CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]\ ANTALUCIA; J lette/sentite le conclusb i del PG • cr"., • \5A ))" ‘&' Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revoca della condanna, pronunciata con sentenza del 1° luglio 2003, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. perché al fine di trarne profitto deteneva videocassette sprovviste delle indicazioni della casa di produzione e diffusione nonché del marchio SIAE, provento del reato di produzione abusiva di cui all'art. 171 I. n. 633 del 1941, fatto accertato in Castellamare di Stabia il 28 giugno 1997. Il Tribunale ha osservato che la richiesta è stata proposta sul presupposto della avvenuta depenalizzazione del reato di detenzione ad uso personale di supporti video e sollecita una vera e propria riqualificazione del fatto oggetto di incriminazione. E, però, non è nei poteri del giudice dell'esecuzione la riqualificazione del fatto sì come contenuto nella sentenza di condanna e pertanto la richiesta esorbita dai limiti della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il reato di detenzione ad uso personale di supporti video è stato depenalizzato, sia pure implicitamente, dall'art. 16 della legge n. 248 del 2000. L'effetto abolitivo è stato riconosciuto solo all'esito di un contrasto giurisprudenziale infine risolto da Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Rv. 232303, secondo cui "la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della Legge 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione". L'aboliti° criminis è dunque da ricondurre non già ad un mutamento giurisprudenziale ma all'intervento legislativo e quindi non vi sono ostacoli all'applicazione della regola dell'art. 673 cod. proc. pen. Né può essere considerato di impedimento il fatto che l'aboliti° criminis sia intervenuta prima che la sentenza di condanna divenisse irrevocabile. La disposizione dell'art. 673 cod. proc. pen. va applicata indipendentemente dal tempo della sentenza di condanna, se emessa prima o dopo dell'abrogazione stessa.• 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Esso, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non ha sollecitato il giudice dell'esecuzione ad una diversa qualificazione dei fatti ma ha prospettato l'avvenuta abrogazione della norma incriminatrice sì come applicata dal giudice della cognizione. 3. La condanna irrevocabile ha riconosciuto la sussistenza del delitto di ricettazione sul presupposto della rilevanza penale della condotta di produzione abusiva di videocassette. Il fatto oggetto di condanna fu commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 che, come ricordato da Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Rv. 232303, al suo articolo 16 depenalizzò le condotte di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi o informatici o multimediali non conformi alla legge sul diritto d'autore. L'appena citata sentenza delle Sezioni unite ha chiarito che, nel vigore della legge di depenalizzazione, poi sostituita dal d. Is. n. 58 del 2003, l'illecito amministrativo prevaleva sia sul delitto di ricettazione che sulla contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. Ha a tal fine precisato che le condotte di ricezione o acquisto assumevano autonoma rilevanza soltanto ove il soggetto agente non avesse concorso nelle condotte di cui agli articoli 171, 171 -bis, 171 -ter, 171- quater, 171 -quinquies, 171 -septies e 171 -octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Va sul punto evidenziato che, nel caso in esame e secondo quanto si rileva dalla sentenza irrevocabile di condanna, l'affermazione di responsabilità riguardò soltanto l'imputazione di ricettazione e non altro, in specie non la condotta di contribuzione concorsuale in uno dei reati previsti dalla legge sul diritto d'autore. 4. Su questa premesse si tratta di controllare se, ferma la qualificazione del fatto sì come operata dal giudice della cognizione, la sopravvenienza normativa prima indicata potesse trovare applicazione nel caso di specie, specificamente se quel fatto di ricettazione, per le sue concrete connotazioni, sia stato interessato dalla depenalizzazione operata dalla legge del 2000.Non può allora essere condiviso, in riferimento al caso in esame, il principio di diritto stabilito da Sez. 1, n. 27858 del 13/07/2006, Rv. 234978, secondo cui "la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione in ragione della sopravvenienza di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, escludano, in una vicenda identica a quella coperta dal giudicato di condanna, la sussistenza del reato affermando invece la sussistenza del mero illecito amministrativo. (Fattispecie in cui il giudice della cognizione aveva qualificato il fatto dell'acquisto di musicassette prive del timbro SIAE ed abusivamente riprodotte come ricettazione, prima che Sez. un., 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232303 affermasse che quello stesso fatto integra invero l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione)". Non è infatti dubbio che, ai fini dell'eventuale revoca di una sentenza di condanna in sede esecutiva, rilevino soltanto l'intervento legislativo di abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e che il mutamento di giurisprudenza non possa dar causa alla revoca della condanna in sede esecutiva. Questo principio è stato di recente ribadito da Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 266872, che ha affermato che "il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio críminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la revocabilità della sentenza deve invece essere esclusa nella diversa ipotesi in cui, in assenza di interventi del legislatore, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cessazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata)". 5. Nella vicenda in esame, però, la pronuncia delle Sezioni unite si è limitata ad operare una ricognizione interpretativa degli effetti abrogativi direttamente collegati all'intervento normativo, in un contesto in cui il contrasto interpretativo era tra un orientamento per il quale l'acquisto o la ricezione dei supporti illecitamente prodotti costituiva un mero illecito amministrativo a condizione che l'acquisto o la ricezione fossero effettuati ad uso esclusivamente personale e altro orientamento secondo cui l'acquisto o la ricezione integravano in ogni caso soltanto l'illecito amministrativo.6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g