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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21940/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., relativamente all'istanza finalizzata ad ottenere l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk musicali e di un lettore digitale che ne consentisse l'ascolto. 1.1.11 provvedimento impugnato ha esposto, quanto alla ritenuta infondatezza del reclamo, che la posizione del detenuto, con riferimento all'esercizio di preferenze personali in ambito musicale, è quella di interesse qualificato sotto il profilo trattamentale, che deve essere bilanciato rispetto a quello dell'Amministrazione penitenziaria, di evitare operazioni di controllo che possano incidere sull'organizzazione dell'Istituto penitenziario, comportando per questa inesigibili adempimenti.

Si è, quindi, riscontrato, nella specie, che per l'Amministrazione sarebbe stato necessario soltanto procedere, onde assicurare esigenze di sicurezza connesse al regime detentivo differenziato, a meri accorgimenti, idonei a precludere un uso illegittimo dei dispositivi concessi ai detenuti (richiesta di fornitura, tramite l'impresa di mantenimento, di lettori che consentano il solo ascolto e non la riscrittura, privi di radio, porte USB e connessioni wireless o bluetooth; richiesta di CD musicali privi della possibilità di riscrittura, applicazione di adesivi che impediscano manomissioni e l'occultamento, all'interno dei lettori, di oggetti non consentiti o l'uso di ingranaggi e parti metalliche in modo inadeguato).

1.2. Sicché, in definitiva, si è reputato che l'interesse qualificato del detenuto ad esercitare le sue preferenze in ambito musicale, non incontri limite nella necessità di salvaguardare esigenze di sicurezza di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ben potendo il rischio di manomissione e di veicolazione di contenuti illeciti, da e verso l'esterno, essere scongiurato mediante accorgimenti esigibili dall'Amministrazione, in quanto reputati non eccessivamente onerosi e, dunque, ritenendo irragionevole e sproporzionato imporre un divieto al detenuto di acquisto e detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk e relativo lettore. 2.Ricorrono, avverso la descritta ordinanza il Direttore della Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero di giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. e falsa applicazione della circolare n. 14 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sotto plurimi profili.

Si rileva, in primo luogo, che l'uso delle apparecchiature in questione non è precluso dalla normativa vigente; ma ciò non significa che qualsiasi istanza del detenuto debba essere, necessariamente, accolta potendo l'Amministrazione penitenziaria motivare il rigetto, in considerazione della necessità di bilanciare l'interesse del detenuto ad utilizzare lettori CD per uso ricreativo, con quello dell'Amministrazione di assicurare esigenze di controllo, in considerazione peraltro, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Il provvedimento, invero, non avrebbe valutato, a prescindere dall'intervento diretto ad evitare manomissioni rispetto agli apparecchi di lettura dei CD (così come avviene per le radioline alla luce del disposto di cui all'art. 14 Circolare DAP, citata) l'incidenza diretta di tale attività sull'organizzazione del carcere di Sassari, in termini di risorse umane e materiali da destinare all'adempimento, anche da un punto di vista quantitativo.

2.2. Con il secondo motivo si evidenzia che, alla stregua del contenuto del provvedimento censurato, si tratterebbe, di intervenire su ogni singolo CD e su ciascun lettore, onde assicurare le descritte attività di messa in sicurezza, attività invasiva rispetto all'organizzazione del carcere, costretto ad impiegare risorse umane e materiali, da sottrarre ai compiti istituzionali imposti dal regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e, comunque, indicata come impraticabile alla stregua delle risorse disponibili.

Si segnala, peraltro, la difficoltà di garantire la sicurezza dei contenuti dei compact disk musicali, quando questi riguardino cantautori neomelodici, sconosciuti al personale, ma provenienti dagli stessi territori dei detenuti e che, nelle loro canzoni, mitizzano l'appartenenza a particolari organizzazioni, con il rischio di trasmettere anche messaggi criptici, indirizzati proprio al detenuto in regime differenziato, richiamando, in termini, una pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Torino.

2.3. Con il terzo motivo si evidenzia che gli adempimenti che sono indicati nel provvedimento censurato come sufficienti a soddisfare esigenze di controllo sugli apparecchi, sono valutati su un piano astratto, senza tenere conto della diretta incidenza di detti adempimenti sull'organizzazione del carcere, considerato che la Casa circoridariale di Sassari ha novanta detenuti in regime differenziato, nonché tenuto conto che gli adempimenti indicati come esigibili non assicurerebbero la sicurezza quanto ai contenuti, nel senso precisato al § 2.2.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità alle conclusioni cui sono giunte recenti pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 45215 del 15/10/2021, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213) secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (nello stesso senso, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.

Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di riferimento.

In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.

Inoltre, si rileva che, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo segnala la necessità, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disk ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

2. Tanto premesso si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale di sorveglianza ha dato conto dello svolgimento di accertamenti presso la Direzione dell'istituto penitenziario, che hanno indicato il tipo di adempimenti necessari, senza indicarli come eccessivamente gravosi (acquisto di CD musicali, non riscrivibili, nonché lettori acquistati tramite impresa di mantenimento, atti a riprodurre solo l'ascolto senza facoltà di riscrittura, privi di radio, porta USB e qualsiasi tipo di connessione wireless, con apposizione di sigilli di sicurezza sui supporti musicali onde prevenire manomissioni).

Su tale punto, poi, l'Avvocatura dello Stato per i ricorrenti fa notare che l'indicazione delle modalità attraverso le quali i beni vengono acquistati, sigillati e confezionati, non significa che il materiale sia controllato onde escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato, potendo soltanto l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto, assicurare l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza.

Sotto tale profilo, tuttavia, quanto all'organizzazione e al difetto di esigibilità delle operazioni per l'Amministrazione penitenziaria, i ricorsi non sono specifici in relazione alla puntuale attività che necessita a tal fine, alle risorse specifiche in forza presso l'Istituto penitenziario ove il del:enuto è ristretto, nonché in relazione al numero di CD e lettori da controllare, nel caso specifico, onde apprezzare il denunciato carattere oneroso delle operazioni e il dedotto ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'Amministrazione (genericamente indicate come inadeguate al numero di novanta detenuti in regime differenziato presenti presso la Casa circondariale di Sassari: cfr. pag. 7 del ricorso).

Deve, peraltro, essere rilevata l'aspecificità anche del secondo motivo, relativo al contenuto dei CD musicali, ove questi riproducano brani di cantanti neomelodici, in considerazione della riscontrata carente indicazione delle ragioni del difetto di esigibilità dei controlli, anche in ordine al contenuto dei supporti, da parte del personale addetto all'Istituto penitenziario, argomento di natura assorbente.

3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili, senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., relativamente all'istanza finalizzata ad ottenere l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk musicali e di un lettore digitale che ne consentisse l'ascolto. 1.1.11 provvedimento impugnato ha esposto, quanto alla ritenuta infondatezza del reclamo, che la posizione del detenuto, con riferimento all'esercizio di preferenze personali in ambito musicale, è quella di interesse qualificato sotto il profilo trattamentale, che deve essere bilanciato rispetto a quello dell'Amministrazione penitenziaria, di evitare operazioni di controllo che possano incidere sull'organizzazione dell'Istituto penitenziario, comportando per questa inesigibili adempimenti. Si è, quindi, riscontrato, nella specie, che per l'Amministrazione sarebbe stato necessario soltanto procedere, onde assicurare esigenze di sicurezza connesse al regime detentivo differenziato, a meri accorgimenti, idonei a precludere un uso illegittimo dei dispositivi concessi ai detenuti (richiesta di fornitura, tramite l'impresa di mantenimento, di lettori che consentano il solo ascolto e non la riscrittura, privi di radio, porte USB e connessioni wireless o bluetooth; richiesta di CD musicali privi della possibilità di riscrittura, applicazione di adesivi che impediscano manomissioni e l'occultamento, all'interno dei lettori, di oggetti non consentiti o l'uso di ingranaggi e parti metalliche in modo inadeguato). 1.2. Sicché, in definitiva, si è reputato che l'interesse qualificato del detenuto ad esercitare le sue preferenze in ambito musicale, non incontri limite nella necessità di salvaguardare esigenze di sicurezza di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ben potendo il rischio di manomissione e di veicolazione di contenuti illeciti, da e verso l'esterno, essere scongiurato mediante accorgimenti esigibili dall'Amministrazione, in quanto reputati non eccessivamente onerosi e, dunque, ritenendo irragionevole e sproporzionato imporre un divieto al detenuto di acquisto e detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk e relativo lettore. 2.Ricorrono, avverso la descritta ordinanza il Direttore della Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero di giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. e falsa applicazione della circolare n. 14 del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sotto plurimi profili. Si rileva, in primo luogo, che l'uso delle apparecchiature in questione non è precluso dalla normativa vigente; ma ciò non significa che qualsiasi istanza del detenuto debba essere, necessariamente, accolta potendo l'Amministrazione penitenziaria motivare il rigetto, in considerazione della necessità di bilanciare l'interesse del detenuto ad utilizzare lettori CD per uso ricreativo, con quello dell'Amministrazione di assicurare esigenze di controllo, in considerazione peraltro, del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il provvedimento, invero, non avrebbe valutato, a prescindere dall'intervento diretto ad evitare manomissioni rispetto agli apparecchi di lettura dei CD (così come avviene per le radioline alla luce del disposto di cui all'art. 14 Circolare DAP, citata) l'incidenza diretta di tale attività sull'organizzazione del carcere di Sassari, in termini di risorse umane e materiali da destinare all'adempimento, anche da un punto di vista quantitativo. 2.2. Con il secondo motivo si evidenzia che, alla stregua del contenuto del provvedimento censurato, si tratterebbe, di intervenire su ogni singolo CD e su ciascun lettore, onde assicurare le descritte attività di messa in sicurezza, attività invasiva rispetto all'organizzazione del carcere, costretto ad impiegare risorse umane e materiali, da sottrarre ai compiti istituzionali imposti dal regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e, comunque, indicata come impraticabile alla stregua delle risorse disponibili. Si segnala, peraltro, la difficoltà di garantire la sicurezza dei contenuti dei compact disk musicali, quando questi riguardino cantautori neomelodici, sconosciuti al personale, ma provenienti dagli stessi territori dei detenuti e che, nelle loro canzoni, mitizzano l'appartenenza a particolari organizzazioni, con il rischio di trasmettere anche messaggi criptici, indirizzati proprio al detenuto in regime differenziato, richiamando, in termini, una pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Torino. 2.3. Con il terzo motivo si evidenzia che gli adempimenti che sono indicati nel provvedimento censurato come sufficienti a soddisfare esigenze di controllo sugli apparecchi, sono valutati su un piano astratto, senza tenere conto della diretta incidenza di detti adempimenti sull'organizzazione del carcere, considerato che la Casa circoridariale di Sassari ha novanta detenuti in regime differenziato, nonché tenuto conto che gli adempimenti indicati come esigibili non assicurerebbero la sicurezza quanto ai contenuti, nel senso precisato al § 2.2.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità alle conclusioni cui sono giunte recenti pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 45215 del 15/10/2021, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213) secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (nello stesso senso, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di riferimento. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Inoltre, si rileva che, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo segnala la necessità, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disk ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 2. Tanto premesso si osserva che, nel caso al vaglio, il Tribunale di sorveglianza ha dato conto dello svolgimento di accertamenti presso la Direzione dell'istituto penitenziario, che hanno indicato il tipo di adempimenti necessari, senza indicarli come eccessivamente gravosi (acquisto di CD musicali, non riscrivibili, nonché lettori acquistati tramite impresa di mantenimento, atti a riprodurre solo l'ascolto senza facoltà di riscrittura, privi di radio, porta USB e qualsiasi tipo di connessione wireless, con apposizione di sigilli di sicurezza sui supporti musicali onde prevenire manomissioni). Su tale punto, poi, l'Avvocatura dello Stato per i ricorrenti fa notare che l'indicazione delle modalità attraverso le quali i beni vengono acquistati, sigillati e confezionati, non significa che il materiale sia controllato onde escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato, potendo soltanto l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto, assicurare l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza. Sotto tale profilo, tuttavia, quanto all'organizzazione e al difetto di esigibilità delle operazioni per l'Amministrazione penitenziaria, i ricorsi non sono specifici in relazione alla puntuale attività che necessita a tal fine, alle risorse specifiche in forza presso l'Istituto penitenziario ove il del:enuto è ristretto, nonché in relazione al numero di CD e lettori da controllare, nel caso specifico, onde apprezzare il denunciato carattere oneroso delle operazioni e il dedotto ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'Amministrazione (genericamente indicate come inadeguate al numero di novanta detenuti in regime differenziato presenti presso la Casa circondariale di Sassari: cfr. pag. 7 del ricorso). Deve, peraltro, essere rilevata l'aspecificità anche del secondo motivo, relativo al contenuto dei CD musicali, ove questi riproducano brani di cantanti neomelodici, in considerazione della riscontrata carente indicazione delle ragioni del difetto di esigibilità dei controlli, anche in ordine al contenuto dei supporti, da parte del personale addetto all'Istituto penitenziario, argomento di natura assorbente. 3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili, senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv
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