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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12565/2026

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provvedimento concui la Corte di Appello di Catanzaro – in data 3 aprile 2025 - ha respinto la domanda diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva.Al primo - ed unico - motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione.

Si contesta la valutazione di non omogeneità delle condotte, trattandosi inprevalenza di delitti contro il patrimonio.

Si rappresenta, inoltre, che la Corte di Appello nonavrebbe valutato la condizione di tossicodipendenza così come il distubo psichico su cuiviene prodotta documentazione.Vi è stata produzione di motivi nuovi e memoria con allegati, sempre sul tema dellaincidenza della tossicodipendenza e del disturbo psichico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità.

Inoltre va precisato che non può parlarsi di lacune argomentative circala tossicodipendenza o il disturbo psichico da cui sarebbe affetta la ricorrente, atteso che ladocumentazione prodotta in sede di ricorso e di posteriore memoria non risulta sottoposta algiudice del merito con la originaria istanza.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento concui la Corte di Appello di Catanzaro – in data 3 aprile 2025 - ha respinto la domanda diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva.Al primo - ed unico - motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione. Si contesta la valutazione di non omogeneità delle condotte, trattandosi inprevalenza di delitti contro il patrimonio. Si rappresenta, inoltre, che la Corte di Appello nonavrebbe valutato la condizione di tossicodipendenza così come il distubo psichico su cuiviene prodotta documentazione.Vi è stata produzione di motivi nuovi e memoria con allegati, sempre sul tema dellaincidenza della tossicodipendenza e del disturbo psichico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità. Inoltre va precisato che non può parlarsi di lacune argomentative circala tossicodipendenza o il disturbo psichico da cui sarebbe affetta la ricorrente, atteso che ladocumentazione prodotta in sede di ricorso e di posteriore memoria non risulta sottoposta algiudice del merito con la originaria istanza.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 12565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris