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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07119/2026

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ORDINANZAsul ricorso R.G. n. 30780/2020promosso daProvincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed EmanuelaLuglio, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroSocietà Consortile “[OSCURATO:PERSONA] 111” a r.l. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via G.B.

Martini 14, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 551/2020,pubblicata il 20/10/2020, notificata il 21/10/2020;udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026La [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza, con contratto rep. 2555911 dell’11 luglio1994, affidava all’ATI Mazzilli, Sanchirico e Grandinetti l’esecuzione deilavori di costruzione dell’asse attrezzato in variante alla stradaprovinciale n. 111 “[OSCURATO:PERSONA]”, per il corrispettivo, al netto delribasso d’asta, di lire 3.693.752.891, oltre IVA.Per l’esecuzione dei lavori le imprese appaltatrici costituivano laSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. (di seguito, SocietàConsortile o semplicemente società).Nel corso dei lavori la [OSCURATO:PERSONA] iscriveva nel registro dicontabilità due riserve.

Con la prima chiedeva il pagamento dellasomma di € 794.848,92 (£ 1.539.235.814), a titolo di risarcimento deidanni derivanti dalla sospensione dei lavori (protrattasi dal 28 aprile1997 al 23 febbraio 1998), resasi necessaria per la richiesta avanzatadal Consorzio del Vulture di realizzare un'ulteriore opera perl'attraversamento di un canale irriguo non prevista in progetto.

Con laseconda chiedeva il ristoro dei maggiori oneri per l'anomalo andamentodei lavori, quantificato in € 316.925,92 (£ 613.654.177).Esperita la procedura per l’accordo bonario ai sensi dell’art. 31 bisdella legge n. 109 del 1994, il responsabile del procedimento, conrelazione del 22/01/2002, proponeva alla stazione appaltante ladefinizione delle due riserve con il pagamento della somma di £870.042.720.L’Amministrazione provinciale non aderiva alla proposta formulatadal RUP.[OSCURATO:PERSONA] conveniva, quindi, in giudizio, davanti al Tribunale diPotenza, la [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentirla condannare al pagamento dellasomma di € 1.111.784,90, oltre interessi a decorrere dalla maturazionedel credito e sino soddisfo, e al tasso previsto dai vari D.M. succedutisinel tempo in materia di appalto di opere pubbliche, e all'IVA.2 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nel corso del processo di primo grado veniva espletata unaconsulenza tecnica d’ufficio volta a determinare l’esatto ammontaredelle riserve azionate da parte attrice.Con sentenza n. 722/2013 il Tribunale di Potenza condannava laProvincia di Potenza al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 759.523,88 per capitale e interessi moratori dalladata della presente sentenza; oltre agli ulteriori interessi moratori finoall'effettivo pagamento, nonché alle spese di lite ed ai compensiliquidati al CTU.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale statuizione e ilgravame, nella resistenza della Società, veniva parzialmente accolto.La Corte d’appello di Potenza, in particolare, ritenevainammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. il primo motivo di gravamecon il quale l’appellante aveva eccepito l’infondatezza della pretesasulla prima riserva iscritta nel registro di contabilità, in quantol’eccezione era stata proposta per la prima volta in appello.La menzionata Corte accoglieva, invece, il secondo motivo digravame con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto, con riferimento allaseconda riserva, la tardività dell’iscrizione nel registro di contabilità.La stessa Corte accoglieva parzialmente il terzo motivo di gravame,relativo alla quantificazione del danno.La Corte d’appello riteneva innanzitutto che il Tribunale di Potenzaavesse erroneamente basato la decisione sulla proposta di definizionebonaria della controversia, emersa a seguito della procedura previstadall'art. 31 bis l. n. 109 del 1994.

Richiamata, quindi, la CTU espletatain primo grado, escludeva le voci di danno ivi ricondotte ai maggioriesborsi per “prolungamento fideiussioni” e “oneri per personale”, nellamancanza di prova del pregiudizio lamentato.Con riferimento al danno per “spese generali”, come determinatodal CTU, la stessa Corte riteneva di non poter operare la detrazione del50%, richiesta dall’appellante, in base al disposto dell’art. 25, comma3 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262, DM n. 145/2000, per essere stato l’appalto stipulato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, prima dell’entrata in vigore di detta previsione.Pertanto, ritenendo risarcibile il danno per “spese generali” e“mancato utile” così come determinato dal CTU, la Corte precisavaquanto segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro 242.846,21(corrispondenti a lire 470.216.334).

Su tale somma sono inoltre dovutigli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissato nella sentenza diprimo grado.

Difatti, la statuizione del giudice di primo grado in ordineagli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nelrapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capoautonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».La stessa Corte statuiva, infine, come segue: «1. accoglieparzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla seconda riserva iscritta nel registro dicontabilità in data 26 marzo 1998 e relativa al contratto di appaltodell'Il luglio 1994, intercorso fra le parti e concernente i lavori dicostruzione dell'asse attrezzato in variante alla strada provinciale n.111 [OSCURATO:PERSONA]; 2) condanna la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento,in favore della Società della somma di euro 242.846,21 a titolo dimaggiore compenso dovuto per la prima riserva iscritta nel verbale diripresa dei lavori del 23.2.1998 e relativa al contratto di appalto, inprecedenza indicato, oltre agli interessi moratori al tasso e con ladecorrenza indicati nella sentenza impugnata; 3) compensa fra le partile spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà; 4)condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro4 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026tempore, al pagamento in favore della Società, della restante metàdelle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo gradoin complessivi euro 6.100,00 (oltre spese generali, IVA e Cassa) e peril presente grado in complessivi euro 5.471,13 (di cui euro 713,63 perspese generali) oltre IVA e Cassa come per legge».Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, с.р.c.) inrelazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nella parte in cui la Corted'appello di Potenza ha ritenuto la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi conteggiati quale capo autonomo dellasentenza non impugnato e, dunque, passato in giudicato, senzaconsiderare che con l’atto di appello la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato lasentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Potenza sotto il profilodell’inammissibilità, tardività e infondatezza delle riserve iscrittedall’appaltatore.Ad opinione della parte, il Giudice di appello non avrebbe potutoconfigurare le statuizioni del Tribunale in ordine agli interessi come uncapo autonomo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato,poiché nel risarcimento del danno, quale debito di valore, gli interessinon costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomodiritto del creditore, svolgendo una funzione compensativa, tendente areintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca delprodursi del danno.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) inrelazione agli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 29 e5 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202630 DM n. 145/2000, per avere la Corte d’appello falsamente applicatogli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 (verosimilmente escludendol’operatività degli artt. 29 e 30 DM n. 145/2000, sopravvenuti allastipula del contratto), essendo tali previsioni applicabili ai crediti divaluta, derivanti da ritardato pagamento, e non ai crediti di valorederivanti da voci di danno.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza(art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per motivazione apparente, essendosi la Corte territorialelimitata a richiamare gli interessi con la decorrenza e il tassodeterminato dal primo giudice.Con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 20DM n. 257/1865 e all’art. 14 l. n. 741 del 1981, per avere la Corteterritoriale condannato la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento dellasomma di € 242.846,21 a titolo di risarcimento danni (riferiti allariserva n. 1), ritenendo dovute all’appaltatore, anche se non provate,le voci di danno riferite alle “spese generali” e al “mancato utile”.Con il quinto motivo di ricorso è richiesta la caducazione dellastatuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per effettodell’accoglimento delle censure precedenti.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1.

Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezionepregiudiziale della controricorrente, secondo la quale, con riferimentoai motivi riguardanti la liquidazione degli interessi, la [OSCURATO:SOCIETA] haprospettato in sede di legittimità questioni del tutto nuove, non avendoformulato con il gravame alcuna doglianza contro la statuizione diprimo grado adottata sul punto.Nell’illustrazione dell’eccezione, la parte ha evidenziato che ilTribunale aveva adottato la seguente statuizione: «L'ammontare delcredito dell'impresa, pertanto, ponendo a base del calcolo l'importo6 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026offerto dal Responsabile del procedimento in lire 799.732.922, chequesto giudicante condivide per motivazioni e quantità perché aderentialla normativa dettata per gli appalti pubblici, viene così ricavato: euro413.027,58 (già lire 799.732.922) per sorte capitale, più euro346.496,30 per interessi moratori dal 1° gennaio 1999 nella misuradefinita dai D.M. succedutisi in materia di appalto di opere pubbliche,il tutto per euro 759.523,88, alla data della presente decisione, oltreagli ulteriori interessi e rivalutazione fino all'effettivo pagamento, oltreall'iva come per legge.»Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corted’appello, nel ridimensionare il danno quantificato dal primo giudice,ha statuito come segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro242.846,21 (corrispondenti a lire 470.216.334).

