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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03653/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha confermato l'ordinanza 18 maggio 2021 della Corte di appello di Roma di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

A fondamento della decisione, la mancanza di elementi nuovi di valutazione, l'inidoneità del domicilio nonché la valutazione della personalità del ricorrente alla luce de ll0 precedenti penali e della reiterazione degli stessi tale da far desumere una scelta criminale stabile.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Gianluca articolando i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla affermata mancanza di elementi nuovi.

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità del domicilio corrispondendo esso alla residenza del soggetto che si dichiarava disponibile all'accoglienza.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato in conseguenza del carattere assorbente della valutazione attinente jzfall'intensità delle esigenze cautelari e alla personalità del ricorrente laddove si valorizzano i numerosi precedenti penali anche per reati gravi e la sistematica reiterazione di condotte criminose anche dopo l'ottenimento di "numerosi benefici di legge" dal che si desume la sussistenza di una scelta criminale stabile che i giudici del merito hanno ritenuta qualificante e impediva di qualsivoglia miglioramento, perlomeno lo stato attuale.,

2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

3. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M. 2 i/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. sen.

Così dec" o in Roma, il 22 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha confermato l'ordinanza 18 maggio 2021 della Corte di appello di Roma di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari. A fondamento della decisione, la mancanza di elementi nuovi di valutazione, l'inidoneità del domicilio nonché la valutazione della personalità del ricorrente alla luce de ll0 precedenti penali e della reiterazione degli stessi tale da far desumere una scelta criminale stabile. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Gianluca articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla affermata mancanza di elementi nuovi. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità del domicilio corrispondendo esso alla residenza del soggetto che si dichiarava disponibile all'accoglienza. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato in conseguenza del carattere assorbente della valutazione attinente jzfall'intensità delle esigenze cautelari e alla personalità del ricorrente laddove si valorizzano i numerosi precedenti penali anche per reati gravi e la sistematica reiterazione di condotte criminose anche dopo l'ottenimento di "numerosi benefici di legge" dal che si desume la sussistenza di una scelta criminale stabile che i giudici del merito hanno ritenuta qualificante e impediva di qualsivoglia miglioramento, perlomeno lo stato attuale., 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. 3. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. 2 i/ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. sen. Così dec" o in Roma, il 22 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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