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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 22000/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di truffa è reiterativo di doglianze avanzate in grado di appello, ivi puntualmente disattese dal giudice di merito con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( sono state valorizzate le dichiarazioni della p.o. confortate anche da riscontri> testimoniali e documentali ai fini della ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri integrativi della truffa); che il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione resa a pag. 11 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha sottolineato come anche in relazione ai singoli esborsi ( pari ad euro 2.000) e non in relazione all'entità del danno complessivo causato dalla somma delle violazioni, doveva comunque ritenersi sussistente l'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 61, n. 7 c.p.; che il terzo e quarto motivo di ricorso, inerenti al trattamento sanzionatorio ed al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati oltre che riproduttivi di censure esaminate dalla Corte di appello che con motivazione congrua e aderente ai dati processuali ha spiegato le ragioni per le quali ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale, escludendo di poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per l'assenza di una prognosi positiva sul comportamento futuro dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di truffa è reiterativo di doglianze avanzate in grado di appello, ivi puntualmente disattese dal giudice di merito con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( sono state valorizzate le dichiarazioni della p.o. confortate anche da riscontri> testimoniali e documentali ai fini della ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri integrativi della truffa); che il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione resa a pag. 11 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha sottolineato come anche in relazione ai singoli esborsi ( pari ad euro 2.000) e non in relazione all'entità del danno complessivo causato dalla somma delle violazioni, doveva comunque ritenersi sussistente l'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 61, n. 7 c.p.; che il terzo e quarto motivo di ricorso, inerenti al trattamento sanzionatorio ed al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati oltre che riproduttivi di censure esaminate dalla Corte di appello che con motivazione congrua e aderente ai dati processuali ha spiegato le ragioni per le quali ha determinato la pena in misura superiore al minimo edittale, escludendo di poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per l'assenza di una prognosi positiva sul comportamento futuro dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22000/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris