CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 08877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; . T letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo di contesta il giudizio reso in relazione alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di reato di cui al comma 5 dell'art. 73 TU essenzialmente facendo leva sul refuso che connota la sentenza gravata quanto al dato ponderale della sostanza asuitta alla disponibilità del ricorrente, aspetto all'evidenza non incidente sul portato della decisione assunta che di fatto replica, fatto salvo il detto errore materiale ( reso evidente dal corretto puntuale riferimento reso all'effettivo peso della marijuana sequestrata in altri punti della sentenza impugnata), le considerazioni spese sul punto dalla sentenza appellata, connotata da un argomentare ineccepibile, non superato dal ricorso (si veda pagina 6 della sentenza di primo grado) mentre con il secondo motivo si introduce un tema di giudizio- la rivendicata continuazione esterna- trattato dal primo giudice ma rimasto estraneo ai motivi di appello devoluti alla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 9' [OSCURATO:PERSONA]'.