Su tale somma sonoinoltre dovuti gli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissatonella sentenza di primo grado.

Difatti, la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità delcalcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce uncapo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».In dispositivo, la stessa Corte di merito ha, poi, condannato laProvincia di Potenza al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] somma di € 242.846,21, a titolo di maggiore compenso dovuto,«oltre agli interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati nellasentenza impugnata».È pertanto evidente che la Corte d’appello ha determinato l’importosopra indicato proprio valutando la ritenuta formazione del giudicatointerno sul tasso e sulla decorrenza degli interessi computati sulla7 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026somma rideterminata a titolo di danno conseguente alla sospensionedei lavori.Non può pertanto ritenersi che si tratti di questione nuova, avendola Corte d’appello statuito sul punto, e costituendo la censura fondatasulla mancata formazione del giudicato una critica diretta alla decisionedel giudice d’appello, che ha ritenuto necessaria una specificaimpugnazione in sede di gravame del capo della decisione di primogrado relativo alla determinazione degli interessi, dal ricorrente inveceesclusa.2.2.

Senza dubbio il credito vantato dall’impresa è statoconsiderato come debito di valore dalla Corte d’appello, tenuto contoche in motivazione ha specificamente fatto riferimento alle singole vocidi danno conseguenti alla sospensione dei lavori per fatto imputabileall’Amministrazione committente (p. 8 della sentenza impugnata:«Coglie nel segno l’appello laddove censura tale decisione, rilevandoche gli atti di tale procedimento non sono vincolanti per le parti népossono costituire prova delle singole voci di danno»).Com’è noto, dall’accertamento della imputabilitàall’Amministrazione della sospensione dei lavori deriva l’inapplicabilitàdella disciplina dettata dall'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962, ove èregolata la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore,condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali cheimpediscano in via temporanea la utile prosecuzione dei lavori, ovveroper ragioni di pubblico interesse o necessità.Nelle ipotesi appena menzionate, infatti, non spetta all'appaltatorealcun compenso o indennizzo, trattandosi di situazioni non ricollegabilia fatti imputabili ad alcuna delle parti ed in particolareall’Amministrazione appaltante.L'opzione data all'appaltatore, nella menzionata norma, di chiederelo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensionedei lavori, e la previsione del diritto al risarcimento dei danni, solo nel8 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta, siriferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto dovute a causedi forza maggiore, condizioni climatologiche ecc. o a ragioni di pubblicointeresse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima (o aprotrazione illegittima della sospensione inizialmente legittima) qualeè quella che i giudici di merito hanno riscontrato nel presente giudizio.Qualora l’Amministrazione disponga la sospensione dei lavori fuoridei casi previsti dall'art. 30 d.P.R. cit., ad esempio per supplire – comenel caso di specie - a carenze progettuali, deve riconoscersiall'appaltatore il diritto ad ottenere, oltre alla risoluzione del contrattoper inadempimento, in applicazione dei principi generali sui contrattisinallagmatici, ove ne ricorrano in concreto i requisiti, anche ilrisarcimento del danno subito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15700 del14/06/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3611 del 10/02/2017 Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 14574 del 16/06/2010).2.3.

La Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie,l’impugnazione avesse avuto ad oggetto la quantificazione delle sommedovute in accoglimento della richiesta di risarcimento dei danniconseguenti alla sospensione dei lavori, senza alcuna specificadoglianza in ordine alla determinazione del tasso degli interessi e alladecorrenza degli stessi, operata dal primo giudice, concludendo chedoveva ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione (v. esamedel terzo motivo di appello p. 8 e ss. della sentenza impugnata).La ricorrente ha, invece, dedotto che la contestazione dellaliquidazione del danno operata con l’appello non ha consentito laformazione del giudicato sulla misura e sulla decorrenza degli interessi,perché la relativa statuizione non costituiva un capo autonomo dellaprima decisione.2.4.

Com’è noto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che,in tema di responsabilità da fatto illecito, sulla somma riconosciuta aldanneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla9 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026svalutazione monetaria, che costituisce un danno emergente, anche ilnocumento finanziario subito a causa della mancata tempestivadisponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento,integrante un lucro cessante, e suscettibile di liquidazione mediantecorresponsione degli interessi compensativi (v. da ultimo Cass., Sez.3, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023; v. già Cass., Sez. 3, Sentenzan. 608 del 17/01/2003).In altre parole, in tali ipotesi, la previsione degli interessi sullasomma accertata costituisce una liquidazione forfettaria del pregiudizioconseguente alla mancata tempestiva liquidazione del danno, poiché,in caso di celere ristoro, il danneggiato avrebbe potuto far fruttare ilrisarcimento ottenuto.In tale ottica le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato cheil risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e,in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituisconoun autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzionecompensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato,quale era all'epoca della produzione del danno, precisando che la loroconsegue che, impugnato il capo della sentenza contenente laliquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine allamisura legale degli interessi precedentemente attribuiti, potendo, diconseguenza, il giudice dell'impugnazione procedere, anche in difettodi uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessiprescelta dal giudice precedente, alla riliquidazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (mediante il riconoscimento degliinteressi nella misura legale o in misura inferiore, oppure nonriconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazionecostituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività10 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026media del denaro nel periodo considerato).

In tali ipotesi, è, in sintesi,irrilevante che vi sia impugnazione o meno in relazione agli interessigià conseguiti e alla misura degli stessi (Cass., Sez.

U, Sentenza n.8520 del 05/04/2007).La giurisprudenza di legittimità nel tempo ha dato uniformeapplicazione a tale principio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9926 del26/04/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del dannoda fatto illecito hanno, infatti, fondamento e natura diversi da quellimoratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti acompensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardatoconseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cuicostituiscono una necessaria componente, al pari di quellarappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazionemonetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore ediverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria deldanno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazionepatrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valoredel denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).In conclusione, l'impugnazione del capo della sentenza contenentela liquidazione del danno da fatto illecito impedisce la formazione delgiudicato sulla misura degli interessi e della svalutazione da ritardatopagamento, come considerati nella decisione impugnata, poiché essinon costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzionecompensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qualera all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudicedell'impugnazione, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata,anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazionescelta dal giudice precedente (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8520 del11 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202605/04/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 14/06/2023; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).2.5.

Lo stesso principio si applica in caso di risarcimento del dannoda inadempimento contrattuale, qualora si tratti di obbligazioni diverseda quelle pecuniarie (cui si applica la particolare disciplina dell’art. 1224c.c.).In tali ipotesi, infatti, al danneggiato spettano, come per il caso difatto illecito, la rivalutazione monetaria del credito da danno emergentee gli interessi compensativi del lucro cessante, poiché l'obbligazione dirisarcimento del danno derivante da inadempimento contrattualecostituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilitàextracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tieneluogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito seavesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.37798 del 27/12/2022).2.6.

In conclusione, gli interessi compensativi sulla somma dovutaa titolo di risarcimento del danno, sia esso contrattuale oextracontrattuale, costituiscono una componente di quest'ultimo e,nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria,devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possonoessere liquidati anche d'ufficio.

Pertanto, l'impugnazione delladecisione di primo grado avente ad oggetto la liquidazione del dannosi estende necessariamente anche al computo di quegli interessi, conla conseguenza che il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di unpuntuale rilievo sulla loro modalità di liquidazione prescelta dal giudiceprecedente, può procedere ad una nuova quantificazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4028del 15/02/2017).12 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7.

Nella specie, la Corte d’appello non si è uniformata al principioappena enunciato, poiché ha conteggiato gli interessi al tasso e con ladecorrenza fissata dal primo giudice, ritenendo che sul punto si fosseformato il giudicato interno, mentre, invece, tale giudicato va escluso,e la liquidazione degli interessi avrebbe dovuto essere oggetto dellalibera valutazione della Corte d’appello.3.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lacassazione con rinvio della decisione impugnata e, pertanto, rendesuperfluo l’esame del secondo e del terzo motivo, che devono ritenersiassorbiti.4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 34476 del27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).Nel caso di specie, la ricorrente ha veicolato nel motivo di doglianzaun generalizzata non condivisione della valutazione in fatto operatadalla Corte d’appello, in ordine al pregiudizio subito dall’impresa inrelazione alle spese generali e al mancato utile, cui ha contrapposto lapropria valutazione in fatto, con una censura che attieneinammissibilmente al merito della decisione, deducendo, inoltre, inmodo del tutto generico e astratto l’intervenuta statuizione in assenzadi prova, a fronte di una CTU espletata e richiamata nella decisioneimpugnata.5.

