Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 12430/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04F21NF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato.

Deve anzitutto rilevarsi che, quanto al diniego di riconoscimento del fatto lieve, la sentenza impugnata, nel disattendere l'orientamento minoritario di cui alla sentenza n. 45061 del 2022, ha ritenuto che il fatto non fosse riconducibile all'ipotesi di minore offensività in ragione del quantitativo di cocaina da cui erano ricavabili n. 264,68 dosi, dalla circostanza che parte di questa era ancora solida, dal rinvenimento di una ingente somma di denaro pari a C 49.340,00 in contanti, sintomatica di un suo inserimento in un contesto delinquenziale per il quale il fatto non può ritenersi di minima offensività.

Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018.

M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione).

L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

L'aver valorizzato il dato ponderale, già significativo, accanto alla ingente disponibilità di denaro, segno di rilevanti guadagni ritratti dall'attività illecita, e alle modalità dell'azione (occultamento della chiave di casa) da cui ha tratto la conclusione della non minima offensività del fatto, è conforme a dirittoitenuto conto che in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3 n. 12551 del 14/02/2023 Rv. 284319 - 01).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla disposta confisca ex art. 240 bis cod.pen. della somma di denaro è manifestamente inf ndato in presenza di accertata sproporzione non avendo fs o l'imputato allegato volgimento di lecita attività lavorativa e in presenza di prospettazione difensiva secondo cui terzi ignoti gli avrebbero chiesto di detenere per loro conto il denaro.

La censura che contiene anche ;In incongruo riferimento all'ammissibilità dell'impugnazione sulla confisca nel caso di pena patteggiata è poi manifestamente infondata là dove ritiene che non sia praticabile la confisca in caso di mera detenzione di sostanza stupefacente, tenuto conto che qui non si tratta di applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240 cod.pen. bensì di confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04F21NF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato. Deve anzitutto rilevarsi che, quanto al diniego di riconoscimento del fatto lieve, la sentenza impugnata, nel disattendere l'orientamento minoritario di cui alla sentenza n. 45061 del 2022, ha ritenuto che il fatto non fosse riconducibile all'ipotesi di minore offensività in ragione del quantitativo di cocaina da cui erano ricavabili n. 264,68 dosi, dalla circostanza che parte di questa era ancora solida, dal rinvenimento di una ingente somma di denaro pari a C 49.340,00 in contanti, sintomatica di un suo inserimento in un contesto delinquenziale per il quale il fatto non può ritenersi di minima offensività. Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. L'aver valorizzato il dato ponderale, già significativo, accanto alla ingente disponibilità di denaro, segno di rilevanti guadagni ritratti dall'attività illecita, e alle modalità dell'azione (occultamento della chiave di casa) da cui ha tratto la conclusione della non minima offensività del fatto, è conforme a dirittoitenuto conto che in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3 n. 12551 del 14/02/2023 Rv. 284319 - 01). Rilevato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla disposta confisca ex art. 240 bis cod.pen. della somma di denaro è manifestamente inf ndato in presenza di accertata sproporzione non avendo fs o l'imputato allegato volgimento di lecita attività lavorativa e in presenza di prospettazione difensiva secondo cui terzi ignoti gli avrebbero chiesto di detenere per loro conto il denaro. La censura che contiene anche ;In incongruo riferimento all'ammissibilità dell'impugnazione sulla confisca nel caso di pena patteggiata è poi manifestamente infondata là dove ritiene che non sia praticabile la confisca in caso di mera detenzione di sostanza stupefacente, tenuto conto che qui non si tratta di applicazione della confisca ai sensi dell'art. 240 cod.pen. bensì di confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 12430/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris