CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 36893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/see>ite le conclusioni del PG • L.c.r..() 9-0- i JUR Lo_ cat-gto (4) D-0 peYt A Q-Cc-03S("à-e-~7.0 ce« ytk_.4a,cao n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 marzo 2024 il Tribunale di Brescia - quale giudice della esecuzione - ha dichiarato estinta per prescrizione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 22 gennaio 2009 ed ha respinto, nel resto, il reclamo dell'interessato. 1.1 Si ritiene, quanto alla parte reiettiva, che la prescrizione della pena inflitta con sentenza del 5 maggio 2008 (irr. il 19 giugno 2008) sia impedita dalla avvenuta commissione (in data 10 marzo 2009) del fatto di reato giudicato con la sentenza del 22 gennaio 2009. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente, in sintesi, evidenzia che il giudice della esecuzione ha mal recepito la data di commissione del reato giudicato con la sentenza del 22 gennaio 2009. Ciò perché la data del fatto, come risulta dal certificato penale, è quella del 24 settembre 2007. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II rilievo difensivo trova conferma nella consultazione degli atti (del resto appare ictu ocuti errato il contenuto della decisione ove si indica una fatto di reato avvenuto dopo la decisione che lo ha giudicato) e ciò conduce all'annullamento con rinvio della decisione impugnata. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. osì deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore I