CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze il 20 settembre 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 21 marzo 2016 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 30 maggio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: al mancato riconoscimento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto, poggiando la de- cisione di condanna, ad avviso d4e1 ricorrente, su un'inaccettabile inversione dell'onere della prova (primo motivo); ed al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti (secondo motivo). Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze, infatti, sono meramente riproduttive di profili di cen- sura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostru- zione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (alle pp. 5-6), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in ter- mini di aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d