CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 21756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 20470-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FORLI', depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 20470 sez. M3 -ad. 11-05-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede alla Corte di rigettare il ricorso; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] agricola a fronte di precetto intimatole dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. su titolo esecutivo giudiziale, costituito da decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Forlì, deducendo in compensazione un credito basato su scrittura privata del 20/6/2018 nella quale l’opposta si obbligava a corrispondere un corrispettivo annuo pari al 10% del fatturato annuale sul fondo con un minimo di euroquarantamila (€ 40.000 ) all’anno « al lordo del canone dell’affitto di fondo rustico pari a euro 7500». [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Forlì ha declinato la competenza affermando che l’accertamento del credito è relativo ad un accordo definito come «quadro e commerciale» e ha indicato quale giudice competente il Tribunale ordinario della stessa sede. Averso l’ordinanza propone regolamento di competenza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA]. agricola a r.l. propone ricorso deducendo l’accertamento anche del credito derivante dal rapporto agrario e dell’applicazione dell’art. 40 comma 3 cod. proc. civ. circa l’attrazione della causa con rito ordinario in quella con rito speciale. La prospettazione della ricorrente è infondata perché, risultando il credito opposto «al lordo» del credito derivante dal rapporto agrario, e Ric. 2021 n. 20470 sez. M3 -ad. 11-05-2022 dunque incluso quest’ultimo credito, oggetto di accertamento con efficacia di giudicato è il credito derivante dalla scrittura privata del 20/6/2018 rispetto al quale il rapporto agrario, in quanto mero presupposto, è soltanto oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice non specializzato nelle forme del rito ordinario (si veda, sul punto Cass. n. 19748 del 27/09/2011 Rv. 619877 -01). Ciò in quanto la controversia è sorta a seguito del un decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Forlì con riferimento ai lavori per la realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue, pagati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. invece che dalla [OSCURATO:PERSONA]. agricola a r.l. e alla pattuizione in aumento del canone dovuto per il fondo rustico, con prospettazione di un controcredito in compensazione in favore della società ingiunta, senza che siadiscussa principaliter la sussistenza del rapporto agrario in quanto tale. Deve, pertanto, dichiararsi la competenza a conoscere della controversia del Tribunale di Forlì. Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Forlì; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ric. 2021 n. 20470 sez. M3 -ad. 11-05-2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli