CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 25885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14661/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara n. 938 / 0 6 / 20 1 7 , depositata il 7.11.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Rimborso IVA - l a C TP di Pescara rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] SA avverso il diniegoparziale di rimborso per un credito IVA relativo all’anno 2010, pari a complessivi € 115.862,85, presentata ai sensi dell’art. 38-ter del d.P.R. n. 6 33 del 197 2 , in relazione al quale era stato riconosc iuto solo il rimborso dell’importo di € 21.398,57, in quanto la restante parte riguardava prestazioni di servizi rese ad un soggetto non residente e, quindi, escluse dal campo IVA; - con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara accoglieva l’appello proposto dalla contribuente; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; - l a [OSCURATO:PERSONA] S.A. resisteva con controricorso , illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] -C on il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per mancanza di motivazione o motivazione apparente, non avendo la CTR spiegato per quale motivoaveva ritenuto non escluse dal campo IVA le prestazioni contestate; -con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 38 - ter e 7 - ter del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR applicato erroneamente il principio di territorialità in materia di IVA; sostiene, in particolare, che il giudice di appello non ha considerato che la richiesta di rimborso riguardava un’IVA non dovuta ed erroneamente fatturata, in quanto le prestazioni di servizi ( descritte nel contratto come “hostess di accoglienza”, “gestione del vestiario”, “gestione di cocktail”), resealla [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA], non rientravano nelle deroghe contemplate dagli artt. 7-quater e 7 - quinquies del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito di territorialità ai sensi dell’art. 7 - ter del d.P.R. n. 633 del 1972 , essendo la committente [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Svizzera,un soggetto non residente, e non avevano natura artistico – culturale, essendo prive di connessione (accessorietà) con la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia;poichè l’IVA non era dovuta, il committente non aveva diritto al rimborso dell’imposta, che poteva essere chiesto solo dal prestatore, mentre il primo poteva esercitare solo un’azione di ripetizione dell’indebito ex artt. 2033 e ss. cod. civ. nei confronti del prestatore; - preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato es terno, proposta dalla controricorrente con la memoria ex art. 380-bis1, cod. proc. civ., in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 1254 del 18.01.2017; -secondo il principio enunciato sul punto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13916 del 16.06.2006, “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”; - in base a tale principio, applicabile anche alle istanze di rimborso (Cass. n. 16684 del 24/05/2022) e in considerazione degli ulteriori limiti che pone all’efficacia espansiva del giudicato la ripresa per l’imposta armonizzata (ex plurimis, Cass. 18.12.2019, n. 33596 e CGUE Olimpiclub, C-2/08, 3.09.2009), deve escludersi che il giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione al medesimo tributo e relativo ad un singolo periodo d'imposta, sia idoneo, ex se, a "fare stato", in via generalizzata, per ulteriori periodi, precedenti o successivi; - l’effetto preclusivo del giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta, infatti, non opera indistintamente e in via generale per altri periodi d’imposta, essendo limitato non solo alle ipotesi di concreta sussistenza del “ medesimo rapporto giuridico”, ma anche alla “soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune”, aventi natura di “ premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza”; - detto ef fetto preclusivo può riguardare, poi, esclusivamente gli “elementi costitutivi della fattispecie” estensibili nel tempo e quindi insensibili al “periodo d’imposta”, individuati, in via esemplificativa, nella “qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria”; - alla luce di questi condivisibili canoni giuridici è da escludere l’operatività in questo giudizio del giudicato esterno riguardante una distinta richiesta di rimborso, presentata per un’altra annualità (2009); - va parimenti disattesa l’ulteriore eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, perché finalizzato ad ottenere un diverso apprezzamento delle circostanze fatturali e della documentazione versata in atti, essendo fondato il primo motivo per le ragioni di seguito esposte; -ed invero, come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che s i esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - orbene, dopo avere fatto un generico riferimento al contratto d i sponsorizzazione e alla deducibilità delle relative spese, la sentenza impugnataaccenna alle nuove disposizioni IVA introdotte dal d.lgs. n. 18 del 2010, che ha recepito le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, limitandosi a precisare, per quanto qui rileva, che le operazioni “business to business” devono far riferimento al luogo di stabilimento del soggetto committente, a prescindere dal luogo in cui la prestazione è concretamente eseguita, e richiamando, in proposito, l’art. 7-ter del d.P.R. n. 633 dl 1972 , senza in alcun modo esaminare la concreta fattispecie, alla luce delle reciproche deduzioni delle parti; - le scarne argomentazioni contenute in detta decisione non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello, che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza nemmeno indicare gli elementi di fatto posti alla base della richiesta di rimborso , in contrapposizione alle allegazioni dell’Amministrazione finanziaria;- poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - ne consegue che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, nel quale resta assorbito l’esame del secondo, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e