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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33823/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 1953; avverso la sentenza del 7 ottobre 2022, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2022, la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi reati di bancarotta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale commessi, in ipotesi, in relazione al fallimento di tre diverse società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Arcadia s.r.1.,), delle quali il predetto era stato nominato liquidatore.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato proponendo tre motivi di censura. 2.1 il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce che la Corte d'appello avrebbe condannato il ricorrente per un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione in quanto i capi di imputazione indicati nella sentenza di secondo grado sarebbero parzialmente difformi da quelli indicati nella sentenza di primo grado.

In quest'ultima si farebbe riferimento ad una preordinata omissione, sin dalla costituzione, del versamento delle imposte; nella sentenza di secondo grado si farebbe riferimento semplicemente alla condotta di aver cagionato il dissesto, non versando quanto dovuto dall'erario.

2.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, è relativo alla qualificazione dei fatti contestati in termini di bancarotta impropria.

Deduce la difesa che la condotta di aggravamento di un dissesto provocato da altri sarebbe perfettamente sussunnibile anche all'interno della parallela fattispecie sanzionata dall'art. 217

I. fall. a titolo di bancarotta semplice.

Una riqualificazione che la Corte avrebbe escluso alla luce della sola ritenuta partecipazione dolosa del ricorrente.

Ma tanto sarebbe errato in diritto (in quanto anche la corrispondente fattispecie di bancarotta semplice potrebbe essere sorretta dal medesimo atteggiamento soggettivo) e privo di adeguata motivazione, non potendosi desumere la volontà di non pagare i debiti (maturati nel corso della gestione ordinaria) dal mero loro inadempimento, attesa la pacifica ed assoluta mancanza di attivo.

2.3. Il terzo, formulato anche questo sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene, invece, alle condotte contestate in termini di bancarotta documentale.

La difesa deduce che la ritenuta attività di sottrazione, occultamento o distruzione di scritture contabili non sarebbe, in concreto, neanche ipotizzabile atteso che tutte le società delle quali il ricorrente fu nominato liquidatore erano in realtà mere scatole vuote, prive di documentazione contabile e quella che fu reperita fu consegnata ai relativi curatori fallimentari.

A fronte di ciò, la motivazione offerta dalla Corte d'appello a giustificazione della ritenuta qualificazione in termini di bancarotta impropria sarebbe del tutto inesistente in quanto rappresentata da una mera parafrasi del dettato normativo.

2.4. Il quarto motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, deduce che la Corte d'appello avrebbe ricondotto la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità, alla sola mera valutazione del passivo, senza considerare, però, l'assoluta assenza di attivo e la conseguente impossibilità di incidere sulla consistenza patrimoniale della società e sulle connesse ragioni creditorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In linea generale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Cosicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe modificato l'originaria imputazione (strutturata in termini di adesione del ricorrente ad un originario progetto illecito finalizzato all'elusione contributiva) per ritenere, invece, un mero inadempimento contributivo.

Ebbene, in primo luogo la Corte territoriale non esclude l'ipotesi di un accordo originario ed anzi, logicamente, lo presuppone nella parte in cui evidenzia la concentrazione delle funzioni liquidatorie di tre diverse società, l'ingente debitoria della quale sono gravate e la prolungata gestione in assenza di attivo.

In secondo luogo, quand'anche fosse stato escluso l'originario accordo e ritenuta una semplice condotta dolosa unipersonale, alcuna lesione delle garanzie difensive potrebbe mai ipotizzarsi, atteso che, all'evidenza, la partecipazione dolosa rappresenta un minus rispetto alla preordinata intenzione prospettata nell'originario capo d'imputazione.

2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura.

L'imputato ha svolto le funzioni di liquidatore delle tre società dal 2002 a-eA 2010 (anno in cui sono stati dichiarati i relativi fallimenti).

Ebbene, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2489 e 2392 cod. civ. (richiamato dal primo), i liquidatori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

Responsabilità che si manifesta anche nell'ipotesi in cui i predetti, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Ebbene, non aver fatto fronte al gravissimo debito fiscale che lo stesso aveva ereditato dalle precedenti gestioni configura, all'evidenza, una concausa giuridicamente rilevante nel processo causale che ha provocato l'aggravamento del dissesto e l'ingente danno patrimoniale per i creditori sociali, in ragione del progressivo incremento degli oneri economici connessi al mancato pagamento dei debiti tributari.

E tanto dà conto della rilevanza causale, rispetto alla produzione dell'evento fallimentare, della condotta tenuta del ricorrente.

E sotto tale profilo è appena il caso di rilevare come, ai fini della sussistenza del reato contestato, è sufficiente che la condotta tenuta dall'agente abbia anche solo contribuito all'aggravamento di una situazione di decozione già conclamata in precedenza, in quanto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., la preesistenza di una causa in sé efficiente rispetto al dissesto è circostanza che non interrompe il nesso di causalità tra la condotta e l'evento fallimentare (Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 259051).

Quanto al profilo soggettivo, è necessario pfirffiettere che la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria.

Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione ( Sez. 5 n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).

Una sorta di bancarotta "preterintenzionale", dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l'evento dipendente da una condotta volontaria intrinsecamente idonea alla causazione dell'evento, accettato nella sua dimensione anche solo potenziale (Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613).

Ebbene, la Corte territoriale, seppur con motivazione sintetica ed in parte implicita, ha dato conto della sussistenza di elementi logici e fattuali dai quali dedurre una partecipazione dolosa (logicamente incompatibile con la previsione di cui all'art. 217, n. 4,

I. fall., strutturata in termini di colpa grave).

Ha dato atto di come le particolari modalità della condotta tenuta dal ricorrente (che per oltre otto anni ha svolto le funzioni di liquidatore di società che, per sua stessa ammissione, erano "mere scatole vuote") fossero esse stessa manifestazione della piena consapevolezza dell'Ussello tanto della situazione preesistente rispetto all'acquisizione delle funzioni gestorie nelle diverse società (mere scatole vuote), quanto della concreta probabilità che una persistente omissione avrebbe comunque determinato un ulteriore aggravamento dello stato di decozione e, conseguentemente, il successivo inevitabile dissesto.

3. Il terzo motivo è ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte territoriale ha dato atto di come la partecipazione soggettiva del ricorrente non si è esaurita nella consapevole volontà di non istituire le scritture, ma sia stata funzionalmente collegata ad evitare la ricostruzione di quanto avvenuto nel corso della gestione ordinaria, precludendo agli organi della procedura il relativo accertamento.

Ed in questo contesto, la protrazione per ben otto anni delle funzioni liquidatorie, nella consapevolezza della natura della società e dell'oggettiva finalità illecita da queste perseguita, rende del tutto irrilevante tanto la collaborazione prestata al curatore, quanto l'impegno personale profuso o ancora la non imputabilità del fallimento.

4. Residua la censura relativa alla sussistenza dell'aggravante.

E anche questa è manifestamente infondata.

Ed infatti, seppur il parametro al quale ancorare la valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante non possa essere quello (o meglio esclusivamente quello) dell'entità del passivo o della differenza tra attivo e passivo, bensì quello (ovvero anche quello) della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, in ossequio alla lettera della norma e al principio di offensività, ciò che conta è l'entità delle conseguenze pregiudizievoli subite creditori del fallito in conseguenza della condotta posta in essere dall'agente (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578).

Ebbene, a prescindere dalla circostanza per cui in capo al ricorrente si fossero concentrate le cariche liquidatoritdi tutte le tre società, in attuazione di un progetto criminoso e del conseguente smisurato aumento dell'entità dei dissesti delle società delle quali era stato designato liquidatore, ciò che rileva è la particolare consistenza del debito erariale alla cui formazione ha contribuito il ricorrente attraverso la protrazione delle sue dolose omissioni.

Circostanza chiaramente evidenziata dalla Corte territoriale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 aprile 1953; avverso la sentenza del 7 ottobre 2022, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2022, la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi reati di bancarotta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale commessi, in ipotesi, in relazione al fallimento di tre diverse società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Arcadia s.r.1.,), delle quali il predetto era stato nominato liquidatore. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato proponendo tre motivi di censura. 2.1 il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce che la Corte d'appello avrebbe condannato il ricorrente per un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione in quanto i capi di imputazione indicati nella sentenza di secondo grado sarebbero parzialmente difformi da quelli indicati nella sentenza di primo grado. In quest'ultima si farebbe riferimento ad una preordinata omissione, sin dalla costituzione, del versamento delle imposte; nella sentenza di secondo grado si farebbe riferimento semplicemente alla condotta di aver cagionato il dissesto, non versando quanto dovuto dall'erario. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, è relativo alla qualificazione dei fatti contestati in termini di bancarotta impropria. Deduce la difesa che la condotta di aggravamento di un dissesto provocato da altri sarebbe perfettamente sussunnibile anche all'interno della parallela fattispecie sanzionata dall'art. 217 I. fall. a titolo di bancarotta semplice. Una riqualificazione che la Corte avrebbe escluso alla luce della sola ritenuta partecipazione dolosa del ricorrente. Ma tanto sarebbe errato in diritto (in quanto anche la corrispondente fattispecie di bancarotta semplice potrebbe essere sorretta dal medesimo atteggiamento soggettivo) e privo di adeguata motivazione, non potendosi desumere la volontà di non pagare i debiti (maturati nel corso della gestione ordinaria) dal mero loro inadempimento, attesa la pacifica ed assoluta mancanza di attivo. 2.3. Il terzo, formulato anche questo sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, attiene, invece, alle condotte contestate in termini di bancarotta documentale. La difesa deduce che la ritenuta attività di sottrazione, occultamento o distruzione di scritture contabili non sarebbe, in concreto, neanche ipotizzabile atteso che tutte le società delle quali il ricorrente fu nominato liquidatore erano in realtà mere scatole vuote, prive di documentazione contabile e quella che fu reperita fu consegnata ai relativi curatori fallimentari. A fronte di ciò, la motivazione offerta dalla Corte d'appello a giustificazione della ritenuta qualificazione in termini di bancarotta impropria sarebbe del tutto inesistente in quanto rappresentata da una mera parafrasi del dettato normativo. 2.4. Il quarto motivo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, deduce che la Corte d'appello avrebbe ricondotto la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità, alla sola mera valutazione del passivo, senza considerare, però, l'assoluta assenza di attivo e la conseguente impossibilità di incidere sulla consistenza patrimoniale della società e sulle connesse ragioni creditorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In linea generale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cosicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe modificato l'originaria imputazione (strutturata in termini di adesione del ricorrente ad un originario progetto illecito finalizzato all'elusione contributiva) per ritenere, invece, un mero inadempimento contributivo. Ebbene, in primo luogo la Corte territoriale non esclude l'ipotesi di un accordo originario ed anzi, logicamente, lo presuppone nella parte in cui evidenzia la concentrazione delle funzioni liquidatorie di tre diverse società, l'ingente debitoria della quale sono gravate e la prolungata gestione in assenza di attivo. In secondo luogo, quand'anche fosse stato escluso l'originario accordo e ritenuta una semplice condotta dolosa unipersonale, alcuna lesione delle garanzie difensive potrebbe mai ipotizzarsi, atteso che, all'evidenza, la partecipazione dolosa rappresenta un minus rispetto alla preordinata intenzione prospettata nell'originario capo d'imputazione. 2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo motivo di censura. L'imputato ha svolto le funzioni di liquidatore delle tre società dal 2002 a-eA 2010 (anno in cui sono stati dichiarati i relativi fallimenti). Ebbene, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2489 e 2392 cod. civ. (richiamato dal primo), i liquidatori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri. Responsabilità che si manifesta anche nell'ipotesi in cui i predetti, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Ebbene, non aver fatto fronte al gravissimo debito fiscale che lo stesso aveva ereditato dalle precedenti gestioni configura, all'evidenza, una concausa giuridicamente rilevante nel processo causale che ha provocato l'aggravamento del dissesto e l'ingente danno patrimoniale per i creditori sociali, in ragione del progressivo incremento degli oneri economici connessi al mancato pagamento dei debiti tributari. E tanto dà conto della rilevanza causale, rispetto alla produzione dell'evento fallimentare, della condotta tenuta del ricorrente. E sotto tale profilo è appena il caso di rilevare come, ai fini della sussistenza del reato contestato, è sufficiente che la condotta tenuta dall'agente abbia anche solo contribuito all'aggravamento di una situazione di decozione già conclamata in precedenza, in quanto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., la preesistenza di una causa in sé efficiente rispetto al dissesto è circostanza che non interrompe il nesso di causalità tra la condotta e l'evento fallimentare (Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 259051). Quanto al profilo soggettivo, è necessario pfirffiettere che la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria. Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione ( Sez. 5 n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207). Una sorta di bancarotta "preterintenzionale", dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l'evento dipendente da una condotta volontaria intrinsecamente idonea alla causazione dell'evento, accettato nella sua dimensione anche solo potenziale (Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). Ebbene, la Corte territoriale, seppur con motivazione sintetica ed in parte implicita, ha dato conto della sussistenza di elementi logici e fattuali dai quali dedurre una partecipazione dolosa (logicamente incompatibile con la previsione di cui all'art. 217, n. 4, I. fall., strutturata in termini di colpa grave). Ha dato atto di come le particolari modalità della condotta tenuta dal ricorrente (che per oltre otto anni ha svolto le funzioni di liquidatore di società che, per sua stessa ammissione, erano "mere scatole vuote") fossero esse stessa manifestazione della piena consapevolezza dell'Ussello tanto della situazione preesistente rispetto all'acquisizione delle funzioni gestorie nelle diverse società (mere scatole vuote), quanto della concreta probabilità che una persistente omissione avrebbe comunque determinato un ulteriore aggravamento dello stato di decozione e, conseguentemente, il successivo inevitabile dissesto. 3. Il terzo motivo è ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha dato atto di come la partecipazione soggettiva del ricorrente non si è esaurita nella consapevole volontà di non istituire le scritture, ma sia stata funzionalmente collegata ad evitare la ricostruzione di quanto avvenuto nel corso della gestione ordinaria, precludendo agli organi della procedura il relativo accertamento. Ed in questo contesto, la protrazione per ben otto anni delle funzioni liquidatorie, nella consapevolezza della natura della società e dell'oggettiva finalità illecita da queste perseguita, rende del tutto irrilevante tanto la collaborazione prestata al curatore, quanto l'impegno personale profuso o ancora la non imputabilità del fallimento. 4. Residua la censura relativa alla sussistenza dell'aggravante. E anche questa è manifestamente infondata. Ed infatti, seppur il parametro al quale ancorare la valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante non possa essere quello (o meglio esclusivamente quello) dell'entità del passivo o della differenza tra attivo e passivo, bensì quello (ovvero anche quello) della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, in ossequio alla lettera della norma e al principio di offensività, ciò che conta è l'entità delle conseguenze pregiudizievoli subite creditori del fallito in conseguenza della condotta posta in essere dall'agente (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578). Ebbene, a prescindere dalla circostanza per cui in capo al ricorrente si fossero concentrate le cariche liquidatoritdi tutte le tre società, in attuazione di un progetto criminoso e del conseguente smisurato aumento dell'entità dei dissesti delle società delle quali era stato designato liquidatore, ciò che rileva è la particolare consistenza del debito erariale alla cui formazione ha contribuito il ricorrente attraverso la protrazione delle sue dolose omissioni. Circostanza chiaramente evidenziata dalla Corte territoriale. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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