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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25526/2023

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o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17861/2017 del ruolo generale, proposto DA P IU ’[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede legale in Napoli, alla Piazza dei Martiri n. 30, in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L20 B667 U), domiciliato, a mente dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancellaria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] M ADDALONI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 9. - INTIMATO - TARI per la cassazione della sentenza n. 3180/44/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli), depositata in data 6 aprile 2017.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 3 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TARI relativa all’anno d’imposta 2014, richiesta dal Comune di Maddaloni con avviso di pagamento n. 20150014772 per il complessivo importo di 112.236.00 €, in relazione all’area posseduta da detta società nel Comune di Maddaloni – [OSCURATO:PERSONA] 11.2., [OSCURATO:PERSONA] – rispetto alla quale la società ricorrente ha rivendicato l’esenzione dall’imposizione, assumendo di produrre in detto spazio rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili, costituiti da imballaggi secondari e terziari autosmaltiti in proprio;

1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la pronuncia n. 2477/6/2015 della Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo legittima la tassazione per la minore superfice di mq 1.084, ove si riteneva dimostrata la formazione di rifiuti assimilati agli urbani, negando invece l’applicazione della tassa per la restante superfice (su di un totale di mq 39.360) in quanto produttiva di rifiuti speciali avviati a recupero dalla società;

1.2. la Commissione regionale premetteva che il presupposto della tassa è la detenzione del bene immobile, che essa prescinde dal concreto utilizzo del servizio, essendo invece necessario che lo stesso sia stato istituito dal Comune, aggiungendo che anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta non comporta l’esenzione dal pagamento della tassa, dando diritto solo alla sua riduzione, se detta attività non sia svolta nella zona di esercizio commerciale della società, concludendo, quindi, nel senso che la ricorrente «è tenuta al pagamento della tassa per i locali destinati ad ufficio, refettorio, bagni spogliatoi e locali tecnici, per complessivi mq. 1.084, per il semplice fatto di avere la detenzione dell’immobile» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata);

2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 14 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura; 3.il Comune di Maddaloni è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507/93» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestando al Giudice regionale l’errata equiparazione concettuale tra l’istituzione e l’attivazione del servizio di igiene urbana e la mancata fruizione dello stesso nell’area interessata dall’attività di impresa della società ricorrente, assumendo, in punto di fatto, che «nell’area interportuale […] ove è insediata l’azienda ricorrente, non risulta mai istituito ed attivato alcun servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, né di quelli assimilati né tantomeno di quelli speciali, per cui deve esserci esclusione dalla tassa e non riduzione del tributo» (v. pagina n. 8 del ricorso), precisando altresì che la società «si è fatta carico del servizio per tutti i rifiuti già dall’inizio dell’attività, stipulando contratto per tutti i tipi di rifiuti con la [OSCURATO:SOCIETA]. seria ed affidata società specializzata nel settore» (v. pagina n. 9 del ricorso);

2. con la seconda censura l’istante ha eccepito, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 59 e 62 D.LGS.n. 507/93», osservando che «il presupposto impositivo del tributo si identifica con l’istituzione ed attivazione del servizio» ed assumendo che «nel caso in esame si è sempre eccepito e poi provato che tale servizio non è mai stato istituito né attivato, per cui il Giudice ha errato nella ricognizione della fattispecie normativa e concreta così come rappresentata» (v. pagina n. 10 del ricorso);

3. con la terza ed ultima doglianza, la società ha dedotto, sotto il paradigma censorio di all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 1, commi 651 e 652 Legge 27.12.2013, N. 147 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE. principio “chi inquina paga” fissato già dall’art. 174 del Trattato CE» (così a pagina n. 11 del ricorso), rappresentando che detta normativa è volta a premiare le aziende che producono rifiuti speciali avviati al recupero e che la decisione impugnata risulterebbe contraria alla suindicata disciplina;

4. il ricorsonon può essere accolto per i seguenti motivi;

