CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23020/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale in persona del sostituto Luigi GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria delkavvocato Gualtiero BELLINO, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso e conclude per kaccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni volontarie aggravate dall'uso di un'arma impropria e dai futili motivi, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, svolgendo quattro motivi. 2.1. Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, nonostante l'imputato avesse formulato una chiara e precisa censura alla motivazione del primo giudice. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 55 cod. pen. e vizi della motivazione, del tutto apparente, in punto di mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 590 cod. pen.. 2.3. Erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, contraddittoria in merito alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, dal momento che, in tesi difensiva, Yassine sarebbe stato aggredito con un tubo di ferro e per difendersi avrebbe preso una bottiglia che si sarebbe rotta nella colluttazione; la Corte territoriale non ha tenuto conto delle criticità presenti nella versione fornita dalla persona offesa, evidenziate anche nella sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto un contesto di recip -oca aggressività e la circostanza che le testimonianze raccolte in fase istruttoria hanno, in più punti, smentito il racconto della p.o.. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza degli elementi integranti la legittima difesa, quali la situazione di pericolo percepita dall'imputato, la minorata difesa rispetto all'aggressione con arma da parte della p.o. e di un terzo; il non avere cagionato, l'imputato, la situazione di pericolo. 2.4. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo al mancato inquadramento del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., diniego che la Corte di appello ha ancorato al solo rilievo della tipologia delle ferite, senza considerare tutti gli elementi del fatto. 3. Ha presentato memoria integrativa la difesa del ricorrente, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo al primo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, se è vero che la sentenza impugnata non riporta, nella sintesi dei motivi, quello afferente alla provocazione, come denuncia il ricorrente, è parimenti chiaro come, nella, pur sintetica, parte motiva, la Corte di appello abbia preso posizione, sia in merito alla insussistenza di presupposti di fatto fondanti l'invocata legittima difesa - sottolineando come la prova dichiarativa porti a escludere la rottura accidentale della bottiglia, essendo emerso piuttosto che l'imputato, a fronte di una discussione per banali motivi di parcheggio, prelevò da un bidone una bottiglia, e dopo averla rotta, aggredì colpendola violentemente, la persona offesa, circostanze idonee ad escludere il requisito della proporzione - sia, implicitamente, anche con riguardo alla circostanza attenuante della provocazione. Sotto tale ultimo profilo, infatti, la sentenza ammette la ricostruzione del fatto in termini di offese reciproche, ma afferma con chiarezza che "vittima di aggressione sia stato l'albanese Hysenaj e non l'imputato", attribuisce alla condotta aggressiva dell'imputato connotazioni di piena autonomia rispetto alla discussione iniziale, e, come si è visto, ricostruisce i fatti secondo una dinamica del tutto incompatibile con la sussistenza di una reazione determinata da un fatto ingiusto altrui. 2. Non colgono nel segno neppure le deduzioni con cui si lamenta il mancato riconoscimento della legittima difesa e dell'eccesso colposo. Sotto il primo profilo, infatti, la sentenza impugnata precisa che un teste ha visto l'imputato prendere una bottiglia da un bidone, romperla ed utilizzarla come arma micidiale. Tanto vale ad escludere che si possa anche solo ipotizzare una reazione legittima e proporzionata ad una aggressione, non essendo invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca a una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso, e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore. Invero, dalla ricostruzione in fatto proveniente dalla sentenza di primo grado - che, con quella conforme di appello si integra (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - emerge come, nel corso di una zuffa, l'imputato prelevò una bottiglia da un bidone utilizzandola come arma, senza che egli fosse stato in alcun modo attinto da chicchessia, neppure da tale Ernst, che, secondo alcuni testi, aveva prelevato un tubo in ferro brandendolo in modo minaccioso. Nella giurisprudenza, si è precisato che, ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. L. n. 59 del 2006, vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (da apprezzarsi "ex ante"), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006 Rv. 235181; Sez. 4 n. 33591 del 03/05/2016, Rv. 267473) laddove essa deve escludersi quando la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentivano all'imputato di porre in essere senza pericolo per sé o per altri, una iniziativa qualificabile come "commodus discessus" (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Rv. 240447; [OSCURATO:PERSONA]. 1 n. 51262 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272080). Dalla ricostruzione dei fatti proveniente dalle fonti di prova esaminate, emerge che è stato escluso che il ricorrente fosse stato aggredito, mentre esse indicavano nell'imputato l'autore di una violenta, quanto ingiustificata, aggressione ai danni della persona offesa, perpetrata servendosi del primo oggetto a disposizione, con il quale l'ha violentemente attinto al volto. 3. L'esclusione dei presupposti della scriminante comporta, come è noto, l'inconfigurabilità dell'eccesso colposo che sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati (Sez. 1 n. 18926 del 10/04/2013, Rv. 256017).4. Anche il quarto motivo è infondato. Proprio l'utilizzo di una simile arma- ovvero un "coccio di bottiglia, notoriamente capace di incidere solchi profondi nella cute della persone" - è stato valutato dalla Corte, in uno alla sede dell'aggressione, come ragione idonea a escludere che il fatto possa essere ritenuto di particolare tenuità. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicchè i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod.pen., nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità. ( Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento