CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 SICILIANO;286 - controricorrente -avverso la sentenza n. 5545/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 3047/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14853/2022Numero di raccolta generale 9007/20261. Il Tribunale di Nola rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Ruggiero, dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud assunta in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] con qualifica di ostetrica ed in servizio presso ilreparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di SantaMaria di Pietà di Nola volta ad accertare lo svolgimento, dal10/9/2007 all’attualità, di mansioni superiori di coordinatricedell’UOC (categoria DS del CCNL di categoria), conconseguente condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud al pagamento, atitolo di differenze retributive, della complessiva somma dieuro 20.151,02, di cui euro 9.554,14 a titolo di indennità dicoordinamento ed euro 10.596,88 per differenze suretribuzione dovuta e percepita. Il rigetto della domanda didifferenze retributive era fondato dal primo giudicesull’assunto che il conferimento dell’incarico dicoordinamento infermieristico sarebbe avvenuto contro lavolontà della Asl, datrice di lavoro.2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello lalavoratrice sostenendo che, contrariamente a quanto asseritodal primo giudice, con le note dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:DATA_NASCITA],18/10/2013 e 18/3/2013 la Asl, piuttosto che impedire adessa appellante le funzioni di coordinamento, intendevacomunicarle che l’incarico svolto, per comportare il pieno eregolare inquadramento giuridico ed economico, dovevaessere conferito dalla Direzione aziendale, previo confrontocon le OOSS in sede di commissione decentrata.3. La Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente ilgravame, riconoscendo le differenze retributive per losvolgimento delle mansioni rientranti nel livello superiore DSnel periodo da settembre 2007 ad aprile 2013 oltre interessie rivalutazione, ritenendo che lo svolgimento di mansioniNumero registro generale 14853/2022superiori non fosse avvenuto contro la volontà dell’ente, che Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026invece, da una parte aveva omesso di attivare la procedura Data pubblicazione 10/04/2026formale per il conferimento dell’incarico e, d’altro canto,aveva consapevolmente continuato ad utilizzare ladipendente in funzioni di coordinamento, senza ilriconoscimento del relativo trattamento retributivo.3.1. Viceversa, la Corte distrettuale respingeva la domandadi indennità di coordinamento, nonostante l’accertatosvolgimento delle mansioni di coordinamento infermieristico,non avendo la Ruggiero svolto tale attività alla data del31/8/2001, alla luce dell’art. 10 del CCNL personale compartosanità 2000/2001 che ha istituito una “specifica indennità percoloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delleappartenente allo stesso o ad altro profilo anche di paricategoria ed –ove articolata al suo interno-di pari livelloeconomico con assunzione di responsabilità del propriooperato”.Ad avviso della Corte partenopea la norma stabilisce, certo,che vi sia un affidamento, e quindi un’assegnazione dellafunzione di coordinamento al dipendente, ma il dato formale,e quindi l’esistenza di un provvedimento di assegnazioneviene valutato diversamente dalla norma contrattuale aseconda dell’attività svolta dal dipendente.Per i collaboratori professionali sanitari-caposala, il comma2° dell’art.10 prevede la corresponsione della parte fissadell’indennità di funzione di coordinamento con decorrenza1° settembre 2001 qualora essi abbiano svolto “reali funzionidi coordinamento al 31 agosto 2001”.Ben diversa è invece, sempre ad avviso del giudice d’appello,la previsione contrattuale contenuta nel terzo comma di taleNumero registro generale 14853/2022norma e riferita ai collaboratori professionali sanitari degli Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026altri profili. La norma prevede, infatti, che l’indennità di cui al Data pubblicazione 10/04/2026comma 2° competa in via permanente anche a tali dipendenti“ai quali a tale data le aziende hanno conferito analogoincarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscanocon atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001.”Occorre, quindi, che l’azienda abbia specificamente conferitoal dipendente un incarico di coordinamento ovvero che neabbia riconosciuto, con atto formale, lo svolgimento. Ilriferimento contenuto nella norma alle “aziende” sta proprioa significare che il provvedimento di assegnazionedell’incarico o di riconoscimento dell’attività svolta debbaprovenire dall’organo in grado di impegnare l’ente.Ciò posto, nel caso di specie la Ruggiero, secondol’accertamento svolto dalla Corte distrettuale, non risultavaaver svolto “reali funzioni di coordinamento al 31 agosto2001”, come richiede il comma 2 dell’art.10, avendoespletato tali funzioni solo dal 10/9/2007, per cui nonsussistevano i requisiti per il riconoscimento dell’indennità dicoordinamento.4. Avverso tale sentenza la lavoratrice propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cuiresiste con controricorso la ASL.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione delle normedel CCNL comparto sanità (art. 360 cpc comma 1 n° 3) e traqueste in particolare dell’art.10, comma 1 e 2 del CCNL delpersonale comparto sanità 2000-2001 (ovvero CCNL 2002-2005 come evocato in sentenza).L’impugnata sentenza, pur riconoscendo alla ricorrente ildiritto a conseguire le differenze retributive, erroneamenteNumero registro generale 14853/2022non ha riconosciuto l’indennità di coordinamento in quanto Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026“non risulta aver svolto “reali funzioni di coordinamento al 31 Data pubblicazione 10/04/2026agosto 2001”, come richiede il comma 2 dell’art.10, delsuddetto CCNL comparto sanità 2002/2005, funzioni svoltesolo dal 10/9/2007”.La sentenza impugnata non avrebbe fatto correttaapplicazione delle norme contrattuali relative al caso dispecie, evocando una norma contrattuale emanata per ladisciplina di un periodo, diverso da quello oggetto dellapresente controversia, relativa a prestazioni e mansionisvolte a decorrere dal 10.9.2007, e ne ha fattoun’applicazione non corrispondente alle domande, atteso chela ricorrente non ha chiesto il riconoscimento dell’indennitàper il periodo di prima applicazione, con decorrenza 1°settembre 2001.Invero, dalla lettura dell’articolo 10 del CCNL 2000-2001emerge la spettanza alla ricorrente dell’indennità reclamatain ragione dell’accertato svolgimento delle mansioni dicoordinamento.Il comma 1 dello stesso articolo enuncia le finalità di dettaprevisione: “Al fine di dare completa attuazione all’art. 8,commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell’organizzazionedel lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilitàdelle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennitàper coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delleappartenente allo stesso o ad altro profilo anche di paricategoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livelloeconomico, con assunzione di responsabilità del propriooperato. L’indennità di coordinamento si compone di unaparte fissa ed una variabile”.Numero registro generale 14853/2022Nel caso di specie, essendo stato accertato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026ha svolto le dette mansioni di coordinamento, va riconosciuta Data pubblicazione 10/04/2026l’indennità introdotta con il CCNL comparto sanità 2000-2001, come detto, per coloro cui sia affidata la funzione dicoordinamento delle attività dei servizi di assegnazionenonché del personale appartenente allo stesso o ad altroprofilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato.In estrema sintesi, dunque, la violazione delle disposizionicontrattuali richiamate deriva sia dal fatto che la CortePartenopea ha erroneamente ritenuto applicabile ledisposizioni di cui all’art. 10 comma 2 del CCNL 2000/2001stabilite per il solo periodo di “prima applicazione” a coloroche abbiano svolto reali funzioni di coordinamento al31.8.2001 con effetto di “riconoscimento con decorrenza1.9.2001”, a domande inerenti invece periodi diversi, nelcaso 2007-2013; sia anche dal fatto che, pur in presenzadell’accertato e riconosciuto svolgimento di mansionisuperiori per le quali le medesime disposizioni contrattualiistituiscono una specifica indennità, non ha inteso riconosceredetta indennità alla ricorrente.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Le norme contrattuali rilevanti nel caso di specie sono leseguenti:L’art. 10 CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]- II biennio economico recita:1. Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e 5del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico, e perfavorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro, nonchévalorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni iviindicate è prevista una specifica indennità per il personaleindicato nei commi successivi cui sia affidata la funzione dicoordinamento delle attività dei servizi di assegnazioneNumero registro generale 14853/2022nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo Data pubblicazione 10/04/2026interno – di pari livello economico, con assunzione diresponsabilità del proprio operato. L’indennità dicoordinamento si compone di una parte fissa ed unavariabile.2. In prima applicazione del CCNL del 20 settembre 2001-IIbiennio economico, l’indennità di funzione di coordinamento- parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrispostain via permanente ai collaboratori professionali sanitari –caposala - già appartenenti alla categoria D e con realifunzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misuraannua lorda di Euro 1.549,37 cui si aggiunge la tredicesimamensilità. 3. L’indennità di cui al comma 2 – sempre in primaapplicazione - compete in via permanente - nella stessamisura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratoriprofessionali sanitari degli altri profili e discipline nonché aicollaboratori professionali – assistenti sociali - giàappartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziendeabbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previaverifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31agosto 2001. Il presente comma si applica anche aidipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensidell’art. 8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-IIbiennio economico. 4. Le aziende, in connessione con lacomplessità dei compiti di coordinamento, possonoprevedere in aggiunta alla parte fissa dell’indennità difunzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad unmassimo di ulteriori Euro 1.549,37, finanziabile con le risorsedisponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 5.L’indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 èNumero registro generale 14853/2022revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026della funzione o, in caso, di valutazione negativa. Data pubblicazione 10/04/20266. L’indennità di coordinamento attribuita al personale deiprofili interessati successivamente alla prima applicazione èrevocabile in entrambe le componenti con il venir meno dellafunzione o anche a seguito di valutazione negativa. 7. Inprima applicazione del CCNL 20 settembre 2001, II biennioeconomico 2000 – 2001, al fine di evitare duplicazione dibenefici, l’incarico di coordinamento è affidato di norma alpersonale già appartenente alla categoria D alla data delmedesimo contratto. E’ rimessa alla valutazione aziendale, inbase alla propria situazione organizzativa, la possibilità diapplicare il comma 1 anche al personale proveniente dallacategoria C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni dieffettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5 delCCNL, II biennio, 20 settembre 2001. 8. L’applicazione deicommi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri divalutazione del personale interessato verranno definiti previaconcertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 6, comma1, lett. be 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. L’utilizzo dellerisorse del fondo dell’art. 39, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999avviene nell’ambito della contrattazione integrativa.L’art 5 del CCNL integrativo del 20/09/2001 stabilisce:2. Dal 1° settembre 2001, la posizione di coordinatoreprevista dall’art. 10 del CCNL del 20 settembre 2001 - IIbiennio economico, è conferita dalle aziende al personaleappartenente ai profili interessati in possesso di unaesperienza professionale complessiva in categoria C e/o D dicinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per ilpersonale in possesso del certificato di abilitazione a funzionidirettive.Numero registro generale 14853/2022L’art. 19 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede infine: Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente Data pubblicazione 10/04/2026alle funzioni di coordinamento), nonché dall’[OSCURATO:PERSONA]Regioni del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a far data dall’11 aprile 2008, ai finidell’affidamento dell’incarico di coordinamento è necessario ilpossesso del master di primo livello in management o per lefunzioni di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensidell’art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto delMinistero dell’Università e della ricerca scientifica etecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9 delregolamento di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, nonchéun’esperienza professionale complessiva nella categoria D,compreso il livello economico Ds, di tre anni. 2. Il certificatodi abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenzainfermieristica, di cui all’art. 6, comma 5 della L. 43/2006,incluso quello rilasciato in base alla pregressa 48 Commainserito dall’art. 5 del CCNL integrativo del 20/09/2001.1.3. Ciò posto, nell’interpretare il complesso articolato sopraindicato questa Corte ha con plurime pronunce affermato, daultimo con sentenza che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp.«l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del c.c.n.l.sanità del 20 settembre 2001 compete, in sede di primaapplicazione, ai collaboratori professionali sanitari–caposalacon reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altriprofili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, giàappartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziendeabbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previaverifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31Numero registro generale 14853/2022agosto 2001» (v. Cass. n. 14507/2019; Cass. n. Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/202610009/2010); così come è indubbio che «nella fase di prima Data pubblicazione 10/04/2026applicazione del c.c.n.l. sanità del 2001, l’attribuzione alpersonale proveniente dalla categoria C dell’indennità dicoordinamento, ai sensi dell’art. 10 del citato contrattocollettivo, è subordinata, oltre che al conferimento dellefunzioni di coordinamento da parte di coloro che all’internodell’ente avevano il potere di conformare la prestazionelavorativa ed alla traccia documentale di tale conferimento,ad una valutazione aziendale in ragione della situazioneorganizzativa dell’ente, non sussistendo, in tale prima fase,un automatismo tra svolgimento della funzione dicoordinamento e percezione della indennità» (v. Cass. n.41272/2012); il caso di specie non è tuttavia interessato danessuna di tali ipotesi, perché esso, riguardando il periododal 2002 in poi, non rientra nella fase di “prima applicazione”,ma nella fase “a regime”; a questo proposito, questa S.C. haancora di recente ribadito (v. Cass. n. 15955/2021) che perla disciplina “a regime” «valgono le regole desumibili dall’art.5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) delc.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione sibasa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteristabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene inforza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n.12339)» e che «ancora successivamente l’art. 4 del c.c.n.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimentodelle funzioni di coordinamento, di cui si è detto,conformandosi all’articolata disciplina delle ‘funzioni dicoordinamento’ introdotta dall’art. 6 della L. n. 43/2006 ed alsuccessivo [OSCURATO:PERSONA]Regioni»; sempre Cass. n.15955/2021 ha ribadito che «la disciplina sulla ‘primaNumero registro generale 14853/2022applicazione’ ebbe necessariamente riguardo a mere Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, Data pubblicazione 10/04/2026come chiaramente evidenziato da Cass. 10009/2010 cit.» peraggiungere, ricostruendo l’assetto giurisprudenziale, come«l’attività di coordinamento sia funzione autonoma e distintadalle altre che connotano la categoria di appartenenza (Cass.28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio 2012, n. 11162);ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui sidovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l.21.9.2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse,sta a significare che la corrispondente attribuzione non puòderivare se non da specifici provvedimenti istitutivi edeterminativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.i.20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.i.) e, poi, con l’osservanzadei requisiti formalizzati dall’art. 6 L. n. 43/2006 e richiamatidall’art. 4 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA]» la normativa collettiva sopraindividuata fa dipendere il diritto da altri presupposticonsistenti nell’individuazione delle corrispondenti specificheposizioni da parte delle Aziende previa concertazione (art. 5,comma 2, c.c.n.i. 20.9.2001), in conformità ai criteri dianzianità ivi previsti e previe procedure selettive (art. 19,lett. c c.c.n.l. 19.4.2004) e, poi, con l’osservanza dei requisitiformalizzati dall’art. 6 L. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 delc.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. anche C. 187/2021).1.4. Alla luce del soprariportato arresto il primo motivo diricorso merita accoglimento.La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazionedelle norme contrattuali relative al caso di specie, evocandouna norma contrattuale emanata per la disciplina di unperiodo diverso da quello oggetto della presenteNumero registro generale 14853/2022controversia, relativa a prestazioni e mansioni svolte a Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 9007/2026decorrere dal 10.9.2007. Data pubblicazione 10/04/20262. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art 52del d. lgs. 165/2001 (art. 360 cpc comma 1 n° 3) laddove lapronuncia impugnata, pur riconoscendo che la ricorrente hasvolto mansioni superiori, non ha inteso riconoscerle il dirittoa conseguire l’intero trattamento rapportabile allosvolgimento di fatto di dette mansioni, in particolare non hariconosciuto il diritto all’indennità di coordinamento, ma soloquello alle differenze retributive.Stante “l’accertato svolgimento delle mansioni dicoordinamento infermieristico” (sentenza impugnata pag.9vol.III doc.1) la corretta applicazione delle norme vigenti inmateria (art. 52 d.lgs. 165/2001) nell’interpretazionepressocchè univoca data in materia, importa ilriconoscimento dell’intero trattamento economico e dunquericompresa ivi anche l’indennità di coordinamento introdottadall’art. 10 comma 1 del CCNL 2000/2001.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art 36Cost. (art.360 cpc comma 1 n° 3) laddove la sentenzaimpugnata, pur riconoscendo che la ricorrente ha svolto difatto mansioni superiori non ha inteso riconoscerle untrattamento effettivamente rapportabile alla quantità equalità del lavoro svolto.Tali ulteriori motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primomotivo.4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte distrettuale indicata indispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi alprincipio di diritto enunciato al punto 1.3. e provvedendoanche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 14853/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 9007/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i Data pubblicazione 10/04/2026restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversacomposizione, alla quale demanda anche di provvedere alregolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 21/1/2026 nella camera di consigliodella sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]