CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42112/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso-e—Gise-r4.- A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 13/2/2020, seppur concedendogli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle conte- state aggravanti e recidiva e, conseguentemente, riducendogli la pena, ha confer- mato in punto di ritenuta responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Ca- tanzaro il 18/11/2016 (celebrata in esito a giudizio abbreviato, condizionato all'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed all'acquisizione di un mes- saggio audio) [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 co. 1 n.7 cod. pen. per essersi impossessato di un autoveicolo di pro- prietà di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiato nel piazzale antistante l'abitazione del pre- detto) e ritenute l'aggravante e la recidiva in contestazione, applicata la diminu- zione per la scelta del rito, condannato alla pena di anni I mesi 4 di reclusione ed euro 160,00 di multa. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Greto, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo, richiamati i dicta di Sez. 3 n. 45920/2014 e Sez. Un.n. 41461/2012, Sez. 6 n. 26336/2019, Sez. 6 n. 3041/2018 e Sez. 6 n. 7180/2004 lamenta, sotto il duplice profilo della violazione degli artt. 546, 530, 535 e 192 cod. proc. pen. e 624 e 625 cod. pen. che la Corte territoriale non abbia operato un buon governo dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in tema di valu- tazione della prova dichiarativa, soprattutto nel caso in cui provenga dalla persona offesa. In particolare, la Corte non avrebbe colto la contraddizione tra il contenuto del file audio e le dichiarazioni rese dalle persone offese, le quali avevano dichia- rato di non aver mai prestato alcuna vettura al Greto anche perché sapevano che non disponesse del titolo abilitativo alla guida. Inoltre, non avrebbe considerato l'insussistenza dell'elemento soggettivo (dato per scontato, non essendovi altra traccia in sentenza), atteso che il ricor- rente, in virtù della consueta autorizzazione all'uso del mezzo, lo aveva utilizzato senza volontà di sottrarlo ai proprietari. Per il ricorrente sarebbe evidente che considerando tali aspetti il giudizio da emettere sarebbe stato di tipo opposto, in specie il contento idei file audio provava (anche per ammissione della interlocutrice durante l'escussione) l'insussistenza di una anche potenziale condotta afferente al delitto di furto, oltre che di una pre- sunta azione commessa con coscienza e volontà.Con un secondo motivo viene dedotta l'inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta recidiva. Richiamati i dicta di Sez. Un. n. 35378/2010 e 5859/2011 il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente la contestata recidiva, nel caso in esame non obbligatoria, senza specificare i motivi della ritenuta pericolo- sità. Con un terzo motivo ci si duole, sempre sotto il duplice e contestuale profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, della dosi,etria della pena. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. In primis, per tutti i profili di doglianza, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancora di recente, è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legitti- mità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si ag- giunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la viola- zione o il punto della motivazione attinto da vizio. In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogi- cità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impu- gnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gra- vame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enun- ciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 3. Ed invero, i giudici di merito in modo conforme hanno congruamente mo- tivato sulle ragioni che li hanno indotti a escludere la credibilità della versione difensiva sul consenso all'uso del veicolo da parte dello Staglianò e della Tino e, viceversa, a prestare fede alle loro dichiarazioni contrarie, confortate dalla testi- monianza dell'operante di polizia giudiziaria che la difesa non considera nella for- mulazione dei suoi rilievi. Nessuna violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa può, pertanto, ravvisarsi in tale percorso argomentativo che è esente di macroscopici vizi logici. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, del resto, un perimetro circoscritto, dovendo limitarsi a riscontrare l'esistenza, come nella specie, di un logico iter esplicativo nel documento impugnato, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, la Corte territoriale aderisce alla ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, che aveva ricostruito i fatti sula base degli atti delle indagini preliminari (CNR, verbale di arresto del 7.2.2016,querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], verbale di perquisizione personale e verbale di accertamenti urgenti sulle persone del 6.2.2016) dai quali è emerso che alle ore 23 del 6/2/2016, i carabinieri del Co- mando di [OSCURATO:PERSONA] sullo Ionio (Mar. [OSCURATO:PERSONA] e App. [OSCURATO:PERSONA]), durante un servizio di controllo della circolazione stradale, notavano un'autovet- tura che, alla loro vista, arrestatasi bruscamente ed eseguita un'inversione di mar- cia, si allontanava nella stessa direzione di provenienza; insospettiti da tale ma- novra, i militari si ponevano all'inseguimento dell'autovettura fino a quando, alle successive ore 23.20, costatavano che il veicolo, un autocarro [OSCURATO:PERSONA], di colore rosso e targato [OSCURATO:TARGA], era andato a collidere contro un muro; a tal punto procedevano al controllo del conducente, che veniva identificato nell'odierno ricor- rente GRETO Andrea, già noto agli operanti per essere sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso Orale di P.S.; dagli ulteriori accertamenti eseguiti dai mi- litari, emergeva che il Greto era, inoltre, privo della prescritta patente di guida perché sospesa a tempo indeterminato; quanto all'autoveicolo, si accertava che lo stesso era di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, informato dell'accaduto, sporgeva denuncia di furto, nella quale precisava che lo stesso, prima della sot- trazione, si trovava parcheggiato all'interno di un cortile di pertinenza della sua abitazione, con le chiavi a bordo. Durante il controllo, il Greto manifestava sintomi di ebbrezza alcolica (quali alito fortemente vinoso, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti) e, pertanto, i militari ritenevano di procedere al test alcolimetrico, ma il prevenuto, rifiutava di sottoporvisi. Gli operanti, considerato altresì che il preve- nuto risultava gravato da molteplici e rilevanti pregiudizi di polizia, in esito a tutte le operazioni, lo traevano in arresto.Nel corso dell'udienza di convalida, l'imputato (cfr. pagg. 10-14 trascr. verb. u. 8.2.2016) dichiarava di prestare attività lavorativa presso l'azienda agricola dello Staglianò e che, nonostante fosse privo di patente (perché sospesa), sovente aveva in uso l'auto della P.O., per sua concessione, al fine di raggiungere in auto- nomia il posto di lavoro ed evitare di dover essere riaccompagnato ogni giorno dallo Staglianò; precisava ancora l'imputato che la sera dell'arresto lo Staglianò si trovava presso la sua abitazione nel momento in cui egli aveva prelevato l'auto e, pertanto, lo aveva visto allontanarsi; giustificava poi l'inversione di marcia effet- tuata alla vista dei Carabinieri, con la consapevolezza di essere privo della patente di guida. I testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi nel corso del giudizio (udienza del i 8.11.2016) affermavano che il Greto lavorava saltuariamente nell'azienda da loro gestita, ma entrambi negavano di avergli concesso la disponibilità dell'auto, essendo consapevoli che il predetto non era munito di patente di guida tanto che, per consentirgli di recarsi al lavoro, la Tino lo andava a prendere e lo riaccompa- gnava a casa e questo, per rispetto del legame che lei e lo Staglianò avevano con il nonno del prevenuto, per far piacere al quale, avevano garantito all'imputato qualche lavoro occasionale; i testi affermavano di aver scoperto la mancanza dell'auto solo a seguito della chiamata dei Carabinieri e precisavano che tutte le auto parcheggiate all'interno della loro proprietà, venivano lasciate con all'interno le chiavi, in quanto l'area era recintata e munita di cancello, che veniva chiuso la sera dallo Staglianò, prima di andare a letto. Nel corso del giudizio, veniva fatto ascoltare ai testimoni un messaggio audio estrapolato dal cellulare del Greto (contenuto in un Cd, acquisito come ulteriore condizione per l'accesso al rito) in cui venivano pronunciate le testuali parole "Stiamo venendo a prenderci la macchina che al mattino a Mario ci serve, okay?",(cfr. pag.7 verb. trascr. verb. u. 18.11.2016) e la teste Tino, pur ricono- scendo la propria voce, affermava di non ricordare le circostanze specifiche nelle quali aveva inviato tale messaggio all'imputato. Il Tribunale, alla luce della rico- struzione dei fatti sopra riassunta, ha ritenuto attendibili le deposizioni testimoniali di Tino e Staglianò , anche perché riscontrate dalle dichiarazioni dell'operante Aversa (cfr. pag.7 trascr. u. 8.2.2016) il quale aveva dichiarato di non aver mai visto il Greto alla guida dell'autovettura oggetto di furto, nonostante egli prestasse servizio nel paese in cui viveva l'imputato e si trovava l'azienda dello Staglianò e, per converso, ha giudicato inattendibile la versione dei fatti fornita dall'imputato, in quanto non riscontrata da altri elementi probatori, tale non ritenendo essere il messaggio audio inviato dalla Tino, in se dimostrativo della sola compresenza dell'imputato e dell'auto nello stesso luogo.Ebbene, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto motivatamente credibili la persona offesa e la sua compagna ([OSCURATO:PERSONA]), che hanno negato la circostanza addotta del prevenuto circa l'autorizzazione all'uso dell'automezzo. E hanno evi- denziato come tale negazione risultasse riscontrata dalle dichiarazioni dell'ope- rante di P.G. , il quale aveva dichiarato di non avere mai visto il Greto alla guida dell'auto poi sottratta allo Staglianò pur prestando servizio nello stesso comune di residenza dei due. Con motivazione del tutto logica, i giudici del gravame del merito, quanto al messaggio vocale addotto a riscontro della tesi difensiva, hanno evidenziato come non risulti dimostrata né la data in cui tale messaggio è stato inviato, né l'auto alla quale la Tino si riferiva, atteso che la predetta e lo Staglianò, possedevano molte autovetture, per come emerso pacificamente dall'istruttoria; e come neppure la stessa Tino avesse saputo fornire, nel corso della sua deposizione testimoniale, più specifiche connotazioni del messaggio vocale inoltrato al Greto e dunque il riferimento alla macchina, risulta generico e, soprattutto, non ricollegabile, con certezza., all'appropriazione dell'auto che ha portato all'arresto del prevenuto. 4. Manifestamente infondati sono, infine, i motivi di ricorso afferenti alla rite- nuta recidiva ed alla dosimetria della pena. Quanto alla prima, va rilevato come già il giudice di primo grado, corretta- mente richiamando i dicta di Sez. Un. n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690 e di Sez. 6 n. 16244 del 27/2/2013, rv. 256183) avesse rilevato come al Greto, con- dannato per delitti della medesima indole in via definitiva, gravato da una serie di segnalazioni, denunce e, se del caso, arresti, anche se datati nel tempo, andasse applicata e ritenuta la contestata recidiva, dovendo reputarsi che la reiterazione criminosa fosse frutto delle precedenti spinte a delinquere, secondo una valuta- zione che tiene conto della colpevolezza e della supposta maggior pericolosità del reo, della natura del reato, del tipo di devianza, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della non occasionalità della ricaduta. E a fronte di un motivo di appello del tutto generico, che non si confrontava criticamente con la sentenza di primo grado, la Corte territoriale, richiamando i numerosi precedenti penali dell'odierno ricorrente (tra cui una rapina), ha conva- lidato quel giudizio I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Quanto alla pena la Corte territoriale ha dato motivatamente conto di essersi (peraltro di non molto) discostata dal minimo edittale sia per la personalità dell'odierno ricorrente che in ragione dei danni provocati all'automezzo a seguito dell'incidente. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle