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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 34201/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 13, comma 13, T.U. imm.; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi sono tutti manifestamente infondati: - il primo, perché la questione dell'astratta compatibilità tra il reato in esame e l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è mai stata messa in discussione dalla sentenza anzidetta; - il secondo, perché il decreto di espulsione risulta correttamente tradotto in lingua inglese, che è notoriamente lingua "veicolare" idonea ad assicurare un'adeguata comprensione; - il terzo, perché genericamente rivalutativo della prova di responsabilità; - il quarto, perché l'istituto dell'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. è inapplicabile ai reati commessi in data anteriore all'anno 2020, essendo stata già ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale limitazione cronologica, sollevata per asserito contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., in quanto la limitazione medesima è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dei due istituti per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043-02; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408-01),- Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 13, comma 13, T.U. imm.; esaminati/motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi sono tutti manifestamente infondati: - il primo, perché la questione dell'astratta compatibilità tra il reato in esame e l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è mai stata messa in discussione dalla sentenza anzidetta; - il secondo, perché il decreto di espulsione risulta correttamente tradotto in lingua inglese, che è notoriamente lingua "veicolare" idonea ad assicurare un'adeguata comprensione; - il terzo, perché genericamente rivalutativo della prova di responsabilità; - il quarto, perché l'istituto dell'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. è inapplicabile ai reati commessi in data anteriore all'anno 2020, essendo stata già ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale limitazione cronologica, sollevata per asserito contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., in quanto la limitazione medesima è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dei due istituti per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043-02; Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408-01),- Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 34201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris