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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 18122/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/3i/1994 avverso la sentenza del 28/04/2026 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], previa applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, all'Autorità giudiziaria spagnola, che ne aveva fatto richiesta a mezzo di mandato di arresto europeo esecutivo, emesso il 26 marzo 2026 dalTribunale di Cornelia de Llobregat, in riferimento all'ordinanza di custodia cautelare n. 146 del 2025 emessa per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti dalla Spagna all'Italia, dal febbraio 2025 al febbraio 2026, subordinando la consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA] all'esito del processo sia ricondotto in Italia per scontarvi la pena o misure privative della sua libertà personale eventualmente applicategli dallo Stato di emissione.

2. Avverso sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con due motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo censura la violazione degli artt. 19, comma 2, e 18-bis, comma 2-bis,

I. n. 69 del 2005 in quanto la sentenza impugnata, pur avendo subordinato la consegna alla previsione del ritorno del consegnando in Italia per l'esecuzione della pena, ha operato una illegittima distinzione tra cittadino e straniero, sostenendo che per il primo la condizione del radicamento stabile sul territorio operi in via automatica, senza che debba operarsi alcuna verifica circa i suoi effettivi legami con l'Italia spettante solo per gli stranieri.

2.2. Con il secondo motivo ritiene avvenuta la violazione del principio di proporzionalità e necessità del mandato di arresto europeo rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto della gravità del reato, della pena applicabile e della possibilità di ricorrere a strumenti di cooperazione meno invasivi, come, ad esempio, l'ordine europeo di indagine per procedere all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] o l'acquisizione di informazioni supplementari ai sensi dell'art. 16 della

I. n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

La cittadinanza italiana di [OSCURATO:PERSONA] esclude che la Corte di appello operi l'accertamento del suo radicamento in Italia che, peraltro, costituisce motivo di rifiuto facoltativo alla consegna, a norma dell'art. 18-bis, comma 2,

I. n. 69 del 2005, soltanto qualora si tratti di mandato del resto europeo cosiddetto esecutivo, fondato cioè su un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria straniera di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive.

Non così, invece, nell'ipotesi in esame di mandato processuale in cui, peraltro, la sentenza impugnata ha correttamente subordinato la consegna del ricorrente all'Autorità 2giudiziaria spagnola al suo ritorno in Italia ai fini di scontare la pena eventualmente applicata, ai sensi dell'art. 19, comma 2,

I. n. 69 del 2005.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità in quanto, al di là del non essere stato posto all'attenzione della Corte territoriale, non è dato comprendere quali siano gli elementi dai quali desumere che la richiesta di consegna dell'Autorità giudiziaria spagnola sia stata finalizzata al compimento di specifici atti di indagine (come l'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], citato nel ricorso) disancorati dall'esercizio dell'azione penale atteso che, nella specie, il mandato di arresto europeo è stato emesso a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] dall'Autorità giudiziaria spagnola per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti.

Al riguardo deve essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo processuale, non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta nel Paese richiedente al processo o all'indagine in corso di svolgimento nei suoi confronti perché altrimenti verrebbe minato il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali.

Peraltro, l'introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Rv. 287266 - 01).

4. Sulla base degli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/3i/1994 avverso la sentenza del 28/04/2026 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], previa applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, all'Autorità giudiziaria spagnola, che ne aveva fatto richiesta a mezzo di mandato di arresto europeo esecutivo, emesso il 26 marzo 2026 dalTribunale di Cornelia de Llobregat, in riferimento all'ordinanza di custodia cautelare n. 146 del 2025 emessa per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti dalla Spagna all'Italia, dal febbraio 2025 al febbraio 2026, subordinando la consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA] all'esito del processo sia ricondotto in Italia per scontarvi la pena o misure privative della sua libertà personale eventualmente applicategli dallo Stato di emissione. 2. Avverso sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con due motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo censura la violazione degli artt. 19, comma 2, e 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005 in quanto la sentenza impugnata, pur avendo subordinato la consegna alla previsione del ritorno del consegnando in Italia per l'esecuzione della pena, ha operato una illegittima distinzione tra cittadino e straniero, sostenendo che per il primo la condizione del radicamento stabile sul territorio operi in via automatica, senza che debba operarsi alcuna verifica circa i suoi effettivi legami con l'Italia spettante solo per gli stranieri. 2.2. Con il secondo motivo ritiene avvenuta la violazione del principio di proporzionalità e necessità del mandato di arresto europeo rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto della gravità del reato, della pena applicabile e della possibilità di ricorrere a strumenti di cooperazione meno invasivi, come, ad esempio, l'ordine europeo di indagine per procedere all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] o l'acquisizione di informazioni supplementari ai sensi dell'art. 16 della I. n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La cittadinanza italiana di [OSCURATO:PERSONA] esclude che la Corte di appello operi l'accertamento del suo radicamento in Italia che, peraltro, costituisce motivo di rifiuto facoltativo alla consegna, a norma dell'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005, soltanto qualora si tratti di mandato del resto europeo cosiddetto esecutivo, fondato cioè su un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria straniera di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive. Non così, invece, nell'ipotesi in esame di mandato processuale in cui, peraltro, la sentenza impugnata ha correttamente subordinato la consegna del ricorrente all'Autorità 2giudiziaria spagnola al suo ritorno in Italia ai fini di scontare la pena eventualmente applicata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, I. n. 69 del 2005. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità in quanto, al di là del non essere stato posto all'attenzione della Corte territoriale, non è dato comprendere quali siano gli elementi dai quali desumere che la richiesta di consegna dell'Autorità giudiziaria spagnola sia stata finalizzata al compimento di specifici atti di indagine (come l'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], citato nel ricorso) disancorati dall'esercizio dell'azione penale atteso che, nella specie, il mandato di arresto europeo è stato emesso a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] dall'Autorità giudiziaria spagnola per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti. Al riguardo deve essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo processuale, non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta nel Paese richiedente al processo o all'indagine in corso di svolgimento nei suoi confronti perché altrimenti verrebbe minato il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali. Peraltro, l'introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Rv. 287266 - 01). 4. Sulla base degli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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