5. le prime due doglianze vanno esaminate congiuntamente, in quanto connesse, ruotando entrambe sulla medesima contestazione concernente la mancata istituzione ed attivazione nell’area interportuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di quelli assimilati o ancora di quelle speciali e, quindi, sulla mancanza del presupposto impositivo della tassa;

5.1. va subito osservato che il tema in esame concerne il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all’interno del perimetro della zona industriale ([OSCURATO:PERSONA]) in cui ha sede operativa la società ricorrente, come evidenziato pure dall’istante secondo cui «nell'area interportuale, sorta di recente al confine del territorio comunale di Maddaloni con quello di Marcianise, non risulta mai istituito ed attivato alcun servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, né di quelli assimilati, né di quelli speciali» (v. pagina n. 8 del ricorso);

5.2. allo stesso modo, preme precisare che, per tali ragioni, l’istante rivendica l’esenzione integrale dal pagamento del tributo, avendo, a chiare lettere assunto che «deve esserci esclusione dalla tassa e non riduzione dal tributo», con ciò contrapponendosi alla valutazione del Giudice regionale, secondo cui «anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta.

Così come la Tarsu, anche per la Tari, oggi, vale la regola della riduzione del servizio se non svolto nella zona di residenza, di dimora o dove viene esercitata l'attività del contribuente» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata);

5.3. la precisazione che precede rivela che la ragione essenziale sui cui riposa il ricorso in esame, basato sul dedotto errore asseritamente compiuto dalla Commissione nell’aver considerato la «mancata istituzione-attivazione del servizio come mancato espletamento o fruizione del servizio» (v. pagina n. 10 del ricorso) e, con esso, l’intero apparato argomentativo dell’impugnazione, risentono di una lettura riduttiva della sentenza impugnata, non considerando che il menzionato passaggio motivazionale della pronuncia in esame ha integrato (come pare evidente dall’uso della locuzione aggiuntiva «Tra l’altro») una concorrente ed autonoma ratio decidendi, volta a ritenere, per l’appunto, che il « mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta»;

5.4. la valutazione della Commissione regionale –diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della ricorrenti - non è fondata sulla contestata equiparazione tra l’istituzione ed attivazione del servizio ed il mancato espletamento dello stesso, ma sui seguenti, declinati principi: a) «il presupposto impositivo […] non scatta nel momento del concreto utilizzo del servizio da parte del contribuente, ma con la semplice istituzione del servizio da parte del Comune»; b) «la tassa è […] dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, ma per il semplice verificarsi della sola detenzione dei locali»; c) come sopra esposto, «anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione ma il pagamento dei tributi in misura ridotta» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata).

5.5. Dette complessive ragioni risultano conformi al consolidato orientamento di questa Corte (già affermatosi in tema di Tarsu, ma ribadito in tema di Tari rispetto alle quali si è ritenuta una sostanziale omogeneità di disciplina; così, tra le tante, Cass., Sez.

T., 7 luglio 2022, n. 21490), secondo cui: -« Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell’”occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4"» (così, tra le tante e da ultimo, Cass., Sez.

V, 23 febbraio 2023, n. 5580); - « il soggetto che occupa o detiene un'area scoperta, qu ando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione […]» (così, Cass. Sez.

T., 23 febbraio 2023, n. 5667); -«[…] in materia di TARI, l’art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone: «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»; - « Fermo restando, dunque, il principio che tutti i "locali" esistenti sul territorio comunale devono essere assoggettati a TARI […] spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale)»; -« l’art. 1, commi 656 e 657, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede una diversa percentuale di riduzione della TARI per le ipotesi di mancato svolgimento, illegittima effettuazione o temporanea interruzione, da un lato, e di mancata effettuazione, dall’altro, del servizio di gestione dei rifiuti»; - «La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consentedi affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che [ … ] Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657,» essa spetta «per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2020, n. 9109; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28945; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34298; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, nn. 34489 e 34635)»; -«La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici (in termini: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^- 5, 19 ottobre 2021, n. 28945)»; -«Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, invece, dal citato comma 656 nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi (in termini: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28945)» (così, anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 21 febbraio 2023, n. 5429).

5.6. come sopra chiarito, la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sull’intero perimetro comunale, ma ha censurato tali carenze soltanto in relazione al trattamento dei rifiuti nell’area industriale, seguitando a rivendicare l’integrale esenzione da pagamento della tassa, benché il Giudice regionale avesse avvertito che il mancato svolgimento del servizio nella zona avrebbe potuto, semmai, giustificare una richiesta di riduzione della tassa, che non è stata avanzata dalla contribuente, neppure in via subordinata;

5.7. in tale contesto, deve allora reputarsi corretta la valutazione del Giudice regionale che ha negato l’esenzione, anche nella prefigurata ipotesi del mancato svolgimento da parte dell’ente comunale del servizio di raccolte dei rifiuti nell’area interportuale, siccome coerente con i suindicati principi.

5.8. per le esposte ragioni i primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, ritenuti infondati;

6. va dichiarato, invece, inammissibile laterza doglianza;

6.1. dopo aver inizialmente lamentato che il giudice di appello aveva «[…] completamente ignorato quanto rappresentato, eccepito e richiesto dal ricorrente in proposito nelle pagine 7, 8 e 9 del ricorso introduttivo del giudizio […] ed alle pagine 8 e 9 dell’atto di appello […]» (v. pagina n. 11 del ricorso), il tutto, peraltro, con un generico rinvio per relationem a documenti allegati al ricorso per cassazione, ma senza una specifica ed argomentata prospettazione di un error in iudicando, la censura si è risolta in un’astratta digressione sulla diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale del principio comunitario “chi inquina paga” (con il richiamo alle Direttive del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE e del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE), senza attingere in concreto alcuna statuizione (o argomentazione) della sentenza impugnata, la quale, peraltro, non aveva trattato la suddetta questione;

6.2. va, allora, confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509);

6.3. come, infatti, anche da ultimo ribadito da questa Corte «l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517)» (così, Cass. Sez.

T., 21 febbraio 2023, n. 5429);

7. alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte, tenuto conto dell’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere complessivamente rigettato;

8. non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune;

9. nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17861/2017 del ruolo generale, proposto DA P IU ’[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede legale in Napoli, alla Piazza dei Martiri n. 30, in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L20 B667 U), domiciliato, a mente dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancellaria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] M ADDALONI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 9. - INTIMATO - TARI per la cassazione della sentenza n. 3180/44/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli), depositata in data 6 aprile 2017. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 3 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TARI relativa all’anno d’imposta 2014, richiesta dal Comune di Maddaloni con avviso di pagamento n. 20150014772 per il complessivo importo di 112.236.00 €, in relazione all’area posseduta da detta società nel Comune di Maddaloni – [OSCURATO:PERSONA] 11.2., [OSCURATO:PERSONA] – rispetto alla quale la società ricorrente ha rivendicato l’esenzione dall’imposizione, assumendo di produrre in detto spazio rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili, costituiti da imballaggi secondari e terziari autosmaltiti in proprio; 1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la pronuncia n. 2477/6/2015 della Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo legittima la tassazione per la minore superfice di mq 1.084, ove si riteneva dimostrata la formazione di rifiuti assimilati agli urbani, negando invece l’applicazione della tassa per la restante superfice (su di un totale di mq 39.360) in quanto produttiva di rifiuti speciali avviati a recupero dalla società; 1.2. la Commissione regionale premetteva che il presupposto della tassa è la detenzione del bene immobile, che essa prescinde dal concreto utilizzo del servizio, essendo invece necessario che lo stesso sia stato istituito dal Comune, aggiungendo che anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta non comporta l’esenzione dal pagamento della tassa, dando diritto solo alla sua riduzione, se detta attività non sia svolta nella zona di esercizio commerciale della società, concludendo, quindi, nel senso che la ricorrente «è tenuta al pagamento della tassa per i locali destinati ad ufficio, refettorio, bagni spogliatoi e locali tecnici, per complessivi mq. 1.084, per il semplice fatto di avere la detenzione dell’immobile» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 14 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura; 3.il Comune di Maddaloni è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507/93» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestando al Giudice regionale l’errata equiparazione concettuale tra l’istituzione e l’attivazione del servizio di igiene urbana e la mancata fruizione dello stesso nell’area interessata dall’attività di impresa della società ricorrente, assumendo, in punto di fatto, che «nell’area interportuale […] ove è insediata l’azienda ricorrente, non risulta mai istituito ed attivato alcun servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, né di quelli assimilati né tantomeno di quelli speciali, per cui deve esserci esclusione dalla tassa e non riduzione del tributo» (v. pagina n. 8 del ricorso), precisando altresì che la società «si è fatta carico del servizio per tutti i rifiuti già dall’inizio dell’attività, stipulando contratto per tutti i tipi di rifiuti con la [OSCURATO:SOCIETA]. seria ed affidata società specializzata nel settore» (v. pagina n. 9 del ricorso); 2. con la seconda censura l’istante ha eccepito, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 59 e 62 D.LGS.n. 507/93», osservando che «il presupposto impositivo del tributo si identifica con l’istituzione ed attivazione del servizio» ed assumendo che «nel caso in esame si è sempre eccepito e poi provato che tale servizio non è mai stato istituito né attivato, per cui il Giudice ha errato nella ricognizione della fattispecie normativa e concreta così come rappresentata» (v. pagina n. 10 del ricorso); 3. con la terza ed ultima doglianza, la società ha dedotto, sotto il paradigma censorio di all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 1, commi 651 e 652 Legge 27.12.2013, N. 147 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE. principio “chi inquina paga” fissato già dall’art. 174 del Trattato CE» (così a pagina n. 11 del ricorso), rappresentando che detta normativa è volta a premiare le aziende che producono rifiuti speciali avviati al recupero e che la decisione impugnata risulterebbe contraria alla suindicata disciplina; 4. il ricorsonon può essere accolto per i seguenti motivi; 5. le prime due doglianze vanno esaminate congiuntamente, in quanto connesse, ruotando entrambe sulla medesima contestazione concernente la mancata istituzione ed attivazione nell’area interportuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di quelli assimilati o ancora di quelle speciali e, quindi, sulla mancanza del presupposto impositivo della tassa; 5.1. va subito osservato che il tema in esame concerne il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all’interno del perimetro della zona industriale ([OSCURATO:PERSONA]) in cui ha sede operativa la società ricorrente, come evidenziato pure dall’istante secondo cui «nell'area interportuale, sorta di recente al confine del territorio comunale di Maddaloni con quello di Marcianise, non risulta mai istituito ed attivato alcun servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, né di quelli assimilati, né di quelli speciali» (v. pagina n. 8 del ricorso); 5.2. allo stesso modo, preme precisare che, per tali ragioni, l’istante rivendica l’esenzione integrale dal pagamento del tributo, avendo, a chiare lettere assunto che «deve esserci esclusione dalla tassa e non riduzione dal tributo», con ciò contrapponendosi alla valutazione del Giudice regionale, secondo cui «anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta. Così come la Tarsu, anche per la Tari, oggi, vale la regola della riduzione del servizio se non svolto nella zona di residenza, di dimora o dove viene esercitata l'attività del contribuente» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 5.3. la precisazione che precede rivela che la ragione essenziale sui cui riposa il ricorso in esame, basato sul dedotto errore asseritamente compiuto dalla Commissione nell’aver considerato la «mancata istituzione-attivazione del servizio come mancato espletamento o fruizione del servizio» (v. pagina n. 10 del ricorso) e, con esso, l’intero apparato argomentativo dell’impugnazione, risentono di una lettura riduttiva della sentenza impugnata, non considerando che il menzionato passaggio motivazionale della pronuncia in esame ha integrato (come pare evidente dall’uso della locuzione aggiuntiva «Tra l’altro») una concorrente ed autonoma ratio decidendi, volta a ritenere, per l’appunto, che il « mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo in misura ridotta»; 5.4. la valutazione della Commissione regionale –diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della ricorrenti - non è fondata sulla contestata equiparazione tra l’istituzione ed attivazione del servizio ed il mancato espletamento dello stesso, ma sui seguenti, declinati principi: a) «il presupposto impositivo […] non scatta nel momento del concreto utilizzo del servizio da parte del contribuente, ma con la semplice istituzione del servizio da parte del Comune»; b) «la tassa è […] dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, ma per il semplice verificarsi della sola detenzione dei locali»; c) come sopra esposto, «anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione ma il pagamento dei tributi in misura ridotta» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata). 5.5. Dette complessive ragioni risultano conformi al consolidato orientamento di questa Corte (già affermatosi in tema di Tarsu, ma ribadito in tema di Tari rispetto alle quali si è ritenuta una sostanziale omogeneità di disciplina; così, tra le tante, Cass., Sez. T., 7 luglio 2022, n. 21490), secondo cui: -« Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell’”occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4"» (così, tra le tante e da ultimo, Cass., Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 5580); - « il soggetto che occupa o detiene un'area scoperta, qu ando produttrice, per presunzione di legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione […]» (così, Cass. Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5667); -«[…] in materia di TARI, l’art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone: «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»; - « Fermo restando, dunque, il principio che tutti i "locali" esistenti sul territorio comunale devono essere assoggettati a TARI […] spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale)»; -« l’art. 1, commi 656 e 657, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede una diversa percentuale di riduzione della TARI per le ipotesi di mancato svolgimento, illegittima effettuazione o temporanea interruzione, da un lato, e di mancata effettuazione, dall’altro, del servizio di gestione dei rifiuti»; - «La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consentedi affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che [ … ] Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657,» essa spetta «per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2020, n. 9109; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28945; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34298; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, nn. 34489 e 34635)»; -«La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici (in termini: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^- 5, 19 ottobre 2021, n. 28945)»; -«Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, invece, dal citato comma 656 nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi (in termini: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28945)» (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429). 5.6. come sopra chiarito, la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sull’intero perimetro comunale, ma ha censurato tali carenze soltanto in relazione al trattamento dei rifiuti nell’area industriale, seguitando a rivendicare l’integrale esenzione da pagamento della tassa, benché il Giudice regionale avesse avvertito che il mancato svolgimento del servizio nella zona avrebbe potuto, semmai, giustificare una richiesta di riduzione della tassa, che non è stata avanzata dalla contribuente, neppure in via subordinata; 5.7. in tale contesto, deve allora reputarsi corretta la valutazione del Giudice regionale che ha negato l’esenzione, anche nella prefigurata ipotesi del mancato svolgimento da parte dell’ente comunale del servizio di raccolte dei rifiuti nell’area interportuale, siccome coerente con i suindicati principi. 5.8. per le esposte ragioni i primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, ritenuti infondati; 6. va dichiarato, invece, inammissibile laterza doglianza; 6.1. dopo aver inizialmente lamentato che il giudice di appello aveva «[…] completamente ignorato quanto rappresentato, eccepito e richiesto dal ricorrente in proposito nelle pagine 7, 8 e 9 del ricorso introduttivo del giudizio […] ed alle pagine 8 e 9 dell’atto di appello […]» (v. pagina n. 11 del ricorso), il tutto, peraltro, con un generico rinvio per relationem a documenti allegati al ricorso per cassazione, ma senza una specifica ed argomentata prospettazione di un error in iudicando, la censura si è risolta in un’astratta digressione sulla diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale del principio comunitario “chi inquina paga” (con il richiamo alle Direttive del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE e del 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE), senza attingere in concreto alcuna statuizione (o argomentazione) della sentenza impugnata, la quale, peraltro, non aveva trattato la suddetta questione; 6.2. va, allora, confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509); 6.3. come, infatti, anche da ultimo ribadito da questa Corte «l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517)» (così, Cass. Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429); 7. alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte, tenuto conto dell’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere complessivamente rigettato; 8. non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune; 9. nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eve
Sentenza Cassazione n. 25526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris