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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15400/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve nel sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 della sentenza impugnata ove si dà atto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., non costituitasi parte civile, confermate dai testi presenti in caserma); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 6 per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali, anche specifici dell'imputato); ritenuto che anche il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena è reiterativo e non si confronta con la corretta motivazione resa (pag. 6 sia con riferimento al beneficio già ottenuto sia alla prognosi negativa fondata sui precedenti anche specifici dell'imputato; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto- come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Anna CrisQijolo Angel anzo DEPOSITATO Ifil,CNA «c u LLER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, in realtà, propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve nel sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 della sentenza impugnata ove si dà atto dell'attendibilità delle dichiarazioni della p.o., non costituitasi parte civile, confermate dai testi presenti in caserma); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 6 per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali, anche specifici dell'imputato); ritenuto che anche il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena è reiterativo e non si confronta con la corretta motivazione resa (pag. 6 sia con riferimento al beneficio già ottenuto sia alla prognosi negativa fondata sui precedenti anche specifici dell'imputato; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto- come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Anna CrisQijolo Angel anzo DEPOSITATO Ifil,CNA «c u LLER
Sentenza Cassazione n. 15400/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris