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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 30857/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2016, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Considerato, in particolare, che la Corte distrettuale ha osservato che la dedotta nullità del decreto di citazione non sussisteva atteso che il capo di imputazione era chiaro nell'indicare che l'imputazione riguardava la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Serramazzoni, consistita nell'essersi allontanato da detto Comune senza la prescritta autorizzazione e che, analogamente, era infondato il motivo di gravame riguardante la competenza territoriale poiché essa era determinata dal luogo di accertamento del reato avvenuto in Caste! S. [OSCURATO:PERSONA] il giorno 7 maggio 2016; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bologna - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 30 giugno 2016, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Considerato, in particolare, che la Corte distrettuale ha osservato che la dedotta nullità del decreto di citazione non sussisteva atteso che il capo di imputazione era chiaro nell'indicare che l'imputazione riguardava la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Serramazzoni, consistita nell'essersi allontanato da detto Comune senza la prescritta autorizzazione e che, analogamente, era infondato il motivo di gravame riguardante la competenza territoriale poiché essa era determinata dal luogo di accertamento del reato avvenuto in Caste! S. [OSCURATO:PERSONA] il giorno 7 maggio 2016; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023
Decreto Cassazione n. 30857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris