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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14434/2026

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ino;– ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, ePREFETTURA-[OSCURATO:PERSONA];-intimati-Avverso la sentenza n. 636/2024 resa dal Tribunale di Napoli,pubblicata il 18/1/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso cinque verbali(del 04/12/2020, notificato il 21/12/2020; del 14/12/2020,notificato il 30/12/2020; del 04/12/2020, notificato il 23/12/2020;del 09/12/2020, notificato il 31/12/2020; del 10/12/2020,Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026notificato il 31/12/2020), con i quali gli erano state contestatecinque presunte infrazioni dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S.,avendo omesso di adempiere all’obbligo di comunicazione dei datidel conducente dell'autovettura al momento dell'infrazione.Con sentenza n. 24989/2022 del 10/06/2022, il Giudice di pace diNapoli rigettò l'opposizione.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse,nella contumacia della Prefettura di Napoli, con la sentenza n.636/2024 del 18/01/2024, con la quale il Tribunale di Napoli, inaccoglimento dell'appello, annullò i verbali impugnati e compensòintegralmente le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi delgiudizio.2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione, affidandolo ad un solo motivo, illustrato anche conmemoria.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli sono rimasti intimati.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:1.

In via pregiudiziale, va dato atto che l'intimato Ministerodell'Interno unitamente alla Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] delGoverno di Napoli ha, peraltro tardivamente, depositato attodenominato «atto di costituzione», sostanziandosi il relativocontenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il2 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienzadi discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1c.p.c.».2.

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,primo e secondo comma, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con violazione e falsa applicazione di norme dilegge e di diritto, per avere il giudice di merito compensato lespese dei due gradi del giudizio, senza motivare adeguatamente ocomunque motivando in modo illogico e apodittico, posto che avevaaccolto il gravame riconoscendo la buona fede del ricorrente el’errore scusabile ricavabile dal contenuto dei verbali impugnati edalla condotta dal predetto posta in essere e motivato poi lacompensazione delle spese, sostenendo che vi erano incertezzegiurisprudenziali radicatesi in seno alla stessa Corte di legittimitàcon riferimento alla violazione di cui all’art. 126-bis C.d.S., sicché,essendo la motivazione tautologica e, dunque, inesistente, erastato violato il principio secondo cui le spese di lite non possonoessere poste a carico della parte vittoriosa.2.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenza vainteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa nonpuò essere condannata, nemmeno per una minima quota, alpagamento delle spese stesse e che, con riferimento alregolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione èconseguentemente limitato ad accertare che non risulti violato ilprincipio secondo il quale le spese non possono essere poste acarico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da talesindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte3 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quantonell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere allaloro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e)massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. Sez. 1, 4/8/2017, n.19613).Orbene, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni",sancita dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., comeriformulato dalla legge n. 69 del 2009, nei casi in cui difetti lareciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, chericomprende la situazione di obiettiva incertezza sul dirittocontroverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimitàove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astrattao, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precettodi legge e versandosi, se del caso, in presenzadi motivazione apparente (per tutte Cass. Sez. 2, 16/5/2022, n.15495).Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto di compensare lespese, nonostante il ricorrente fosse vittorioso, in ragione deidifformi orientamenti giurisprudenziali radicatisi in seno a questaCorte con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 126-bis, comma 2,C.d.S.Tale argomentazione non può dirsi tautologica, come vorrebbe ilricorrente, in quanto il giudice di merito ha fondato la decisione sudue rationes decidendi, la principale delle quali era riferita proprioal contrasto giurisprudenziale, formatosi in seno a questa Corte, inordine all’interpretazione da dare alla suddetta disposizione,laddove un orientamento era quello secondo cui il termine entro ilquale il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis,comma 2 cod. strada, a comunicare all'organo di polizia cheprocede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizionedell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione4 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità,trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanziadell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazionedel responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettivacommissione di un precedente illecito, costantemente affermato inprecedenza (vedi Cass. Sez. 2, 09/07/2018, n. 18027; Cass. Sez.2, 23/07/2015, n. 15542), mentre l’altro, applicato nella specie,era quello secondo cui la predetta violazione si configura soltantoquando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativiproposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione diriferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo neitermini siffatti, con la conseguenza che, in caso di esito sfavorevoleper il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione ètenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cuinotifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenzedi cui alla citata disposizione; con la conseguenza che in caso diesito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento),viene meno il presupposto per la configurazione della violazione(Cass. Sez. 2, 03/08/2022, n. 24012, citata nella sentenzaimpugnata, e Cass. Sez. 6-2, 6/10/2014, n. 20974).L’altra ratio decidendi, ossia quella che ha riconosciuto l’errorescusabile e la buona fede del ricorrente, è stata, invece,evidenziata in via secondaria, quando già la decisione eraadeguatamente retta dall’applicazione del principio sopra ricordato,come peraltro arguibile dal fatto che il giudice ha affermato diaccogliere l’appello in applicazione dei principi affermati da questaCorte con l’ordinanza n. 24012 del 2022, mentre ha affrontato laseconda argomentazione evidenziando che, quand’anche fossestato ritenuto applicabile il diverso orientamento, comunquesarebbe stato da riconoscere l’errore scusabile e la buona fede.5 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026Consegue da quanto detto che non sussiste la lamentata discrasiatra le cause che hanno condotto all’accoglimento dell’appello equelle che hanno fondato la decisione di compensare le spese dilite, come lamentato nella censura, la quale è, in ragione di ciò,infondata.3.

In conclusione, dichiarata l’infondatezza del motivo, il ricorsodeve essere rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese, non avendogli intimati spiegato difesa.4.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n.149 del 2022), vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., da interpretarsi allastregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte,con l’ordinanza n. 27195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui la condannadel ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quartocomma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende deveessere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimatiabbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrentee, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di attiprocessuali meramente defatigatori.5.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;6 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento della somma di euro 900,00 in favore della cassa delleammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ino;– ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, ePREFETTURA-[OSCURATO:PERSONA];-intimati-Avverso la sentenza n. 636/2024 resa dal Tribunale di Napoli,pubblicata il 18/1/2024 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso cinque verbali(del 04/12/2020, notificato il 21/12/2020; del 14/12/2020,notificato il 30/12/2020; del 04/12/2020, notificato il 23/12/2020;del 09/12/2020, notificato il 31/12/2020; del 10/12/2020,Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026notificato il 31/12/2020), con i quali gli erano state contestatecinque presunte infrazioni dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S.,avendo omesso di adempiere all’obbligo di comunicazione dei datidel conducente dell'autovettura al momento dell'infrazione.Con sentenza n. 24989/2022 del 10/06/2022, il Giudice di pace diNapoli rigettò l'opposizione.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse,nella contumacia della Prefettura di Napoli, con la sentenza n.636/2024 del 18/01/2024, con la quale il Tribunale di Napoli, inaccoglimento dell'appello, annullò i verbali impugnati e compensòintegralmente le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi delgiudizio.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione, affidandolo ad un solo motivo, illustrato anche conmemoria. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli sono rimasti intimati.Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione delricorso.cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:1. In via pregiudiziale, va dato atto che l'intimato Ministerodell'Interno unitamente alla Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] delGoverno di Napoli ha, peraltro tardivamente, depositato attodenominato «atto di costituzione», sostanziandosi il relativocontenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il2 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienzadi discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1c.p.c.».2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,primo e secondo comma, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con violazione e falsa applicazione di norme dilegge e di diritto, per avere il giudice di merito compensato lespese dei due gradi del giudizio, senza motivare adeguatamente ocomunque motivando in modo illogico e apodittico, posto che avevaaccolto il gravame riconoscendo la buona fede del ricorrente el’errore scusabile ricavabile dal contenuto dei verbali impugnati edalla condotta dal predetto posta in essere e motivato poi lacompensazione delle spese, sostenendo che vi erano incertezzegiurisprudenziali radicatesi in seno alla stessa Corte di legittimitàcon riferimento alla violazione di cui all’art. 126-bis C.d.S., sicché,essendo la motivazione tautologica e, dunque, inesistente, erastato violato il principio secondo cui le spese di lite non possonoessere poste a carico della parte vittoriosa.2. Il motivo è infondato.Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema dicondanna alle spese processuali, il principio della soccombenza vainteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa nonpuò essere condannata, nemmeno per una minima quota, alpagamento delle spese stesse e che, con riferimento alregolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione èconseguentemente limitato ad accertare che non risulti violato ilprincipio secondo il quale le spese non possono essere poste acarico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da talesindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte3 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quantonell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere allaloro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e)massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. Sez. 1, 4/8/2017, n.19613).Orbene, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni",sancita dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., comeriformulato dalla legge n. 69 del 2009, nei casi in cui difetti lareciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, chericomprende la situazione di obiettiva incertezza sul dirittocontroverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimitàove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astrattao, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precettodi legge e versandosi, se del caso, in presenzadi motivazione apparente (per tutte Cass. Sez. 2, 16/5/2022, n.15495).Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto di compensare lespese, nonostante il ricorrente fosse vittorioso, in ragione deidifformi orientamenti giurisprudenziali radicatisi in seno a questaCorte con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 126-bis, comma 2,C.d.S.Tale argomentazione non può dirsi tautologica, come vorrebbe ilricorrente, in quanto il giudice di merito ha fondato la decisione sudue rationes decidendi, la principale delle quali era riferita proprioal contrasto giurisprudenziale, formatosi in seno a questa Corte, inordine all’interpretazione da dare alla suddetta disposizione,laddove un orientamento era quello secondo cui il termine entro ilquale il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis,comma 2 cod. strada, a comunicare all'organo di polizia cheprocede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizionedell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione4 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità,trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanziadell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazionedel responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettivacommissione di un precedente illecito, costantemente affermato inprecedenza (vedi Cass. Sez. 2, 09/07/2018, n. 18027; Cass. Sez.2, 23/07/2015, n. 15542), mentre l’altro, applicato nella specie,era quello secondo cui la predetta violazione si configura soltantoquando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativiproposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione diriferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo neitermini siffatti, con la conseguenza che, in caso di esito sfavorevoleper il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione ètenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cuinotifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenzedi cui alla citata disposizione; con la conseguenza che in caso diesito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento),viene meno il presupposto per la configurazione della violazione(Cass. Sez. 2, 03/08/2022, n. 24012, citata nella sentenzaimpugnata, e Cass. Sez. 6-2, 6/10/2014, n. 20974).L’altra ratio decidendi, ossia quella che ha riconosciuto l’errorescusabile e la buona fede del ricorrente, è stata, invece,evidenziata in via secondaria, quando già la decisione eraadeguatamente retta dall’applicazione del principio sopra ricordato,come peraltro arguibile dal fatto che il giudice ha affermato diaccogliere l’appello in applicazione dei principi affermati da questaCorte con l’ordinanza n. 24012 del 2022, mentre ha affrontato laseconda argomentazione evidenziando che, quand’anche fossestato ritenuto applicabile il diverso orientamento, comunquesarebbe stato da riconoscere l’errore scusabile e la buona fede.5 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026Consegue da quanto detto che non sussiste la lamentata discrasiatra le cause che hanno condotto all’accoglimento dell’appello equelle che hanno fondato la decisione di compensare le spese dilite, come lamentato nella censura, la quale è, in ragione di ciò,infondata.3. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del motivo, il ricorsodeve essere rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendogli intimati spiegato difesa.4. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n.149 del 2022), vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., da interpretarsi allastregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte,con l’ordinanza n. 27195 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui la condannadel ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quartocomma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende deveessere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimatiabbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrentee, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di attiprocessuali meramente defatigatori.5. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;6 di 7Numero registro generale 15847/2024Numero sezionale 2562/2025Numero di raccolta generale 14434/2026Data pubblicazione 15/05/2026condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento della somma di euro 900,00 in favore della cassa delleammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi7 di 7
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