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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 30794/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; frv Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi dì ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia all'accertamento dell'imposta evasa (primo motivo), sia alla sussistenza del dolo (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, indicando in modo puntuale le fonti di prova, che la società di cui era legale rappresentante l'attuale ricorrente, la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", risulta: a) aver ricevuto, nell'anno 2013, somme pari a 190.000,00 euro, costituite da denaro distratto da un sottufficiale dell'[OSCURATO:PERSONA] dalle ritenute operate a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa; b) non aver presentato la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi; c) aver conseguentemente evaso l'IRES per 52.267,59 euro, come da calcolo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 27%; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge perché non dedotte con l'atto di appello, tra l'altro a fronte di una articolata motivazione della sentenza di primo grado, la quale aveva evidenziato sia la ricezione, da parte dell'attuale ricorrente, di bonifici per rilevanti importi dal [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], sia l'assenza di qualunque rapporto economico tra la "[OSCURATO:PERSONA] sr.!." e il [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; frv Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi dì ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia all'accertamento dell'imposta evasa (primo motivo), sia alla sussistenza del dolo (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, indicando in modo puntuale le fonti di prova, che la società di cui era legale rappresentante l'attuale ricorrente, la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", risulta: a) aver ricevuto, nell'anno 2013, somme pari a 190.000,00 euro, costituite da denaro distratto da un sottufficiale dell'[OSCURATO:PERSONA] dalle ritenute operate a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa; b) non aver presentato la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi; c) aver conseguentemente evaso l'IRES per 52.267,59 euro, come da calcolo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 27%; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge perché non dedotte con l'atto di appello, tra l'altro a fronte di una articolata motivazione della sentenza di primo grado, la quale aveva evidenziato sia la ricezione, da parte dell'attuale ricorrente, di bonifici per rilevanti importi dal [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], sia l'assenza di qualunque rapporto economico tra la "[OSCURATO:PERSONA] sr.!." e il [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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