CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 21933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21360-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21360 /2018 Cron. Rep. Ud. 06/06/20 23 CC avverso la sentenza n. 60/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 72/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza n.60/2017, pubblicata il 13.1.2018, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano confermava la sentenza di primo grado, con la quale Tribunale di Bolzano, ritenuta la sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, aveva dichiarato che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] un rapporto di lavoro subordinato con qualifica di addetto alle pulizie, VIII livello e retribuzione globale di fatto di euro 1.388,20 condannando la società [OSCURATO:SOCIETA] alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del ricorrente ed al pagamento delle spese processuali. 2. La Corte d’appello, richiamate altre precedenti decisioni pronunciate in cause analoghe contro la stessa [OSCURATO:SOCIETA], ha accertato anzitutto acquisita al giudizio, alla stregua del complessivo materiale di prova, documentale e testimoniale, la prova della carenza di rischio di impresa in capo alle appaltatrici remunerate in base alla effettive ore di lavoro effettuate dai prestatori d’opera ed inoltre quella del completo ed indiscusso governo dei prestatori d’opera esclusivamente da parte di [OSCURATO:SOCIETA] mentre i rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] presenti presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA] erano dei responsabili di mera facciata dei prestatori d'opera ivi presenti, atteso che il potere di organizzazione del servizio oggetto dell'appalto e il potere di conformazione della prestazione dei dipendenti allo stesso assegnati erano stati esercitati non dalle appaltatrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. appartenente al consorzio Sagim , ma dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. che per il tramite dei propri vari delegati impartiva a tali manovalanze le direttive per lo svolgimento delle proprie attività, ne curava la puntuale esecuzione, si occupava della loro formazione ed istruzione e concedeva loro i periodi di ferie. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. con plurimi motivi, assistiti da memoria, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. 4.- Il collegio ha riservato la motiv azione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 5. Con i motivi di ricorso viene denunciata: 1) in via preliminare l'omessa e/o carente motivazione, da parte del giudice di primo grado, sull'eccepita carenza di legittimazione passiva della società; 2) la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003; 3) l'erronea interpretazione/applicazione delle risultanze istruttorie e documentali del giudizio di primo grado; 4) il malgoverno delle risultanze istruttorie in primo e secondo grado e l’omessa e/o carente motivazione su punti decisivi della controversia; 5) l'erronea e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo ai verbali di conciliazione prodotti in giudizio relativi ad altri lavoratori; 6) l'erronea e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla sentenza del GUP del tribunale di Bolzano ed alla sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano n. 164/2016; 7) l’erronea condanna alle spese; 8) l’erronea applicazione dell’art.1 comma 17, l. 228/2012 per avere la Corte ritenuto sussistere i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ex art art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002. 5.- I motivi di ricorso risultano infondati ed inammissibili sotto vari profili , anche alla stregua della sentenza pronunciata in causa analoga nei confronti della medesima ricorrente da questa Corte con sentenza n. 23038/2018. 6.- In prim o luogo deve essere rilevato che, quanto ai vizi riferiti a difetti di motivazione (nn. 1, 3,4,5,6,) versandosi nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del m otivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento non rispettato nel caso di specie (Cass. 26774/2016). 7.- I n ogni caso le stesse censure sollevate nei predetti motivi di ricorso lungi dal dedurre l’omissione di elementi decisivi si limitano a sollecitare una rilettura e una diversa valutazione del materiale di prova, riproponendo anche argomenti riferiti alla sentenza di primo grado, e si risolvono nella domanda a questa Corte di legittimità di un nuovo accertamento di fatto, che è estraneo ai suoi compiti e alla sua posizione in seno all'ordinamento ed è invece prerogativa del giudice di merito. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ha specificato altresi' questa Corte che anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla loro credibilita' involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). 8.- Per quanto concerne il primo motivo dedotto in via preliminare lo stesso si rivela inammissibile atteso che “l’eccezione di carenza di legittimazione passiva” ivi sollevata non ha sostanza di censura autonoma atteso che l’affermata legittimazione l’affermata legittimazione discende ex lege discende per un verso dalla natura della domanda svolta e dall’altra dalla titolarità del rapporto di lavoro ricostruita in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] per la perfetta sovrapponibilità della questione concernente l’esistenza di una interposizione con quella relativa all’individuazione dell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro, secondo lo schema unanimemente utilizzato in proposito dalla giurisprudenza e dalla dottrina. 8.- Per quanto concerne il motivo di ricorso n. 2 ( n. 1 nella numerazione del ricorso dedicata alle “ censure di legittimità”) la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 va osservato che sotto la veste di un motivo di diritto la ricorrente intende riesaminare il giudizio sul fatto riproponendo le stesse deduzioni in ordine alle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro (in ordine alla frequentazione in azienda da parte del lavoratore, alle previsioni del contratto, ecc.) attraverso le quali il ricorrente punta ad una rivisitazione del merito. In ogni caso nessuna affermazione giuridica effettuata in proposito nella sentenza impugnata viene puntualmente ripresa e sottoposta a critica limitandosi la ricorrente ad una illustrazione di carattere generale di quelle che a suo dire sono i presupposti giuridici della legittimità degli appalti di opere servizi. Va ricordato che come ripetutamente affermato "i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione" (Cass. n. 10420/2005; conformi Cass. n. 13592/2006 e n. 15882/2007). 9. Deve altresì essere sottolineato che la censura ex art. 360 n. 3 (motivi b ed e) richiede di essere formulata non soltanto con l'indicazione delle norme di diritto, che si reputano violate, ma con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr., fra le molte, Cass. 16038/2013). 10.- In ogni caso va rilevato che la Corte di appello sul punto ha richiamato la piana e pacifica disciplina vigente (artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003), dal cui combinato disposto si desume - conformemente alla interpretazione fornita da questa Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; Ordinanza n. 1280 7 del 26/06/2020) che ai fin i della liceità dell’appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall’organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all’esistenza dell’impresa appaltatrice e dell’azienda a monte) e, dall’altra, dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all’individuazione del datore di lavoro). Per l’individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell’esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico e direzione autonoma del personale) produce il risultato vietato dalla legge. 10.- Privi di fondamento sono anche i motivi concernenti la condanna al pagamento delle spese della fase di appello e del raddoppio del contributo unificato la cui liquidazione a carico della ricorrente resta confermata alla stregua della soccombenza. 11.- Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par