CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03264/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04TD35P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, 588 cod. pen.; 81, 110, 337 cod. pen. e 110, 582, 585, 576 cod. pen. confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di otto mesi di reclusione, ritenuta la continuazione degli ulteriori addebiti rispetto al più grave il reato di resistenza. Contro la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, denunciando vizi cumulativi di motivazione. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017; il ricorso dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen., ma al ricorrente è stato dato comunque avviso dell'odierna camera di consiglio. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 noyembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] z ellis D E p -)SiT