CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01841/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di applicazione della liberazione anticipata, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al semestre di detenzione da lui sofferto dal 2 marzo al 2 settembre 2018 A ragione osserva che il condannato, nel periodo in valutazione, aveva violato le prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari in corso di esecuzione, accogliendo in casa persone non autorizzate, ed era stato segnalato al prefetto per violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 a seguito del rinvenimento nel medesimo domicilio di stupefacente. 2. Avverso detta ordinanza ricorre Lenti, per il tramite del difensore di fiducia, svolgendo doglianze affidate ad un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 678 cod. proc. pen. e 54 Ord. pen. Si duole che il Tribunale abbia negato il beneficio senza dare conto in modo completo del ragionamento seguito e violando i principi della logica nella valutazione delle risultanze probatorie. Ha, infatti valorizzato, andando di contrario avviso rispetto al giudice della cautela personale che non aveva aggravato la misura in corso di esecuzione, circostanze niente affatto indicative della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e non ha esplicitato le ragioni per cui tali circostanze abbiano inciso negativamente nel giudizio previsto dall'art. 54 Ord. peri. Più nello specifico, fa presente che il condannato aveva incontrato presso l'abitazione dove stava scontando la misura restrittiva la figlia, regolarmente autorizzata ad incontralo, e che alla segnalazione per la violazione amministrativa di consumo di sostanza stupefacente, peraltro mai rivenuta nella sua personale disponibilità, non era seguita l'applicazione di alcuna sanzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito illustrate. 1. Va premesso che l'accesso alla liberazione anticipata postula la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La concessione del beneficio costituisce concreto riconoscimento di tale partecipazione ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del condannato nei contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". E', dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta. 1.1. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione dei provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. 1.2. Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato che pur sempre si impone, non esclude che il verificarsi di certi fatti in un dato semestre possa negativamente incidere, secondo specifici e motivati apprezzamenti della loro significatività che rimangono attribuiti al solo giudice di merito, sulle valutazioni afferenti ad altri precedenti semestri seppur non contigui, sì da far desumere, con riguardo a questi ultimi e pertanto ad un più ampio periodo, l'ostativa mancata partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv. 255406). 2. A tali principi il Tribunale di sorveglianza si è strettamente attenuto. La mancata partecipazione all'opera rieducativa da parte del detenuto ed il carattere meramente formale della sua adesione alle opportunità concesse dal trattamento penitenziario è stata desunta dalla non linearità della condotta e più precisamente dalle violazioni delle prescrizioni impostegli con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, considerate sintomatiche, nel loro complesso e a prescindere dalla rilevanza ai fini dell'aggravamento della misura cautelare. Il Tribunale di sorveglianza, nel rispondere ai motivi di reclamo, ha evidenziato che Lenti non solo aveva incontrato, nel luogo dove stava scontando la misura degli arresti domiciliari, persone che ben sapeva non essere autorizzate a colloquiare con lui, tanto da attivarsi il giorno successivo per estendere anche a loro l'autorizzazione, ma era stato anche segnalato per una violazione amministrativa connessa al reato in espiazione perché relativa al consumo di stupefacenti.A tale plausibile valutazione strettamente ancorata a elementi fattuali il ricorrente oppone le medesime obiezioni superate dal provvedimento impugnato con le richiamate argomentazioni plausibili finendo per sollecitare una inammissibile rivalutazione del merito. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del