CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 36296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame di Palermo del 7 gennaio 2022, nella parte in cui ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal GIP dello stesso tribunale, di beni nella disponibilità dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza rispettivamente di C 6.243.434,90 C (capo 5 della rubrica) e di C 470.424,93 (capo 7 della rubrica), disposto in ordine al profitto dei reati di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen. e 110-316-bis cod. pen. A riguardo deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 640-bis e 316-bis cod. pen. 1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 8/07/2022, sul rilievo del difetto di legittimazione dell'organo requirente, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria del 21/07/2022, la difesa dell'indagata, sul rilievo del difetto di legittimazione del Pubblico ministero ricorrente e della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Come correttamente evidenziato dal P.G. nella requisitoria, l'art. 325 cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, possa proporre ricorso (oltre all'imputato, al suo difensore ed all'avente diritto alla restituzione) il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione; senza così riprodurre il dettato del primo comma dell'art. 311 codice di rito, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, che legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Come si è detto, analoga norma non è stata dettata nel caso delle misure cautelari reali così che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (da ultimo, Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; prima ancora, Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Anche considerando il fatto che lo stesso art. 325 cod. proc. pen., nel richiamare le regole di rito dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 60, legge 23 giugno 2017, n. 103), e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura (così, Sez. 3, Ordinanza n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869; Sez. 5, Sentenza n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858). Ne consegue, pertanto, che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Palermo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Motivaz