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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2021

ECLI:EU:C:2021:141
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0772 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 25 febbraio 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci tariffarie 8701 e 8705 – Interpretazione – Trattore per aeromobili» Nella causa C‑772/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 9 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2019, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: E. Tanchev cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da U. Schrömbges e J. Gesinn, Rechtsanwälte; – per la Commissione europea, da R. Pethke e M. Salyková, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce tariffaria 8705 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 ( GU 2016, L 294, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale di Vienna, Austria) (in prosieguo: l’«autorità doganale»), in merito alla classificazione doganale di un «trattore elettrico per aeromobili senza barra di rimorchio», concepito per il traino e lo spostamento a spinta degli aeromobili (in prosieguo: un «trattore per aeromobili»).

Contesto normativo Il SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione n. 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ). 4 La nomenclatura del SA contiene una sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», che comprende un capitolo 87, intitolato «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori».

In tale capitolo figurano, in particolare, le voci 8701 «Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)» e 8705 «Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)». 5 La nota esplicativa del SA relativa alla voce 87 così recita: «Considerazioni generali Escluse alcune macchine mobili che rientrano nella sezione XVI (vedi al riguardo le note esplicative delle voci 8701, 8705 e 8716), questo capitolo comprende l’insieme dei veicoli terrestri.

Vi rientrano dunque: 1) I trattori (n. 8701). 2) Gli autoveicoli per il trasporto di persone (n.8702 e 8703), di merci (n. 8704) o per usi speciali (n. 8705). 3) Gli autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto su brevi distanze di merci e i carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni (n. 8709). (...)». 6 Le note esplicative del SA relative alla voce 8701 e le sue sottovoci enunciano quanto segue: «Sono da considerare trattori, ai sensi di questa voce, i veicoli motori a ruote o a cingoli, costruiti esclusivamente o essenzialmente per tirare o spingere altri congegni, veicoli o carichi.

Essi possono, però, comportare una piattaforma accessoria o un dispositivo analogo, che consentano il trasporto, in correlazione con il loro uso principale, di utensili, di sementi, di concimi, ecc., o anche di attrezzature accessorie per ricevere organi di lavoro. (...) Esclusi i carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni della voce 8709, questa voce comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso (trattori agricoli, trattori forestali, trattori stradali, trattori per lavori pubblici, trattori-verricello, ecc.), qualunque sia la forma di energia che li aziona (motore a pistoni con accensione a scintilla o per compressione, elettrico, ecc.). (...) I veicoli compresi in questa voce sono provvisti in generale di carrozzeria o possono essere provvisti di una cabina di guida o di sedili per i serventi.

Possono, d’altra parte, essere dotati di un cofano per utensili, di un dispositivo che permette di alzare o di abbassare gli attrezzi di lavoro, di un dispositivo di traino per rimorchi o semirimorchi (segnatamente su trattori e congegni simili) o da una presa di forza, che permette di trasmettere la forza del motore a differenti macchine (trebbiatrici, seghe circolari, ecc.). (...) Questa voce comprende anche i trattori provvisti di argani o di verricelli (denominati trattori-verricello) che permettono, per esempio, sia il sollevamento di veicoli affondati nel fango, sia l’abbattimento o lo scarico di alberi, o, ancora, il traino a distanza di congegni agricoli.

Sono, invece, esclusi da questa voce, i carri di soccorso stradale dotati di gru, argani, verricelli (n. 8705). (…) 8701.91/95 Queste sottovoci comprendono i veicoli destinati a trainare semirimorchi per brevi distanze.

Questi tipi di veicoli sono conosciuti coi nomi “trattori per terminali”, “trattori portuali” ecc. e sono destinati al posizionamento o allo spostamento di semirimorchi nel raggio di una zona ben definita.

Non sono adatti per il trasporto su lunghe distanze, al contrario dei trattori della sottovoce 8701.20.

Si differenziano dai trattori stradali in quanto di solito equipaggiati con motori diesel, per la loro velocità massima che in generale non supera i 50 km/h e solitamente sono provvisti di una piccola cabina chiusa con un solo sedile per il conducente». 7 Le note esplicative del SA relative alla voce 8705 e le sue sottovoci indicano quanto segue: «Questa voce comprende un insieme di veicoli automobili, specialmente costruiti o trasformati, equipaggiati di dispositivi o apparecchiature diverse che li rendono adatti ad eseguire alcune funzioni, distinte dal trasporto propriamente detto.

Si tratta, dunque, di veicoli non essenzialmente costruiti per il trasporto di persone o di merci.

Si possono citare come classificabili in questa voce: 1) I carro-attrezzi, costituiti da un telaio di autocarro o di camionetta, con o senza cassa, attrezzati con congegni di sollevamento quali gru, argani, paranchi, verricelli, ecc., costruiti per sollevare e rimorchiare le vetture rimaste in panne. (…)».

La NC 8 La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, quest’ultimo riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a detta nomenclatura. 9 La prima parte della NC comprende un titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», prevede quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (...)

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; (...) c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. (...).

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.

Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». 10 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», comprende, in particolare, una sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», che comprende il capitolo 87 relativo alle vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori.

La nota 2 di tale capitolo 87, relativa alla voce 8701, così recita: «Ai sensi di questo capitolo per “trattori” si intendono gli autoveicoli costruiti[,] essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc. (...)». 11 Le voci 8701 e 8705, contenute in tale capitolo 87, sono formulate come segue: «8701 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) 8701 10 00 – Motocoltivatori 8701 20 Trattori stradali per semirimorchi 8701 20 10 – – nuovi 8701 20 90 – – usati 8701 30 00 – Trattori a cingoli – altri, di potenza del motore: 8701 91 – – inferiore o uguale a 18 kW: 8701 91 10 – – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote 8701 91 90 – – – altri 8701 92 – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW 8701 92 10 – – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote 8701 92 90 – – – altri (...) 8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche): 8705 10 00 – Gru-automobili 8705 20 00 – Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione 8705 30 00 – Autopompe antincendio 8705 40 00 – Autocarri betoniere 8705 90 – altri: 8705 90 30 – – Autoveicoli pompa per il cemento 8705 90 80 – – altri» Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Il 23 febbraio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’autorità doganale il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante in merito ad un trattore per aeromobili.

Quest’ultimo è descritto, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, come un veicolo per il traino di aeromobili di peso fino a 54432 kg, composto da una piattaforma metallica con quattro ruote, da un motore elettrico con potenza di 33,8 kW, da dispositivi di propulsione, frenata e sterzo, da due sedili di guida disposti uno di fronte all’altro e muniti, lateralmente, di leve di comando.

È altresì equipaggiato con un argano con meccanismo a cinghia e un dispositivo di sollevamento elettroidraulico.

Mediante l’argano, la ruota anteriore dell’aeromobile è tirata sul dispositivo di sollevamento idraulico e sollevata mediante tale dispositivo.

In tale posizione, l’aeromobile può essere trainato o spinto. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che un siffatto veicolo doveva essere classificato nella sottovoce 87059080 della NC, la quale corrisponde agli autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti per il trasporto di persone o di merci, per i quali è applicabile un’aliquota del dazio doganale del 3,7%. 14 Con decisione dell’8 maggio 2017, l’autorità doganale ha rilasciato un’informazione tariffaria vincolante che classificava detto veicolo nella sottovoce 87019290 della NC, come «altro» trattore.

Un’aliquota del 7% si applica alle merci rientranti in tale sottovoce. 15 A seguito del rigetto della sua opposizione avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria).

Tale giudice respingeva il ricorso ritenendo che solo i veicoli la cui caratteristica essenziale è di sollevare e rimorchiare veicoli in avaria devono essere qualificati come «carro attrezzi» ai sensi della voce 8705 della NC.

Secondo tale giudice, un veicolo per il rimorchio di aeromobili rientra nella voce 8701 della NC in quanto quest’ultima comprende in modo ampio e non equivoco i «trattori». 16 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). 17 Quest’ultimo indica, anzitutto, che, secondo le note esplicative del SA, la voce 8701 della NC comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso, a prescindere dalla fonte di energia che li aziona.

Non rientrano in tale voce i carro attrezzi equipaggiati con gru, argani, verricelli, i quali rientrano nella voce 8705 della NC.

La voce 8705 della NC comprenderebbe un insieme di autoveicoli, appositamente costruiti o trasformati, dotati di dispositivi o apparecchiature diversi che li rendono adatti a svolgere alcune funzioni, distinte dal trasporto propriamente detto di persone o merci.

Si tratterebbe in particolare di autovetture carro attrezzi concepite per sollevare e rimorchiare automobili in avaria.

Il giudice del rinvio ne deduce che la voce 8705 della NC riguarda una categoria più specifica di veicoli rispetto alla voce 8701 di tale nomenclatura. 18 Tale giudice aggiunge poi che un trattore per aeromobili, poiché è destinato a trainare o a spingere aerei negli aeroporti, non è principalmente destinato al trasporto di persone o di merci.

Pertanto, esso non corrisponde ad alcuno degli usi elencati, a titolo di esempio, nella voce 8705. 19 Esso sottolinea, infine, che nelle versioni in lingua inglese e francese della NC, i veicoli menzionati nella voce 8705 e rispettivamente denominati « break down lorries » e « dépanneuses » sono destinati unicamente a rimorchiare veicoli in avaria, il che non deporrebbe a favore di una classificazione dei trattori per aeromobili in tale voce doganale. 20 Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la voce tariffaria 8705 della [NC] debba essere interpretata nel senso che ricadano in tale voce gli autoveicoli senza asta di rimorchio equipaggiati con un argano con meccanismo a cinghia per traino e con un dispositivo di sollevamento elettroidraulico per lo spostamento a spinta degli aeromobili».

Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che la voce 8705 di tale nomenclatura comprende i veicoli costruiti per rimorchiare e spingere aeromobili, denominati «trattori per aeromobili». 22 Occorre rammentare, in primo luogo, che, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, prima che vengano in rilievo le altre disposizioni delle regole generali, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nel testo della voce e della sottovoce della NC e delle relative note di sezione o di capitolo [v., in tal senso, in particolare, sentenze dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑362/07 e C‑363/07 , EU:C:2008:710 , punto 39 ; del 12 luglio 2012, TNT [OSCURATO:PERSONA] (Amsterdam), C‑291/11 , EU:C:2012:459 , punto 31 ; del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18 , EU:C:2019:1142 , punti 39 e 40 , nonché del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑182/19 , EU:C:2019:243 , punto 37 ]. 23 In secondo luogo, nonostante non siano giuridicamente vincolanti, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2014, Data I/O, C‑297/13 , EU:C:2014:331 , punto 33 , e del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18 , EU:C:2019:414 , punto 35 ). 24 In terzo luogo, qualora la classificazione non possa essere effettuata sulla sola base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto interessato, la destinazione di quest’ultimo può costituire un criterio oggettivo di classificazione, a condizione che essa sia inerente a detto prodotto.

L’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, TDK-[OSCURATO:PERSONA], C‑559/18 , EU:C:2019:667 , punto 27 , e del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑182/19 , EU:C:2020:243 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 25 Relativamente al dubbio espresso dal giudice del rinvio sulla classificazione tariffaria del trattore per aeromobili, occorre rilevare che tale dubbio è strettamente connesso all’impiego del termine « Abschleppwagen », nella versione in lingua tedesca della voce 8705 della NC.

Infatti, tale termine definisce i trattori destinati al rimorchio di altri veicoli, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno in avaria, mentre i termini « dépanneuses » e « break down lorries », nelle versioni in lingua francese e inglese di tale nomenclatura, designano unicamente veicoli che servono da rimorchio per veicoli in avaria. 26 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche.

Infatti, la necessità che un atto dell’Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77 , EU:C:1977:172 , punto 14 , e dell’8 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/16 , EU:C:2017:430 , punto 21 ). 27 Orbene, sia dalla finalità sia dall’impianto sistematico della voce 8705 della NC, interpretata alla luce delle note esplicative del SA, risulta che tale voce riguarda soltanto i veicoli che servono al rimorchio di veicoli in avaria, mentre quelli utilizzati per il rimorchio di veicoli che non sono in avaria rientrano nella voce 8701 di tale nomenclatura. 28 Anzitutto, la nota 2 del capitolo 87 della NC relativa alla voce 8701 di quest’ultima, come anche la nota esplicative relativa alla voce 8701 del SA, indica che il termine «trattori» denomina i veicoli motori costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

La nota esplicativa del SA enuncia anche che la voce 8701 comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso e, segnatamente, i trattori-verricello, provvisti di argani o di verricelli, che permettono, per esempio, sia il sollevamento di veicoli affondati nel fango, sia il traino a distanza di congegni agricoli.

Secondo questa stessa nota esplicativa, sono, invece, esclusi dalla voce 8701 i carro attrezzi, che servono al rimorchio dei veicoli in avaria, dotati di gru, argani, e verricelli, i quali rientrano nella voce 8705. 29 Peraltro, le note esplicative del SA relative, più in particolare, alle sottovoci da 870191 a 95 precisano che queste ultime comprendono i veicoli, costruiti per trainare semirimorchi su brevi distanze, come i trattori portuali. 30 Inoltre, secondo la regola generale 3, lettera a), per l’interpretazione della NC, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata attribuendo la priorità alla voce più specifica sulle voci di portata generale. 31 Orbene, dai punti da 26 a 28 della presente sentenza risulta che la voce 8701 della NC, che riguarda i trattori, è più specifica della voce 8705 di tale nomenclatura, la quale rinvia, più in generale, ai veicoli per usi speciali diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci. 32 Una siffatta interpretazione della voce 8701 della NC è, infine, corroborata dalla sentenza del 27 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑15/05 , EU:C:2006:259 ), relativa alla classificazione tariffaria di un veicolo fuori strada.

Risulta infatti dal punto 46 di tale sentenza che la capacità di traino di un veicolo costituisce la proprietà oggettiva che consente di determinare se esso sia costruito essenzialmente per il traino o la spinta di altre macchine, veicoli o carichi o invece per il trasporto di persone.

La Corte ne ha dedotto, al punto 55 di detta sentenza, che le caratteristiche e le proprietà oggettive di tali veicoli appaiono corrispondenti ai termini della nota 2 del capitolo 87 della NC, in quanto essi sono stati costruiti essenzialmente per il traino o la spinta di altri veicoli.

L’applicazione della regola generale 1 per l’interpretazione della NC porta pertanto a classificare detti veicoli nella voce 8701 di tale nomenclatura. 33 Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che un veicolo che presenti le caratteristiche del trattore per aeromobili di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella voce 8701 della NC, in quanto tale veicolo non serve al rimorchio di veicoli in avaria e non ha una funzione particolare diversa da quella di trainare e spingere aerei su brevi distanze. 34 Pertanto, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che la voce 8705 di tale nomenclatura non comprende i veicoli costruiti per trainare e spingere aeromobili, denominati «trattori per aeromobili», poiché questi ultimi rientrano nella voce 8701 della citata nomenclatura.

Sulle spese 35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dev’essere interpretata nel senso che la voce 8705 di tale nomenclatura non comprende i veicoli costruiti per trainare e spingere aeromobili, denominati «trattori per aeromobili», poiché questi ultimi rientrano nella voce 8701 della citata nomenclatura.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0772 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 25 febbraio 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci tariffarie 8701 e 8705 – Interpretazione – Trattore per aeromobili» Nella causa C‑772/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 9 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2019, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] GmbH contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: E. Tanchev cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, da U. Schrömbges e J. Gesinn, Rechtsanwälte; – per la Commissione europea, da R. Pethke e M. Salyková, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce tariffaria 8705 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 ( GU 2016, L 294, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale di Vienna, Austria) (in prosieguo: l’«autorità doganale»), in merito alla classificazione doganale di un «trattore elettrico per aeromobili senza barra di rimorchio», concepito per il traino e lo spostamento a spinta degli aeromobili (in prosieguo: un «trattore per aeromobili»). Contesto normativo Il SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione n. 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ). 4 La nomenclatura del SA contiene una sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», che comprende un capitolo 87, intitolato «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori». In tale capitolo figurano, in particolare, le voci 8701 «Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)» e 8705 «Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)». 5 La nota esplicativa del SA relativa alla voce 87 così recita: «Considerazioni generali Escluse alcune macchine mobili che rientrano nella sezione XVI (vedi al riguardo le note esplicative delle voci 8701, 8705 e 8716), questo capitolo comprende l’insieme dei veicoli terrestri. Vi rientrano dunque: 1) I trattori (n. 8701). 2) Gli autoveicoli per il trasporto di persone (n.8702 e 8703), di merci (n. 8704) o per usi speciali (n. 8705). 3) Gli autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto su brevi distanze di merci e i carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni (n. 8709). (...)». 6 Le note esplicative del SA relative alla voce 8701 e le sue sottovoci enunciano quanto segue: «Sono da considerare trattori, ai sensi di questa voce, i veicoli motori a ruote o a cingoli, costruiti esclusivamente o essenzialmente per tirare o spingere altri congegni, veicoli o carichi. Essi possono, però, comportare una piattaforma accessoria o un dispositivo analogo, che consentano il trasporto, in correlazione con il loro uso principale, di utensili, di sementi, di concimi, ecc., o anche di attrezzature accessorie per ricevere organi di lavoro. (...) Esclusi i carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni della voce 8709, questa voce comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso (trattori agricoli, trattori forestali, trattori stradali, trattori per lavori pubblici, trattori-verricello, ecc.), qualunque sia la forma di energia che li aziona (motore a pistoni con accensione a scintilla o per compressione, elettrico, ecc.). (...) I veicoli compresi in questa voce sono provvisti in generale di carrozzeria o possono essere provvisti di una cabina di guida o di sedili per i serventi. Possono, d’altra parte, essere dotati di un cofano per utensili, di un dispositivo che permette di alzare o di abbassare gli attrezzi di lavoro, di un dispositivo di traino per rimorchi o semirimorchi (segnatamente su trattori e congegni simili) o da una presa di forza, che permette di trasmettere la forza del motore a differenti macchine (trebbiatrici, seghe circolari, ecc.). (...) Questa voce comprende anche i trattori provvisti di argani o di verricelli (denominati trattori-verricello) che permettono, per esempio, sia il sollevamento di veicoli affondati nel fango, sia l’abbattimento o lo scarico di alberi, o, ancora, il traino a distanza di congegni agricoli. Sono, invece, esclusi da questa voce, i carri di soccorso stradale dotati di gru, argani, verricelli (n. 8705). (…) 8701.91/95 Queste sottovoci comprendono i veicoli destinati a trainare semirimorchi per brevi distanze. Questi tipi di veicoli sono conosciuti coi nomi “trattori per terminali”, “trattori portuali” ecc. e sono destinati al posizionamento o allo spostamento di semirimorchi nel raggio di una zona ben definita. Non sono adatti per il trasporto su lunghe distanze, al contrario dei trattori della sottovoce 8701.20. Si differenziano dai trattori stradali in quanto di solito equipaggiati con motori diesel, per la loro velocità massima che in generale non supera i 50 km/h e solitamente sono provvisti di una piccola cabina chiusa con un solo sedile per il conducente». 7 Le note esplicative del SA relative alla voce 8705 e le sue sottovoci indicano quanto segue: «Questa voce comprende un insieme di veicoli automobili, specialmente costruiti o trasformati, equipaggiati di dispositivi o apparecchiature diverse che li rendono adatti ad eseguire alcune funzioni, distinte dal trasporto propriamente detto. Si tratta, dunque, di veicoli non essenzialmente costruiti per il trasporto di persone o di merci. Si possono citare come classificabili in questa voce: 1) I carro-attrezzi, costituiti da un telaio di autocarro o di camionetta, con o senza cassa, attrezzati con congegni di sollevamento quali gru, argani, paranchi, verricelli, ecc., costruiti per sollevare e rimorchiare le vetture rimaste in panne. (…)». La NC 8 La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, quest’ultimo riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a detta nomenclatura. 9 La prima parte della NC comprende un titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», prevede quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole. 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (...) 3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; (...) c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. (...). 6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». 10 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», comprende, in particolare, una sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto», che comprende il capitolo 87 relativo alle vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori. La nota 2 di tale capitolo 87, relativa alla voce 8701, così recita: «Ai sensi di questo capitolo per “trattori” si intendono gli autoveicoli costruiti[,] essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc. (...)». 11 Le voci 8701 e 8705, contenute in tale capitolo 87, sono formulate come segue: «8701 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) 8701 10 00 – Motocoltivatori 8701 20 Trattori stradali per semirimorchi 8701 20 10 – – nuovi 8701 20 90 – – usati 8701 30 00 – Trattori a cingoli – altri, di potenza del motore: 8701 91 – – inferiore o uguale a 18 kW: 8701 91 10 – – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote 8701 91 90 – – – altri 8701 92 – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW 8701 92 10 – – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote 8701 92 90 – – – altri (...) 8705 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche): 8705 10 00 – Gru-automobili 8705 20 00 – Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione 8705 30 00 – Autopompe antincendio 8705 40 00 – Autocarri betoniere 8705 90 – altri: 8705 90 30 – – Autoveicoli pompa per il cemento 8705 90 80 – – altri» Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Il 23 febbraio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’autorità doganale il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante in merito ad un trattore per aeromobili. Quest’ultimo è descritto, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, come un veicolo per il traino di aeromobili di peso fino a 54432 kg, composto da una piattaforma metallica con quattro ruote, da un motore elettrico con potenza di 33,8 kW, da dispositivi di propulsione, frenata e sterzo, da due sedili di guida disposti uno di fronte all’altro e muniti, lateralmente, di leve di comando. È altresì equipaggiato con un argano con meccanismo a cinghia e un dispositivo di sollevamento elettroidraulico. Mediante l’argano, la ruota anteriore dell’aeromobile è tirata sul dispositivo di sollevamento idraulico e sollevata mediante tale dispositivo. In tale posizione, l’aeromobile può essere trainato o spinto. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che un siffatto veicolo doveva essere classificato nella sottovoce 87059080 della NC, la quale corrisponde agli autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti per il trasporto di persone o di merci, per i quali è applicabile un’aliquota del dazio doganale del 3,7%. 14 Con decisione dell’8 maggio 2017, l’autorità doganale ha rilasciato un’informazione tariffaria vincolante che classificava detto veicolo nella sottovoce 87019290 della NC, come «altro» trattore. Un’aliquota del 7% si applica alle merci rientranti in tale sottovoce. 15 A seguito del rigetto della sua opposizione avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria). Tale giudice respingeva il ricorso ritenendo che solo i veicoli la cui caratteristica essenziale è di sollevare e rimorchiare veicoli in avaria devono essere qualificati come «carro attrezzi» ai sensi della voce 8705 della NC. Secondo tale giudice, un veicolo per il rimorchio di aeromobili rientra nella voce 8701 della NC in quanto quest’ultima comprende in modo ampio e non equivoco i «trattori». 16 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). 17 Quest’ultimo indica, anzitutto, che, secondo le note esplicative del SA, la voce 8701 della NC comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso, a prescindere dalla fonte di energia che li aziona. Non rientrano in tale voce i carro attrezzi equipaggiati con gru, argani, verricelli, i quali rientrano nella voce 8705 della NC. La voce 8705 della NC comprenderebbe un insieme di autoveicoli, appositamente costruiti o trasformati, dotati di dispositivi o apparecchiature diversi che li rendono adatti a svolgere alcune funzioni, distinte dal trasporto propriamente detto di persone o merci. Si tratterebbe in particolare di autovetture carro attrezzi concepite per sollevare e rimorchiare automobili in avaria. Il giudice del rinvio ne deduce che la voce 8705 della NC riguarda una categoria più specifica di veicoli rispetto alla voce 8701 di tale nomenclatura. 18 Tale giudice aggiunge poi che un trattore per aeromobili, poiché è destinato a trainare o a spingere aerei negli aeroporti, non è principalmente destinato al trasporto di persone o di merci. Pertanto, esso non corrisponde ad alcuno degli usi elencati, a titolo di esempio, nella voce 8705. 19 Esso sottolinea, infine, che nelle versioni in lingua inglese e francese della NC, i veicoli menzionati nella voce 8705 e rispettivamente denominati « break down lorries » e « dépanneuses » sono destinati unicamente a rimorchiare veicoli in avaria, il che non deporrebbe a favore di una classificazione dei trattori per aeromobili in tale voce doganale. 20 Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la voce tariffaria 8705 della [NC] debba essere interpretata nel senso che ricadano in tale voce gli autoveicoli senza asta di rimorchio equipaggiati con un argano con meccanismo a cinghia per traino e con un dispositivo di sollevamento elettroidraulico per lo spostamento a spinta degli aeromobili». Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che la voce 8705 di tale nomenclatura comprende i veicoli costruiti per rimorchiare e spingere aeromobili, denominati «trattori per aeromobili». 22 Occorre rammentare, in primo luogo, che, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, prima che vengano in rilievo le altre disposizioni delle regole generali, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nel testo della voce e della sottovoce della NC e delle relative note di sezione o di capitolo [v., in tal senso, in particolare, sentenze dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑362/07 e C‑363/07 , EU:C:2008:710 , punto 39 ; del 12 luglio 2012, TNT [OSCURATO:PERSONA] (Amsterdam), C‑291/11 , EU:C:2012:459 , punto 31 ; del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18 , EU:C:2019:1142 , punti 39 e 40 , nonché del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑182/19 , EU:C:2019:243 , punto 37 ]. 23 In secondo luogo, nonostante non siano giuridicamente vincolanti, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali (v., in tal senso, sentenze del 15 maggio 2014, Data I/O, C‑297/13 , EU:C:2014:331 , punto 33 , e del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18 , EU:C:2019:414 , punto 35 ). 24 In terzo luogo, qualora la classificazione non possa essere effettuata sulla sola base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto interessato, la destinazione di quest’ultimo può costituire un criterio oggettivo di classificazione, a condizione che essa sia inerente a detto prodotto. L’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, TDK-[OSCURATO:PERSONA], C‑559/18 , EU:C:2019:667 , punto 27 , e del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑182/19 , EU:C:2020:243 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 25 Relativamente al dubbio espresso dal giudice del rinvio sulla classificazione tariffaria del trattore per aeromobili, occorre rilevare che tale dubbio è strettamente connesso all’impiego del termine « Abschleppwagen », nella versione in lingua tedesca della voce 8705 della NC. Infatti, tale termine definisce i trattori destinati al rimorchio di altri veicoli, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno in avaria, mentre i termini « dépanneuses » e « break down lorries », nelle versioni in lingua francese e inglese di tale nomenclatura, designano unicamente veicoli che servono da rimorchio per veicoli in avaria. 26 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell’Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77 , EU:C:1977:172 , punto 14 , e dell’8 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/16 , EU:C:2017:430 , punto 21 ). 27 Orbene, sia dalla finalità sia dall’impianto sistematico della voce 8705 della NC, interpretata alla luce delle note esplicative del SA, risulta che tale voce riguarda soltanto i veicoli che servono al rimorchio di veicoli in avaria, mentre quelli utilizzati per il rimorchio di veicoli che non sono in avaria rientrano nella voce 8701 di tale nomenclatura. 28 Anzitutto, la nota 2 del capitolo 87 della NC relativa alla voce 8701 di quest’ultima, come anche la nota esplicative relativa alla voce 8701 del SA, indica che il termine «trattori» denomina i veicoli motori costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc. La nota esplicativa del SA enuncia anche che la voce 8701 comprende i trattori di ogni tipo e per qualsiasi uso e, segnatamente, i trattori-verricello, provvisti di argani o di verricelli, che permettono, per esempio, sia il sollevamento di veicoli affondati nel fango, sia il traino a distanza di congegni agricoli. Secondo questa stessa nota esplicativa, sono, invece, esclusi dalla voce 8701 i carro attrezzi, che servono al rimorchio dei veicoli in avaria, dotati di gru, argani, e verricelli, i quali rientrano nella voce 8705. 29 Peraltro, le note esplicative del SA relative, più in particolare, alle sottovoci da 870191 a 95 precisano che queste ultime comprendono i veicoli, costruiti per trainare semirimorchi su brevi distanze, come i trattori portuali. 30 Inoltre, secondo la regola generale 3, lettera a), per l’interpretazione della NC, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata attribuendo la priorità alla voce più specifica sulle voci di portata generale. 31 Orbene, dai punti da 26 a 28 della presente sentenza risulta che la voce 8701 della NC, che riguarda i trattori, è più specifica della voce 8705 di tale nomenclatura, la quale rinvia, più in generale, ai veicoli per usi speciali diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci. 32 Una siffatta interpretazione della voce 8701 della NC è, infine, corroborata dalla sentenza del 27 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑15/05 , EU:C:2006:259 ), relativa alla classificazione tariffaria di un veicolo fuori strada. Risulta infatti dal punto 46 di tale sentenza che la capacità di traino di un veicolo costituisce la proprietà oggettiva che consente di determinare se esso sia costruito essenzialmente per il traino o la spinta di altre macchine, veicoli o carichi o invece per il trasporto di persone. La Corte ne ha dedotto, al punto 55 di detta sentenza, che le caratteristiche e le proprietà oggettive di tali veicoli appaiono corrispondenti ai termini della nota 2 del capitolo 87 della NC, in quanto essi sono stati costruiti essenzialmente per il traino o la spinta di altri veicoli. L’applicazione della regola generale 1 per l’interpretazione della NC porta pertanto a classificare detti veicoli nella voce 8701 di tale nomenclatura. 33 Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che un veicolo che presenti le caratteristiche del trattore per aeromobili di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella voce 8701 della NC, in quanto tale veicolo non serve al rimorchio di veicoli in avaria e non ha una funzione particolare diversa da quella di trainare e spingere aerei su brevi distanze. 34 Pertanto, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che la voce 8705 di tale nomenclatura non comprende i veicoli costruiti per trainare e spingere aeromobili, denominati «trattori per aeromobili», poiché questi ultimi rientrano nella voce 8701 della citata nomenclatura. Sulle spese 35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dev’essere interpretata nel senso che la voce 8705 di tale nomenclatura non comprende i veicoli costruiti per trainare e spingere aeromobili, denominati «trattori per aeromobili», poiché questi ultimi rientrano nella voce 8701 della citata nomenclatura. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris