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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20453/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose (art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.), su cose esposte per necessità alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7, terza ipotesi, cod. pen.) su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, quarta ipotesi, cod. pen.); Considerato che i primi due motivi di ricorso che deducono vizio di motivazione sono generici, versati in fatto e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con una congrua motivazione (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il terzo motivo di ricorso, relativo alla procedibilità a querela, è manifestamente infondato, perché risulta espressamente contestata e ritenuta l'aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. del fatto commesso su cose "destinate al pubblico servizio" che conserva la procedibilità di ufficio anche dopo l'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che attiene all'applicabilità degli artt. 133 e 62 bis, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose (art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.), su cose esposte per necessità alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7, terza ipotesi, cod. pen.) su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, quarta ipotesi, cod. pen.); Considerato che i primi due motivi di ricorso che deducono vizio di motivazione sono generici, versati in fatto e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con una congrua motivazione (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il terzo motivo di ricorso, relativo alla procedibilità a querela, è manifestamente infondato, perché risulta espressamente contestata e ritenuta l'aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen. del fatto commesso su cose "destinate al pubblico servizio" che conserva la procedibilità di ufficio anche dopo l'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che attiene all'applicabilità degli artt. 133 e 62 bis, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 20453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris