CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19-20 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 2 agosto gli ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per la partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (collegata all'associazione per delinquere di tipo ‘ndranghetista descritta nel capo 1) e per le cessioni di sostanze stupefacenti descritte nei capi 173, 259 e 261 delle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel desumere i gravi indizi di partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (della quale non si contesta l'esistenza) soltanto dal coinvolgimento in due singoli episodi di spaccio di modiche quantità di sostanza stupefacente (della quale peraltro non si è individuata la natura) e dal sequestro di una modesta quantità di cocaina di scarsa qualità da lui detenuta e fornitagli da [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la collaborazione in queste occasioni realizzatasi tra Recchia e Greco non basta a configurare la partecipazione del primo alla associazione per delinquere della quale il secondo è un componente con ruolo apicale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della legge nel giustificare il rischio di reiterazione delle condotte criminose soltanto sulla base della presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., trascurando che le condotte contestate risalgono al 2018 e che le investigazioni non hanno fornito elementi di valutazione relativi a fatti posteriori. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione della legge, argomentando che la mancata individuazione della quantità e della qualità delle sostanza stupefacente dovrebbe condurre, per LQ principio del favor rei, a una riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 4, e 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 dalla quale deriva la necessità di una più specifica valutazione delle esigenze cautelari con particolare riferimento alla possibilità di soddisfarle mediante gli arresti domiciliari anche considerando l'assenza di precedenti penali specifici a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale ha desunto lo stabile inserimento di Recchia nella associazione per delinquere indicata nel capo 1) delle imputazioni dal fatto che la sostanza stupefacente gli fu fornita da Greco per spacciarla nella zona assegnata al gruppo (cosiddetto Banana) criminale preposto allo spaccio nella zona. Ha richiamato i contenuti delle conversazioni in cui Greco rammenta al complice che, se vuole ricevere della droga da spacciare, deve prima saldare il pagamento delle precedenti forniture, del quale deve rispondere «ai cristiani», che, nel contesto della conversazione, vengono identificati con i capi della associazione ai quali, quindi, Recchia avrebbe dovuto rispondere personalmente (p. 23). Per altro verso, il Tribunale ha fondato le esigenze cautelari sulla presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e sulla professionalità criminale esibita da Recchia quale «strettissimo collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al vertice della associazione» (p. 24). A questi elementi di valutazione ha aggiunto la considerazione dei precedenti penali per detenzione illecita di armi e munizione e per acquisto, detenzione e offerta illecita di sostanze stupefacenti. Su queste basi ha concluso che, per la sua personalità criminale, Recchia, anche se posto agli arresti domiciliari, continuerebbe, stanti i suoi collegamenti con gli ambienti criminali, a spacciare stupefacenti anche presso la propria abitazione. 2. Deve ribadirsi che ,quando la condotta dell'imputato si esaurisce • nella partecipazione a pochi episodi criminosi non è esclusa la sua responsabilità per il reato associativo, ma la prova della consapevole partecipazione alla associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti deve essere particolarmente puntuale e rigorosa e può affermarsi se le condotte risultano essere non il frutto di un aiuto episodico alla organizzazione della associazione ma, complessivamente valutate, manifestazione, per le loro connotazioni, di uno specifico ruolo funzionale alle dinamiche operative dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri. Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379; Sez. 6, n. 6867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670). In particolare, può costituire partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la condotta del soggetto acquirente di droga che riceve dalla associazione la droga da immettere nel mercato del consumo in via continuativa e secondo regole definite (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701). In altri termini, la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il gruppo criminale fa traffico prova la partecipazione alla associazione se sussiste la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza di una affectio societatis che muta il rapporto tra fornitore e acquirente da relazione di mero reciproco affidamento invincolo stabile di adesione al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo e dal contenuto economico delle transazioni (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991). Né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa desumersi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 3. Nel caso in esame dalla ordinanza impugnata emerge una stretta collaborazione di Greco soltanto con Recchia. Né, di per sé, può condurre a diversa conclusione il fatto, desunto ai contenuti delle conversazioni tra Recchia e Greco, che il primo dovesse pagare direttamente ai capi della associazione la droga da loro ricevuta per smerciarla. Infatti tale rapporto non è univocamente interpretabile, sicché non basta per qualificare il ricorrente quale «strettissimo collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al vertice della associazione», come ritenuto, invece, dal Tribunale che,sulla base di tale presupposto e della presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., oltre che dei precedenti penali di Recchia, ha ravvisato le esigenze cautelari. Quel che manca nella motivazione della sentenza impugnata è l'indicazione di elementi di valutazione che, alla stregua dei principi di diritto richiamati sub. 2.1., conducano a ritenere che l'acquisto di droga (per smerciarla) dai capi della associazione per delinquere non si sia ridotto a mero accordo contrattuale ma si sia tradotto in una adesione agli scopi della associazione funzionale alla loro realizzazione. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. 4. Relativamente al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che i suoi contenuti generici non evidenziano manifeste illogicità nella ricostruzione del Tribunale che ha individuato nella cocaina la sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni fra Recchia e Greco (p. 18-23), anche alla luce del fatto che tale era la sostanza stupefacente sequestrata a Recchia 1'11 marzo 2019 e a lui precedentemente ceduta da Greco (p. 19). 5. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso deriva anche la necessità di una eventuale rivalutazione delle esigenze cautelari all'esito del nuovo giudizio, poiché queste nell'ordinanza impugnata risultano fondate anche (seppure non esclusivamente, come invece si deduce nel secondo motivo di ricorso) sulla presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria