànella perpetrazione delle condotte delittuose, elementi frutto di una valutazionedi merito insindacabile in sede di legittimità che impediscono di ritenere il fatto diparticolare tenuità;che, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed èmanifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata)di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI