CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8544/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 690/2021 depositata il 28/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano conseguito la specializzazione medica, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il corso di specializzazione. Il Tribunale adito, previo riconoscimento della sola legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accolse la domanda, condannandola al pagamento in favore della Riganti della somma di Euro 26.885,76, oltre interessi legali dal 15 maggio 2002, ed in favore del Voto della somma di Euro 13.376,45, oltre interessi legali dal 10 aprile 2002, in relazione alla parte biennale di corso caduta sotto la vigenza dell’obbligo di adeguamento dello Stato italiano. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli la PCM e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 28 gennaio 2021 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello proposto dalla PCM nei confronti del Voto, rigettando la domanda proposta da costui, e rigettò per il resto le impugnazioni. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], che non spettava alcuna remunerazione per i medici iscritti in corsi di specializzazione prima del 1982. Aggiunse, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], che il motivo di appello, avente ad oggetto l’eccezione di giudicato esterno, era infondato poiché dal provvedimento del Tribunale di Roma di data 18 novembre 2015 (n.r.g. 73432/2014) non si evinceva per quale specializzazione fosse stata proposta la domanda, mancando anche la precisa indicazione dell’anno di iscrizione e di conseguimento della specializzazione, posto che la Riganti aveva dedotto che il detto provvedimento si riferiva ad altra specializzazione. Precisò che dalla documentazione in atti risultava che la Riganti era titolare di due diplomi di specializzazione, l’uno conseguito in data 28 giugno 1988, l’altro in data 9 novembre 1995 e che l’Amministrazione non aveva provato che il provvedimento del 2015 riguardava il medesimo diritto azionato nel presente giudizio. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resistono con unico controricorsola Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un motivo e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 4 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. Considerato che: va previamente disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Muovendo dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce della giurisprudenza euro-unitaria, la remunerazione spetta anche in favore degli specializzandi che abbiano iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 eda partire dal 1° gennaio 1983. Il motivo è fondato.Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso anche in favore d ei soggetti iscritti a corsi dispecializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., 11 l. n. 370 del 1999, nonché del d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la pronuncia del Tribunale era stata impugnata per il mancato calcolo di rivalutazione monetaria e interessi perché, non prevedendo tali voci, si toglie qualsiasi significato pratico al danno occorso. Il motivo è inammissibile. La censura attiene non alla sentenza oggetto di impugnazione, ma al provvedimento del Tribunale. Ad ogni buon conto va rammentato che, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt.1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020; il principio di diritto risale a Cass. n. 1917 del 2012). Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo di censura è completamente silente. Passando al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il motivo di censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 324 c.p.c., 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello avente ad oggetto il giudicato esterno, non ha esaminato i ricorsi introduttivi dei due giudizi, depositati unitamente al certificato di mancata impugnazione dell’ordinanza resanel procedimento n.r.g. 73432/2014, dai quali si evince l’identità della specializzazione. Espone quindi quanto segue: nel ricorso di cui all’odierno giudizio (n.r.g. 14479/18) si legge che la Riganti agisce quale iscritta alla Scuola di specializzazione dell’università Cattolica del [OSCURATO:PERSONA] in Pediatria, indirizzo “Neonatologia e patologia neonatale”, nell’anno accademico 1984/1985, conseguendo il relativo diploma in data 28 giugno 1988 (durata legale del corso quattro anni);nel ricorso di cui al precedente giudizio (n.r.g. 73432/2014) si legge che la Riganti agisce per avere conseguito il diploma di specializzazione in “Pediatria” presso l’università Cattolica del [OSCURATO:PERSONA] in data 28 giugno 1988, negli anni accademici 1984/85 –1985/86 – 1986/87 – 1987/1988 (durata legale del corso quattro anni). Il motivo è infondato. Va premesso che, a partire da Cass. Sez. U.2 luglio 2012, n. 11066, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato(così, fra le tante, Cass. 1 ° gennaio 2015, n. 19641; 21 dicembre 2016, n. 26567; 26 novembre 2020, n. 26935). Viene opposto nel controricorso, sul punto rispettoso dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. (come, del resto, anche il ricorso), che il primo processo riguardava la specializzazione in “pediatria”, mentre il presente procedimento riguarda la specializzazione in “neonatologia e patologia neonatale”, in relazione al quale, come da certificazione rilasciata dall’istituto universitario, l’immatricolazione era avvenuta in data 8 marzo 1994 e l’ammissione, trattandosi di medico già specializzato inpediatria, riguardava un biennio, tant’è che, in sede di esecuzione della sentenza per cui è causa, la ricorrente ha rinunciato alla maggior somma di cui al precetto, essendo creditrice della sola somma di Euro 13.427,88, relativa alle sole due annualità del 1993 e 1994. Deve premettersi, proprio avuto riguardo ai dati extra-testuali, che in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. la ricorrente ha omesso di indicare specificatamente quali siano stati i documenti allegati in primo grado nell’odierno giudizio in modo da supportare la tesi sostenuta dell’identità del diritto dedotto nei due giudizi ed in tale chiave interpretare quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio. La censura è comunque infondata perché, avuto riguardo alla necessità di interpretare il giudicato sulla base dei dati extra-testuali, emerge l’erroneità sul piano materiale dell’indicazione nell’intestazione del ricorso di cui al presente giudizio dell’indicazione della iscrizione nell’anno accademico 1984/1985, con conseguimento del diploma in data 28 giugno 1988, in quanto dati relativi al corso di specializzazione in “neonatologia” per il quale vi era il precedente giudicato, essendo stato invece frequentato il corso nel biennio 1993-1994, non senza considerare, a comprova di quest’ultima circostanza, anche il comportamento della ricorrente, che in sede esecutiva ha rinunciato a metà del credito indicato dal titolo esecutivo. Determinante è quindi l’indicazione del corso di specializzazione, che nell’intestazione dei due ricorsi risulta diverso: in quello relativo al presente giudizio è “Neonatologia e patologia neonatale”, in quello relativo al precedente giudizio è “Neonatologia”. Conformemente alla valutazione del giudice del merito, va in conclusione esclusa l’esistenza del giudicato esterno. Le spese del giudizio di cassazione relativo al ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Trattandosi di Amministrazione dello Stato, non ricorre il presupposto per il pagamento dell’importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100