Il quinto motivo di ricorso è assorbito, poiché, in accoglimentodel primo motivo di doglianza, la sentenza impugnata va cassata, coneffetto anche sulla statuizione sulle spese di lite.13 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20266.

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, dichiaratoinammissibile il quarto e assorbiti gli altri, la sentenza deve esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio didiritto:«Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo dirisarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale,costituiscono una componente di quest'ultimo, in quanto debito divalore, con la conseguenza che l'impugnazione della decisione di primogrado avente ad oggetto la liquidazione del danno si estendenecessariamente al computo di tali interessi, senza che possa invocarsiil giudicato in ordine alla misura o alla decorrenza degli stessi, pur indifetto di una puntuale censura sul punto, ben potendo il giudicedell'impugnazione procedere ad una nuova quantificazione dellasomma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore».Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OggettoCONTRIBUTI [OSCURATO:PERSONA] PresidenteANDREA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 30780/2020LUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso R.G. n. 30780/2020promosso daProvincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed EmanuelaLuglio, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroSocietà Consortile “[OSCURATO:PERSONA] 111” a r.l. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via G.B.

Martini 14, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 551/2020,pubblicata il 20/10/2020, notificata il 21/10/2020;udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026La [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza, con contratto rep. 2555911 dell’11 luglio1994, affidava all’ATI Mazzilli, Sanchirico e Grandinetti l’esecuzione deilavori di costruzione dell’asse attrezzato in variante alla stradaprovinciale n. 111 “[OSCURATO:PERSONA]”, per il corrispettivo, al netto delribasso d’asta, di lire 3.693.752.891, oltre IVA.Per l’esecuzione dei lavori le imprese appaltatrici costituivano laSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. (di seguito, SocietàConsortile o semplicemente società).Nel corso dei lavori la [OSCURATO:PERSONA] iscriveva nel registro dicontabilità due riserve.

Con la prima chiedeva il pagamento dellasomma di € 794.848,92 (£ 1.539.235.814), a titolo di risarcimento deidanni derivanti dalla sospensione dei lavori (protrattasi dal 28 aprile1997 al 23 febbraio 1998), resasi necessaria per la richiesta avanzatadal Consorzio del Vulture di realizzare un'ulteriore opera perl'attraversamento di un canale irriguo non prevista in progetto.

Con laseconda chiedeva il ristoro dei maggiori oneri per l'anomalo andamentodei lavori, quantificato in € 316.925,92 (£ 613.654.177).Esperita la procedura per l’accordo bonario ai sensi dell’art. 31 bisdella legge n. 109 del 1994, il responsabile del procedimento, conrelazione del 22/01/2002, proponeva alla stazione appaltante ladefinizione delle due riserve con il pagamento della somma di £870.042.720.L’Amministrazione provinciale non aderiva alla proposta formulatadal RUP.[OSCURATO:PERSONA] conveniva, quindi, in giudizio, davanti al Tribunale diPotenza, la [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentirla condannare al pagamento dellasomma di € 1.111.784,90, oltre interessi a decorrere dalla maturazionedel credito e sino soddisfo, e al tasso previsto dai vari D.M. succedutisinel tempo in materia di appalto di opere pubbliche, e all'IVA.2 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nel corso del processo di primo grado veniva espletata unaconsulenza tecnica d’ufficio volta a determinare l’esatto ammontaredelle riserve azionate da parte attrice.Con sentenza n. 722/2013 il Tribunale di Potenza condannava laProvincia di Potenza al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 759.523,88 per capitale e interessi moratori dalladata della presente sentenza; oltre agli ulteriori interessi moratori finoall'effettivo pagamento, nonché alle spese di lite ed ai compensiliquidati al CTU.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale statuizione e ilgravame, nella resistenza della Società, veniva parzialmente accolto.La Corte d’appello di Potenza, in particolare, ritenevainammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. il primo motivo di gravamecon il quale l’appellante aveva eccepito l’infondatezza della pretesasulla prima riserva iscritta nel registro di contabilità, in quantol’eccezione era stata proposta per la prima volta in appello.La menzionata Corte accoglieva, invece, il secondo motivo digravame con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto, con riferimento allaseconda riserva, la tardività dell’iscrizione nel registro di contabilità.La stessa Corte accoglieva parzialmente il terzo motivo di gravame,relativo alla quantificazione del danno.La Corte d’appello riteneva innanzitutto che il Tribunale di Potenzaavesse erroneamente basato la decisione sulla proposta di definizionebonaria della controversia, emersa a seguito della procedura previstadall'art. 31 bis l. n. 109 del 1994.

Richiamata, quindi, la CTU espletatain primo grado, escludeva le voci di danno ivi ricondotte ai maggioriesborsi per “prolungamento fideiussioni” e “oneri per personale”, nellamancanza di prova del pregiudizio lamentato.Con riferimento al danno per “spese generali”, come determinatodal CTU, la stessa Corte riteneva di non poter operare la detrazione del50%, richiesta dall’appellante, in base al disposto dell’art. 25, comma3 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262, DM n. 145/2000, per essere stato l’appalto stipulato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, prima dell’entrata in vigore di detta previsione.Pertanto, ritenendo risarcibile il danno per “spese generali” e“mancato utile” così come determinato dal CTU, la Corte precisavaquanto segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro 242.846,21(corrispondenti a lire 470.216.334).

Su tale somma sono inoltre dovutigli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissato nella sentenza diprimo grado.

Difatti, la statuizione del giudice di primo grado in ordineagli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nelrapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capoautonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».La stessa Corte statuiva, infine, come segue: «1. accoglieparzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla seconda riserva iscritta nel registro dicontabilità in data 26 marzo 1998 e relativa al contratto di appaltodell'Il luglio 1994, intercorso fra le parti e concernente i lavori dicostruzione dell'asse attrezzato in variante alla strada provinciale n.111 [OSCURATO:PERSONA]; 2) condanna la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento,in favore della Società della somma di euro 242.846,21 a titolo dimaggiore compenso dovuto per la prima riserva iscritta nel verbale diripresa dei lavori del 23.2.1998 e relativa al contratto di appalto, inprecedenza indicato, oltre agli interessi moratori al tasso e con ladecorrenza indicati nella sentenza impugnata; 3) compensa fra le partile spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà; 4)condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro4 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026tempore, al pagamento in favore della Società, della restante metàdelle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo gradoin complessivi euro 6.100,00 (oltre spese generali, IVA e Cassa) e peril presente grado in complessivi euro 5.471,13 (di cui euro 713,63 perspese generali) oltre IVA e Cassa come per legge».Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, с.р.c.) inrelazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nella parte in cui la Corted'appello di Potenza ha ritenuto la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi conteggiati quale capo autonomo dellasentenza non impugnato e, dunque, passato in giudicato, senzaconsiderare che con l’atto di appello la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato lasentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Potenza sotto il profilodell’inammissibilità, tardività e infondatezza delle riserve iscrittedall’appaltatore.Ad opinione della parte, il Giudice di appello non avrebbe potutoconfigurare le statuizioni del Tribunale in ordine agli interessi come uncapo autonomo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato,poiché nel risarcimento del danno, quale debito di valore, gli interessinon costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomodiritto del creditore, svolgendo una funzione compensativa, tendente areintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca delprodursi del danno.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) inrelazione agli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 29 e5 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202630 DM n. 145/2000, per avere la Corte d’appello falsamente applicatogli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 (verosimilmente escludendol’operatività degli artt. 29 e 30 DM n. 145/2000, sopravvenuti allastipula del contratto), essendo tali previsioni applicabili ai crediti divaluta, derivanti da ritardato pagamento, e non ai crediti di valorederivanti da voci di danno.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza(art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per motivazione apparente, essendosi la Corte territorialelimitata a richiamare gli interessi con la decorrenza e il tassodeterminato dal primo giudice.Con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 20DM n. 257/1865 e all’art. 14 l. n. 741 del 1981, per avere la Corteterritoriale condannato la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento dellasomma di € 242.846,21 a titolo di risarcimento danni (riferiti allariserva n. 1), ritenendo dovute all’appaltatore, anche se non provate,le voci di danno riferite alle “spese generali” e al “mancato utile”.Con il quinto motivo di ricorso è richiesta la caducazione dellastatuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per effettodell’accoglimento delle censure precedenti.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1.

Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezionepregiudiziale della controricorrente, secondo la quale, con riferimentoai motivi riguardanti la liquidazione degli interessi, la [OSCURATO:SOCIETA] haprospettato in sede di legittimità questioni del tutto nuove, non avendoformulato con il gravame alcuna doglianza contro la statuizione diprimo grado adottata sul punto.Nell’illustrazione dell’eccezione, la parte ha evidenziato che ilTribunale aveva adottato la seguente statuizione: «L'ammontare delcredito dell'impresa, pertanto, ponendo a base del calcolo l'importo6 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026offerto dal Responsabile del procedimento in lire 799.732.922, chequesto giudicante condivide per motivazioni e quantità perché aderentialla normativa dettata per gli appalti pubblici, viene così ricavato: euro413.027,58 (già lire 799.732.922) per sorte capitale, più euro346.496,30 per interessi moratori dal 1° gennaio 1999 nella misuradefinita dai D.M. succedutisi in materia di appalto di opere pubbliche,il tutto per euro 759.523,88, alla data della presente decisione, oltreagli ulteriori interessi e rivalutazione fino all'effettivo pagamento, oltreall'iva come per legge.»Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corted’appello, nel ridimensionare il danno quantificato dal primo giudice,ha statuito come segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro242.846,21 (corrispondenti a lire 470.216.334).

Su tale somma sonoinoltre dovuti gli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissatonella sentenza di primo grado.

Difatti, la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità delcalcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce uncapo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».In dispositivo, la stessa Corte di merito ha, poi, condannato laProvincia di Potenza al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] somma di € 242.846,21, a titolo di maggiore compenso dovuto,«oltre agli interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati nellasentenza impugnata».È pertanto evidente che la Corte d’appello ha determinato l’importosopra indicato proprio valutando la ritenuta formazione del giudicatointerno sul tasso e sulla decorrenza degli interessi computati sulla7 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026somma rideterminata a titolo di danno conseguente alla sospensionedei lavori.Non può pertanto ritenersi che si tratti di questione nuova, avendola Corte d’appello statuito sul punto, e costituendo la censura fondatasulla mancata formazione del giudicato una critica diretta alla decisionedel giudice d’appello, che ha ritenuto necessaria una specificaimpugnazione in sede di gravame del capo della decisione di primogrado relativo alla determinazione degli interessi, dal ricorrente inveceesclusa.2.2.

Senza dubbio il credito vantato dall’impresa è statoconsiderato come debito di valore dalla Corte d’appello, tenuto contoche in motivazione ha specificamente fatto riferimento alle singole vocidi danno conseguenti alla sospensione dei lavori per fatto imputabileall’Amministrazione committente (p. 8 della sentenza impugnata:«Coglie nel segno l’appello laddove censura tale decisione, rilevandoche gli atti di tale procedimento non sono vincolanti per le parti népossono costituire prova delle singole voci di danno»).Com’è noto, dall’accertamento della imputabilitàall’Amministrazione della sospensione dei lavori deriva l’inapplicabilitàdella disciplina dettata dall'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962, ove èregolata la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore,condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali cheimpediscano in via temporanea la utile prosecuzione dei lavori, ovveroper ragioni di pubblico interesse o necessità.Nelle ipotesi appena menzionate, infatti, non spetta all'appaltatorealcun compenso o indennizzo, trattandosi di situazioni non ricollegabilia fatti imputabili ad alcuna delle parti ed in particolareall’Amministrazione appaltante.L'opzione data all'appaltatore, nella menzionata norma, di chiederelo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensionedei lavori, e la previsione del diritto al risarcimento dei danni, solo nel8 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta, siriferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto dovute a causedi forza maggiore, condizioni climatologiche ecc. o a ragioni di pubblicointeresse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima (o aprotrazione illegittima della sospensione inizialmente legittima) qualeè quella che i giudici di merito hanno riscontrato nel presente giudizio.Qualora l’Amministrazione disponga la sospensione dei lavori fuoridei casi previsti dall'art. 30 d.P.R. cit., ad esempio per supplire – comenel caso di specie - a carenze progettuali, deve riconoscersiall'appaltatore il diritto ad ottenere, oltre alla risoluzione del contrattoper inadempimento, in applicazione dei principi generali sui contrattisinallagmatici, ove ne ricorrano in concreto i requisiti, anche ilrisarcimento del danno subito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15700 del14/06/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3611 del 10/02/2017 Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 14574 del 16/06/2010).2.3.

La Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie,l’impugnazione avesse avuto ad oggetto la quantificazione delle sommedovute in accoglimento della richiesta di risarcimento dei danniconseguenti alla sospensione dei lavori, senza alcuna specificadoglianza in ordine alla determinazione del tasso degli interessi e alladecorrenza degli stessi, operata dal primo giudice, concludendo chedoveva ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione (v. esamedel terzo motivo di appello p. 8 e ss. della sentenza impugnata).La ricorrente ha, invece, dedotto che la contestazione dellaliquidazione del danno operata con l’appello non ha consentito laformazione del giudicato sulla misura e sulla decorrenza degli interessi,perché la relativa statuizione non costituiva un capo autonomo dellaprima decisione.2.4.

Com’è noto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che,in tema di responsabilità da fatto illecito, sulla somma riconosciuta aldanneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla9 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026svalutazione monetaria, che costituisce un danno emergente, anche ilnocumento finanziario subito a causa della mancata tempestivadisponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento,integrante un lucro cessante, e suscettibile di liquidazione mediantecorresponsione degli interessi compensativi (v. da ultimo Cass., Sez.3, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023; v. già Cass., Sez. 3, Sentenzan. 608 del 17/01/2003).In altre parole, in tali ipotesi, la previsione degli interessi sullasomma accertata costituisce una liquidazione forfettaria del pregiudizioconseguente alla mancata tempestiva liquidazione del danno, poiché,in caso di celere ristoro, il danneggiato avrebbe potuto far fruttare ilrisarcimento ottenuto.In tale ottica le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato cheil risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e,in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituisconoun autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzionecompensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato,quale era all'epoca della produzione del danno, precisando che la loroconsegue che, impugnato il capo della sentenza contenente laliquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine allamisura legale degli interessi precedentemente attribuiti, potendo, diconseguenza, il giudice dell'impugnazione procedere, anche in difettodi uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessiprescelta dal giudice precedente, alla riliquidazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (mediante il riconoscimento degliinteressi nella misura legale o in misura inferiore, oppure nonriconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazionecostituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività10 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026media del denaro nel periodo considerato).

In tali ipotesi, è, in sintesi,irrilevante che vi sia impugnazione o meno in relazione agli interessigià conseguiti e alla misura degli stessi (Cass., Sez.

U, Sentenza n.8520 del 05/04/2007).La giurisprudenza di legittimità nel tempo ha dato uniformeapplicazione a tale principio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9926 del26/04/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del dannoda fatto illecito hanno, infatti, fondamento e natura diversi da quellimoratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti acompensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardatoconseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cuicostituiscono una necessaria componente, al pari di quellarappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazionemonetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore ediverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria deldanno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazionepatrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valoredel denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).In conclusione, l'impugnazione del capo della sentenza contenentela liquidazione del danno da fatto illecito impedisce la formazione delgiudicato sulla misura degli interessi e della svalutazione da ritardatopagamento, come considerati nella decisione impugnata, poiché essinon costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzionecompensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qualera all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudicedell'impugnazione, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata,anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazionescelta dal giudice precedente (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8520 del11 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202605/04/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 14/06/2023; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).2.5.

Lo stesso principio si applica in caso di risarcimento del dannoda inadempimento contrattuale, qualora si tratti di obbligazioni diverseda quelle pecuniarie (cui si applica la particolare disciplina dell’art. 1224c.c.).In tali ipotesi, infatti, al danneggiato spettano, come per il caso difatto illecito, la rivalutazione monetaria del credito da danno emergentee gli interessi compensativi del lucro cessante, poiché l'obbligazione dirisarcimento del danno derivante da inadempimento contrattualecostituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilitàextracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tieneluogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito seavesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.37798 del 27/12/2022).2.6.

In conclusione, gli interessi compensativi sulla somma dovutaa titolo di risarcimento del danno, sia esso contrattuale oextracontrattuale, costituiscono una componente di quest'ultimo e,nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria,devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possonoessere liquidati anche d'ufficio.

Pertanto, l'impugnazione delladecisione di primo grado avente ad oggetto la liquidazione del dannosi estende necessariamente anche al computo di quegli interessi, conla conseguenza che il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di unpuntuale rilievo sulla loro modalità di liquidazione prescelta dal giudiceprecedente, può procedere ad una nuova quantificazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4028del 15/02/2017).12 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7.

Nella specie, la Corte d’appello non si è uniformata al principioappena enunciato, poiché ha conteggiato gli interessi al tasso e con ladecorrenza fissata dal primo giudice, ritenendo che sul punto si fosseformato il giudicato interno, mentre, invece, tale giudicato va escluso,e la liquidazione degli interessi avrebbe dovuto essere oggetto dellalibera valutazione della Corte d’appello.3.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lacassazione con rinvio della decisione impugnata e, pertanto, rendesuperfluo l’esame del secondo e del terzo motivo, che devono ritenersiassorbiti.4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 34476 del27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).Nel caso di specie, la ricorrente ha veicolato nel motivo di doglianzaun generalizzata non condivisione della valutazione in fatto operatadalla Corte d’appello, in ordine al pregiudizio subito dall’impresa inrelazione alle spese generali e al mancato utile, cui ha contrapposto lapropria valutazione in fatto, con una censura che attieneinammissibilmente al merito della decisione, deducendo, inoltre, inmodo del tutto generico e astratto l’intervenuta statuizione in assenzadi prova, a fronte di una CTU espletata e richiamata nella decisioneimpugnata.5.

Il quinto motivo di ricorso è assorbito, poiché, in accoglimentodel primo motivo di doglianza, la sentenza impugnata va cassata, coneffetto anche sulla statuizione sulle spese di lite.13 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20266.

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, dichiaratoinammissibile il quarto e assorbiti gli altri, la sentenza deve esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio didiritto:«Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo dirisarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale,costituiscono una componente di quest'ultimo, in quanto debito divalore, con la conseguenza che l'impugnazione della decisione di primogrado avente ad oggetto la liquidazione del danno si estendenecessariamente al computo di tali interessi, senza che possa invocarsiil giudicato in ordine alla misura o alla decorrenza degli stessi, pur indifetto di una puntuale censura sul punto, ben potendo il giudicedell'impugnazione procedere ad una nuova quantificazione dellasomma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore».

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il quarto,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.Il PresidenteLuigi Abete14 di 14P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il quarto,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.Il PresidenteLuigi Abete14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso R.G. n. 30780/2020promosso daProvincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed EmanuelaLuglio, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroSocietà Consortile “[OSCURATO:PERSONA] 111” a r.l. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via G.B. Martini 14, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 551/2020,pubblicata il 20/10/2020, notificata il 21/10/2020;udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026La [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza, con contratto rep. 2555911 dell’11 luglio1994, affidava all’ATI Mazzilli, Sanchirico e Grandinetti l’esecuzione deilavori di costruzione dell’asse attrezzato in variante alla stradaprovinciale n. 111 “[OSCURATO:PERSONA]”, per il corrispettivo, al netto delribasso d’asta, di lire 3.693.752.891, oltre IVA.Per l’esecuzione dei lavori le imprese appaltatrici costituivano laSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. (di seguito, SocietàConsortile o semplicemente società).Nel corso dei lavori la [OSCURATO:PERSONA] iscriveva nel registro dicontabilità due riserve. Con la prima chiedeva il pagamento dellasomma di € 794.848,92 (£ 1.539.235.814), a titolo di risarcimento deidanni derivanti dalla sospensione dei lavori (protrattasi dal 28 aprile1997 al 23 febbraio 1998), resasi necessaria per la richiesta avanzatadal Consorzio del Vulture di realizzare un'ulteriore opera perl'attraversamento di un canale irriguo non prevista in progetto. Con laseconda chiedeva il ristoro dei maggiori oneri per l'anomalo andamentodei lavori, quantificato in € 316.925,92 (£ 613.654.177).Esperita la procedura per l’accordo bonario ai sensi dell’art. 31 bisdella legge n. 109 del 1994, il responsabile del procedimento, conrelazione del 22/01/2002, proponeva alla stazione appaltante ladefinizione delle due riserve con il pagamento della somma di £870.042.720.L’Amministrazione provinciale non aderiva alla proposta formulatadal RUP.[OSCURATO:PERSONA] conveniva, quindi, in giudizio, davanti al Tribunale diPotenza, la [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentirla condannare al pagamento dellasomma di € 1.111.784,90, oltre interessi a decorrere dalla maturazionedel credito e sino soddisfo, e al tasso previsto dai vari D.M. succedutisinel tempo in materia di appalto di opere pubbliche, e all'IVA.2 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nel corso del processo di primo grado veniva espletata unaconsulenza tecnica d’ufficio volta a determinare l’esatto ammontaredelle riserve azionate da parte attrice.Con sentenza n. 722/2013 il Tribunale di Potenza condannava laProvincia di Potenza al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 759.523,88 per capitale e interessi moratori dalladata della presente sentenza; oltre agli ulteriori interessi moratori finoall'effettivo pagamento, nonché alle spese di lite ed ai compensiliquidati al CTU.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale statuizione e ilgravame, nella resistenza della Società, veniva parzialmente accolto.La Corte d’appello di Potenza, in particolare, ritenevainammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. il primo motivo di gravamecon il quale l’appellante aveva eccepito l’infondatezza della pretesasulla prima riserva iscritta nel registro di contabilità, in quantol’eccezione era stata proposta per la prima volta in appello.La menzionata Corte accoglieva, invece, il secondo motivo digravame con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto, con riferimento allaseconda riserva, la tardività dell’iscrizione nel registro di contabilità.La stessa Corte accoglieva parzialmente il terzo motivo di gravame,relativo alla quantificazione del danno.La Corte d’appello riteneva innanzitutto che il Tribunale di Potenzaavesse erroneamente basato la decisione sulla proposta di definizionebonaria della controversia, emersa a seguito della procedura previstadall'art. 31 bis l. n. 109 del 1994. Richiamata, quindi, la CTU espletatain primo grado, escludeva le voci di danno ivi ricondotte ai maggioriesborsi per “prolungamento fideiussioni” e “oneri per personale”, nellamancanza di prova del pregiudizio lamentato.Con riferimento al danno per “spese generali”, come determinatodal CTU, la stessa Corte riteneva di non poter operare la detrazione del50%, richiesta dall’appellante, in base al disposto dell’art. 25, comma3 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262, DM n. 145/2000, per essere stato l’appalto stipulato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, prima dell’entrata in vigore di detta previsione.Pertanto, ritenendo risarcibile il danno per “spese generali” e“mancato utile” così come determinato dal CTU, la Corte precisavaquanto segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro 242.846,21(corrispondenti a lire 470.216.334). Su tale somma sono inoltre dovutigli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissato nella sentenza diprimo grado. Difatti, la statuizione del giudice di primo grado in ordineagli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nelrapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capoautonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».La stessa Corte statuiva, infine, come segue: «1. accoglieparzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla seconda riserva iscritta nel registro dicontabilità in data 26 marzo 1998 e relativa al contratto di appaltodell'Il luglio 1994, intercorso fra le parti e concernente i lavori dicostruzione dell'asse attrezzato in variante alla strada provinciale n.111 [OSCURATO:PERSONA]; 2) condanna la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento,in favore della Società della somma di euro 242.846,21 a titolo dimaggiore compenso dovuto per la prima riserva iscritta nel verbale diripresa dei lavori del 23.2.1998 e relativa al contratto di appalto, inprecedenza indicato, oltre agli interessi moratori al tasso e con ladecorrenza indicati nella sentenza impugnata; 3) compensa fra le partile spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà; 4)condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro4 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026tempore, al pagamento in favore della Società, della restante metàdelle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo gradoin complessivi euro 6.100,00 (oltre spese generali, IVA e Cassa) e peril presente grado in complessivi euro 5.471,13 (di cui euro 713,63 perspese generali) oltre IVA e Cassa come per legge».Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, с.р.c.) inrelazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nella parte in cui la Corted'appello di Potenza ha ritenuto la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi conteggiati quale capo autonomo dellasentenza non impugnato e, dunque, passato in giudicato, senzaconsiderare che con l’atto di appello la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato lasentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Potenza sotto il profilodell’inammissibilità, tardività e infondatezza delle riserve iscrittedall’appaltatore.Ad opinione della parte, il Giudice di appello non avrebbe potutoconfigurare le statuizioni del Tribunale in ordine agli interessi come uncapo autonomo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato,poiché nel risarcimento del danno, quale debito di valore, gli interessinon costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomodiritto del creditore, svolgendo una funzione compensativa, tendente areintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca delprodursi del danno.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) inrelazione agli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 29 e5 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202630 DM n. 145/2000, per avere la Corte d’appello falsamente applicatogli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 (verosimilmente escludendol’operatività degli artt. 29 e 30 DM n. 145/2000, sopravvenuti allastipula del contratto), essendo tali previsioni applicabili ai crediti divaluta, derivanti da ritardato pagamento, e non ai crediti di valorederivanti da voci di danno.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza(art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per motivazione apparente, essendosi la Corte territorialelimitata a richiamare gli interessi con la decorrenza e il tassodeterminato dal primo giudice.Con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 20DM n. 257/1865 e all’art. 14 l. n. 741 del 1981, per avere la Corteterritoriale condannato la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento dellasomma di € 242.846,21 a titolo di risarcimento danni (riferiti allariserva n. 1), ritenendo dovute all’appaltatore, anche se non provate,le voci di danno riferite alle “spese generali” e al “mancato utile”.Con il quinto motivo di ricorso è richiesta la caducazione dellastatuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per effettodell’accoglimento delle censure precedenti.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezionepregiudiziale della controricorrente, secondo la quale, con riferimentoai motivi riguardanti la liquidazione degli interessi, la [OSCURATO:SOCIETA] haprospettato in sede di legittimità questioni del tutto nuove, non avendoformulato con il gravame alcuna doglianza contro la statuizione diprimo grado adottata sul punto.Nell’illustrazione dell’eccezione, la parte ha evidenziato che ilTribunale aveva adottato la seguente statuizione: «L'ammontare delcredito dell'impresa, pertanto, ponendo a base del calcolo l'importo6 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026offerto dal Responsabile del procedimento in lire 799.732.922, chequesto giudicante condivide per motivazioni e quantità perché aderentialla normativa dettata per gli appalti pubblici, viene così ricavato: euro413.027,58 (già lire 799.732.922) per sorte capitale, più euro346.496,30 per interessi moratori dal 1° gennaio 1999 nella misuradefinita dai D.M. succedutisi in materia di appalto di opere pubbliche,il tutto per euro 759.523,88, alla data della presente decisione, oltreagli ulteriori interessi e rivalutazione fino all'effettivo pagamento, oltreall'iva come per legge.»Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corted’appello, nel ridimensionare il danno quantificato dal primo giudice,ha statuito come segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro242.846,21 (corrispondenti a lire 470.216.334). Su tale somma sonoinoltre dovuti gli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissatonella sentenza di primo grado. Difatti, la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità delcalcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce uncapo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».In dispositivo, la stessa Corte di merito ha, poi, condannato laProvincia di Potenza al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] somma di € 242.846,21, a titolo di maggiore compenso dovuto,«oltre agli interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati nellasentenza impugnata».È pertanto evidente che la Corte d’appello ha determinato l’importosopra indicato proprio valutando la ritenuta formazione del giudicatointerno sul tasso e sulla decorrenza degli interessi computati sulla7 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026somma rideterminata a titolo di danno conseguente alla sospensionedei lavori.Non può pertanto ritenersi che si tratti di questione nuova, avendola Corte d’appello statuito sul punto, e costituendo la censura fondatasulla mancata formazione del giudicato una critica diretta alla decisionedel giudice d’appello, che ha ritenuto necessaria una specificaimpugnazione in sede di gravame del capo della decisione di primogrado relativo alla determinazione degli interessi, dal ricorrente inveceesclusa.2.2. Senza dubbio il credito vantato dall’impresa è statoconsiderato come debito di valore dalla Corte d’appello, tenuto contoche in motivazione ha specificamente fatto riferimento alle singole vocidi danno conseguenti alla sospensione dei lavori per fatto imputabileall’Amministrazione committente (p. 8 della sentenza impugnata:«Coglie nel segno l’appello laddove censura tale decisione, rilevandoche gli atti di tale procedimento non sono vincolanti per le parti népossono costituire prova delle singole voci di danno»).Com’è noto, dall’accertamento della imputabilitàall’Amministrazione della sospensione dei lavori deriva l’inapplicabilitàdella disciplina dettata dall'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962, ove èregolata la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore,condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali cheimpediscano in via temporanea la utile prosecuzione dei lavori, ovveroper ragioni di pubblico interesse o necessità.Nelle ipotesi appena menzionate, infatti, non spetta all'appaltatorealcun compenso o indennizzo, trattandosi di situazioni non ricollegabilia fatti imputabili ad alcuna delle parti ed in particolareall’Amministrazione appaltante.L'opzione data all'appaltatore, nella menzionata norma, di chiederelo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensionedei lavori, e la previsione del diritto al risarcimento dei danni, solo nel8 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta, siriferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto dovute a causedi forza maggiore, condizioni climatologiche ecc. o a ragioni di pubblicointeresse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima (o aprotrazione illegittima della sospensione inizialmente legittima) qualeè quella che i giudici di merito hanno riscontrato nel presente giudizio.Qualora l’Amministrazione disponga la sospensione dei lavori fuoridei casi previsti dall'art. 30 d.P.R. cit., ad esempio per supplire – comenel caso di specie - a carenze progettuali, deve riconoscersiall'appaltatore il diritto ad ottenere, oltre alla risoluzione del contrattoper inadempimento, in applicazione dei principi generali sui contrattisinallagmatici, ove ne ricorrano in concreto i requisiti, anche ilrisarcimento del danno subito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15700 del14/06/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3611 del 10/02/2017 Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 14574 del 16/06/2010).2.3. La Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie,l’impugnazione avesse avuto ad oggetto la quantificazione delle sommedovute in accoglimento della richiesta di risarcimento dei danniconseguenti alla sospensione dei lavori, senza alcuna specificadoglianza in ordine alla determinazione del tasso degli interessi e alladecorrenza degli stessi, operata dal primo giudice, concludendo chedoveva ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione (v. esamedel terzo motivo di appello p. 8 e ss. della sentenza impugnata).La ricorrente ha, invece, dedotto che la contestazione dellaliquidazione del danno operata con l’appello non ha consentito laformazione del giudicato sulla misura e sulla decorrenza degli interessi,perché la relativa statuizione non costituiva un capo autonomo dellaprima decisione.2.4. Com’è noto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che,in tema di responsabilità da fatto illecito, sulla somma riconosciuta aldanneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla9 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026svalutazione monetaria, che costituisce un danno emergente, anche ilnocumento finanziario subito a causa della mancata tempestivadisponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento,integrante un lucro cessante, e suscettibile di liquidazione mediantecorresponsione degli interessi compensativi (v. da ultimo Cass., Sez.3, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023; v. già Cass., Sez. 3, Sentenzan. 608 del 17/01/2003).In altre parole, in tali ipotesi, la previsione degli interessi sullasomma accertata costituisce una liquidazione forfettaria del pregiudizioconseguente alla mancata tempestiva liquidazione del danno, poiché,in caso di celere ristoro, il danneggiato avrebbe potuto far fruttare ilrisarcimento ottenuto.In tale ottica le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato cheil risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e,in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituisconoun autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzionecompensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato,quale era all'epoca della produzione del danno, precisando che la loroconsegue che, impugnato il capo della sentenza contenente laliquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine allamisura legale degli interessi precedentemente attribuiti, potendo, diconseguenza, il giudice dell'impugnazione procedere, anche in difettodi uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessiprescelta dal giudice precedente, alla riliquidazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (mediante il riconoscimento degliinteressi nella misura legale o in misura inferiore, oppure nonriconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazionecostituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività10 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026media del denaro nel periodo considerato). In tali ipotesi, è, in sintesi,irrilevante che vi sia impugnazione o meno in relazione agli interessigià conseguiti e alla misura degli stessi (Cass., Sez. U, Sentenza n.8520 del 05/04/2007).La giurisprudenza di legittimità nel tempo ha dato uniformeapplicazione a tale principio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9926 del26/04/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del dannoda fatto illecito hanno, infatti, fondamento e natura diversi da quellimoratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti acompensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardatoconseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cuicostituiscono una necessaria componente, al pari di quellarappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazionemonetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore ediverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria deldanno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazionepatrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valoredel denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).In conclusione, l'impugnazione del capo della sentenza contenentela liquidazione del danno da fatto illecito impedisce la formazione delgiudicato sulla misura degli interessi e della svalutazione da ritardatopagamento, come considerati nella decisione impugnata, poiché essinon costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzionecompensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qualera all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudicedell'impugnazione, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata,anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazionescelta dal giudice precedente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8520 del11 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202605/04/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 14/06/2023; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).2.5. Lo stesso principio si applica in caso di risarcimento del dannoda inadempimento contrattuale, qualora si tratti di obbligazioni diverseda quelle pecuniarie (cui si applica la particolare disciplina dell’art. 1224c.c.).In tali ipotesi, infatti, al danneggiato spettano, come per il caso difatto illecito, la rivalutazione monetaria del credito da danno emergentee gli interessi compensativi del lucro cessante, poiché l'obbligazione dirisarcimento del danno derivante da inadempimento contrattualecostituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilitàextracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tieneluogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito seavesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.37798 del 27/12/2022).2.6. In conclusione, gli interessi compensativi sulla somma dovutaa titolo di risarcimento del danno, sia esso contrattuale oextracontrattuale, costituiscono una componente di quest'ultimo e,nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria,devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possonoessere liquidati anche d'ufficio. Pertanto, l'impugnazione delladecisione di primo grado avente ad oggetto la liquidazione del dannosi estende necessariamente anche al computo di quegli interessi, conla conseguenza che il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di unpuntuale rilievo sulla loro modalità di liquidazione prescelta dal giudiceprecedente, può procedere ad una nuova quantificazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4028del 15/02/2017).12 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7. Nella specie, la Corte d’appello non si è uniformata al principioappena enunciato, poiché ha conteggiato gli interessi al tasso e con ladecorrenza fissata dal primo giudice, ritenendo che sul punto si fosseformato il giudicato interno, mentre, invece, tale giudicato va escluso,e la liquidazione degli interessi avrebbe dovuto essere oggetto dellalibera valutazione della Corte d’appello.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lacassazione con rinvio della decisione impugnata e, pertanto, rendesuperfluo l’esame del secondo e del terzo motivo, che devono ritenersiassorbiti.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).Nel caso di specie, la ricorrente ha veicolato nel motivo di doglianzaun generalizzata non condivisione della valutazione in fatto operatadalla Corte d’appello, in ordine al pregiudizio subito dall’impresa inrelazione alle spese generali e al mancato utile, cui ha contrapposto lapropria valutazione in fatto, con una censura che attieneinammissibilmente al merito della decisione, deducendo, inoltre, inmodo del tutto generico e astratto l’intervenuta statuizione in assenzadi prova, a fronte di una CTU espletata e richiamata nella decisioneimpugnata.5. Il quinto motivo di ricorso è assorbito, poiché, in accoglimentodel primo motivo di doglianza, la sentenza impugnata va cassata, coneffetto anche sulla statuizione sulle spese di lite.13 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20266. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, dichiaratoinammissibile il quarto e assorbiti gli altri, la sentenza deve esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio didiritto:«Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo dirisarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale,costituiscono una componente di quest'ultimo, in quanto debito divalore, con la conseguenza che l'impugnazione della decisione di primogrado avente ad oggetto la liquidazione del danno si estendenecessariamente al computo di tali interessi, senza che possa invocarsiil giudicato in ordine alla misura o alla decorrenza degli stessi, pur indifetto di una puntuale censura sul punto, ben potendo il giudicedell'impugnazione procedere ad una nuova quantificazione dellasomma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore».Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OggettoCONTRIBUTI  [OSCURATO:PERSONA] PresidenteANDREA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 30780/2020LUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso R.G. n. 30780/2020promosso daProvincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed EmanuelaLuglio, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroSocietà Consortile “[OSCURATO:PERSONA] 111” a r.l. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, via G.B. Martini 14, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 551/2020,pubblicata il 20/10/2020, notificata il 21/10/2020;udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026La [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza, con contratto rep. 2555911 dell’11 luglio1994, affidava all’ATI Mazzilli, Sanchirico e Grandinetti l’esecuzione deilavori di costruzione dell’asse attrezzato in variante alla stradaprovinciale n. 111 “[OSCURATO:PERSONA]”, per il corrispettivo, al netto delribasso d’asta, di lire 3.693.752.891, oltre IVA.Per l’esecuzione dei lavori le imprese appaltatrici costituivano laSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. (di seguito, SocietàConsortile o semplicemente società).Nel corso dei lavori la [OSCURATO:PERSONA] iscriveva nel registro dicontabilità due riserve. Con la prima chiedeva il pagamento dellasomma di € 794.848,92 (£ 1.539.235.814), a titolo di risarcimento deidanni derivanti dalla sospensione dei lavori (protrattasi dal 28 aprile1997 al 23 febbraio 1998), resasi necessaria per la richiesta avanzatadal Consorzio del Vulture di realizzare un'ulteriore opera perl'attraversamento di un canale irriguo non prevista in progetto. Con laseconda chiedeva il ristoro dei maggiori oneri per l'anomalo andamentodei lavori, quantificato in € 316.925,92 (£ 613.654.177).Esperita la procedura per l’accordo bonario ai sensi dell’art. 31 bisdella legge n. 109 del 1994, il responsabile del procedimento, conrelazione del 22/01/2002, proponeva alla stazione appaltante ladefinizione delle due riserve con il pagamento della somma di £870.042.720.L’Amministrazione provinciale non aderiva alla proposta formulatadal RUP.[OSCURATO:PERSONA] conveniva, quindi, in giudizio, davanti al Tribunale diPotenza, la [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentirla condannare al pagamento dellasomma di € 1.111.784,90, oltre interessi a decorrere dalla maturazionedel credito e sino soddisfo, e al tasso previsto dai vari D.M. succedutisinel tempo in materia di appalto di opere pubbliche, e all'IVA.2 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nel corso del processo di primo grado veniva espletata unaconsulenza tecnica d’ufficio volta a determinare l’esatto ammontaredelle riserve azionate da parte attrice.Con sentenza n. 722/2013 il Tribunale di Potenza condannava laProvincia di Potenza al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA],della somma di € 759.523,88 per capitale e interessi moratori dalladata della presente sentenza; oltre agli ulteriori interessi moratori finoall'effettivo pagamento, nonché alle spese di lite ed ai compensiliquidati al CTU.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale statuizione e ilgravame, nella resistenza della Società, veniva parzialmente accolto.La Corte d’appello di Potenza, in particolare, ritenevainammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. il primo motivo di gravamecon il quale l’appellante aveva eccepito l’infondatezza della pretesasulla prima riserva iscritta nel registro di contabilità, in quantol’eccezione era stata proposta per la prima volta in appello.La menzionata Corte accoglieva, invece, il secondo motivo digravame con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto, con riferimento allaseconda riserva, la tardività dell’iscrizione nel registro di contabilità.La stessa Corte accoglieva parzialmente il terzo motivo di gravame,relativo alla quantificazione del danno.La Corte d’appello riteneva innanzitutto che il Tribunale di Potenzaavesse erroneamente basato la decisione sulla proposta di definizionebonaria della controversia, emersa a seguito della procedura previstadall'art. 31 bis l. n. 109 del 1994. Richiamata, quindi, la CTU espletatain primo grado, escludeva le voci di danno ivi ricondotte ai maggioriesborsi per “prolungamento fideiussioni” e “oneri per personale”, nellamancanza di prova del pregiudizio lamentato.Con riferimento al danno per “spese generali”, come determinatodal CTU, la stessa Corte riteneva di non poter operare la detrazione del50%, richiesta dall’appellante, in base al disposto dell’art. 25, comma3 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262, DM n. 145/2000, per essere stato l’appalto stipulato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, prima dell’entrata in vigore di detta previsione.Pertanto, ritenendo risarcibile il danno per “spese generali” e“mancato utile” così come determinato dal CTU, la Corte precisavaquanto segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro 242.846,21(corrispondenti a lire 470.216.334). Su tale somma sono inoltre dovutigli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissato nella sentenza diprimo grado. Difatti, la statuizione del giudice di primo grado in ordineagli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nelrapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capoautonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».La stessa Corte statuiva, infine, come segue: «1. accoglieparzialmente l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta dallaSocietà [OSCURATO:PERSONA] 111 a r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla seconda riserva iscritta nel registro dicontabilità in data 26 marzo 1998 e relativa al contratto di appaltodell'Il luglio 1994, intercorso fra le parti e concernente i lavori dicostruzione dell'asse attrezzato in variante alla strada provinciale n.111 [OSCURATO:PERSONA]; 2) condanna la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento,in favore della Società della somma di euro 242.846,21 a titolo dimaggiore compenso dovuto per la prima riserva iscritta nel verbale diripresa dei lavori del 23.2.1998 e relativa al contratto di appalto, inprecedenza indicato, oltre agli interessi moratori al tasso e con ladecorrenza indicati nella sentenza impugnata; 3) compensa fra le partile spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà; 4)condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro4 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026tempore, al pagamento in favore della Società, della restante metàdelle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo gradoin complessivi euro 6.100,00 (oltre spese generali, IVA e Cassa) e peril presente grado in complessivi euro 5.471,13 (di cui euro 713,63 perspese generali) oltre IVA e Cassa come per legge».Avverso tale statuizione, la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, с.р.c.) inrelazione agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nella parte in cui la Corted'appello di Potenza ha ritenuto la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi conteggiati quale capo autonomo dellasentenza non impugnato e, dunque, passato in giudicato, senzaconsiderare che con l’atto di appello la [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato lasentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Potenza sotto il profilodell’inammissibilità, tardività e infondatezza delle riserve iscrittedall’appaltatore.Ad opinione della parte, il Giudice di appello non avrebbe potutoconfigurare le statuizioni del Tribunale in ordine agli interessi come uncapo autonomo della decisione suscettibile di passaggio in giudicato,poiché nel risarcimento del danno, quale debito di valore, gli interessinon costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomodiritto del creditore, svolgendo una funzione compensativa, tendente areintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca delprodursi del danno.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) inrelazione agli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 29 e5 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202630 DM n. 145/2000, per avere la Corte d’appello falsamente applicatogli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 (verosimilmente escludendol’operatività degli artt. 29 e 30 DM n. 145/2000, sopravvenuti allastipula del contratto), essendo tali previsioni applicabili ai crediti divaluta, derivanti da ritardato pagamento, e non ai crediti di valorederivanti da voci di danno.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza(art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per motivazione apparente, essendosi la Corte territorialelimitata a richiamare gli interessi con la decorrenza e il tassodeterminato dal primo giudice.Con il quarto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all’art. 20DM n. 257/1865 e all’art. 14 l. n. 741 del 1981, per avere la Corteterritoriale condannato la [OSCURATO:SOCIETA] di Potenza al pagamento dellasomma di € 242.846,21 a titolo di risarcimento danni (riferiti allariserva n. 1), ritenendo dovute all’appaltatore, anche se non provate,le voci di danno riferite alle “spese generali” e al “mancato utile”.Con il quinto motivo di ricorso è richiesta la caducazione dellastatuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per effettodell’accoglimento delle censure precedenti.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezionepregiudiziale della controricorrente, secondo la quale, con riferimentoai motivi riguardanti la liquidazione degli interessi, la [OSCURATO:SOCIETA] haprospettato in sede di legittimità questioni del tutto nuove, non avendoformulato con il gravame alcuna doglianza contro la statuizione diprimo grado adottata sul punto.Nell’illustrazione dell’eccezione, la parte ha evidenziato che ilTribunale aveva adottato la seguente statuizione: «L'ammontare delcredito dell'impresa, pertanto, ponendo a base del calcolo l'importo6 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026offerto dal Responsabile del procedimento in lire 799.732.922, chequesto giudicante condivide per motivazioni e quantità perché aderentialla normativa dettata per gli appalti pubblici, viene così ricavato: euro413.027,58 (già lire 799.732.922) per sorte capitale, più euro346.496,30 per interessi moratori dal 1° gennaio 1999 nella misuradefinita dai D.M. succedutisi in materia di appalto di opere pubbliche,il tutto per euro 759.523,88, alla data della presente decisione, oltreagli ulteriori interessi e rivalutazione fino all'effettivo pagamento, oltreall'iva come per legge.»Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corted’appello, nel ridimensionare il danno quantificato dal primo giudice,ha statuito come segue: «La somma quindi dovuta è pari ad euro242.846,21 (corrispondenti a lire 470.216.334). Su tale somma sonoinoltre dovuti gli interessi con decorrenza e secondo il tasso fissatonella sentenza di primo grado. Difatti, la statuizione del giudice di primogrado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità delcalcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce uncapo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativoall'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicchél'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicatodella decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnataspecificatamente nei termini ordinari (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.18093 del 12/09/2005)».In dispositivo, la stessa Corte di merito ha, poi, condannato laProvincia di Potenza al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] somma di € 242.846,21, a titolo di maggiore compenso dovuto,«oltre agli interessi moratori al tasso e con la decorrenza indicati nellasentenza impugnata».È pertanto evidente che la Corte d’appello ha determinato l’importosopra indicato proprio valutando la ritenuta formazione del giudicatointerno sul tasso e sulla decorrenza degli interessi computati sulla7 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026somma rideterminata a titolo di danno conseguente alla sospensionedei lavori.Non può pertanto ritenersi che si tratti di questione nuova, avendola Corte d’appello statuito sul punto, e costituendo la censura fondatasulla mancata formazione del giudicato una critica diretta alla decisionedel giudice d’appello, che ha ritenuto necessaria una specificaimpugnazione in sede di gravame del capo della decisione di primogrado relativo alla determinazione degli interessi, dal ricorrente inveceesclusa.2.2. Senza dubbio il credito vantato dall’impresa è statoconsiderato come debito di valore dalla Corte d’appello, tenuto contoche in motivazione ha specificamente fatto riferimento alle singole vocidi danno conseguenti alla sospensione dei lavori per fatto imputabileall’Amministrazione committente (p. 8 della sentenza impugnata:«Coglie nel segno l’appello laddove censura tale decisione, rilevandoche gli atti di tale procedimento non sono vincolanti per le parti népossono costituire prova delle singole voci di danno»).Com’è noto, dall’accertamento della imputabilitàall’Amministrazione della sospensione dei lavori deriva l’inapplicabilitàdella disciplina dettata dall'art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962, ove èregolata la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore,condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali cheimpediscano in via temporanea la utile prosecuzione dei lavori, ovveroper ragioni di pubblico interesse o necessità.Nelle ipotesi appena menzionate, infatti, non spetta all'appaltatorealcun compenso o indennizzo, trattandosi di situazioni non ricollegabilia fatti imputabili ad alcuna delle parti ed in particolareall’Amministrazione appaltante.L'opzione data all'appaltatore, nella menzionata norma, di chiederelo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensionedei lavori, e la previsione del diritto al risarcimento dei danni, solo nel8 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026caso in cui l'amministrazione si sia opposta a tale richiesta, siriferiscono a sospensioni legittime dei lavori, in quanto dovute a causedi forza maggiore, condizioni climatologiche ecc. o a ragioni di pubblicointeresse o necessità, non già ad ipotesi di sospensione illegittima (o aprotrazione illegittima della sospensione inizialmente legittima) qualeè quella che i giudici di merito hanno riscontrato nel presente giudizio.Qualora l’Amministrazione disponga la sospensione dei lavori fuoridei casi previsti dall'art. 30 d.P.R. cit., ad esempio per supplire – comenel caso di specie - a carenze progettuali, deve riconoscersiall'appaltatore il diritto ad ottenere, oltre alla risoluzione del contrattoper inadempimento, in applicazione dei principi generali sui contrattisinallagmatici, ove ne ricorrano in concreto i requisiti, anche ilrisarcimento del danno subito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15700 del14/06/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3611 del 10/02/2017 Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 14574 del 16/06/2010).2.3. La Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie,l’impugnazione avesse avuto ad oggetto la quantificazione delle sommedovute in accoglimento della richiesta di risarcimento dei danniconseguenti alla sospensione dei lavori, senza alcuna specificadoglianza in ordine alla determinazione del tasso degli interessi e alladecorrenza degli stessi, operata dal primo giudice, concludendo chedoveva ritenersi passata in giudicato la relativa statuizione (v. esamedel terzo motivo di appello p. 8 e ss. della sentenza impugnata).La ricorrente ha, invece, dedotto che la contestazione dellaliquidazione del danno operata con l’appello non ha consentito laformazione del giudicato sulla misura e sulla decorrenza degli interessi,perché la relativa statuizione non costituiva un capo autonomo dellaprima decisione.2.4. Com’è noto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che,in tema di responsabilità da fatto illecito, sulla somma riconosciuta aldanneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla9 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026svalutazione monetaria, che costituisce un danno emergente, anche ilnocumento finanziario subito a causa della mancata tempestivadisponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento,integrante un lucro cessante, e suscettibile di liquidazione mediantecorresponsione degli interessi compensativi (v. da ultimo Cass., Sez.3, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023; v. già Cass., Sez. 3, Sentenzan. 608 del 17/01/2003).In altre parole, in tali ipotesi, la previsione degli interessi sullasomma accertata costituisce una liquidazione forfettaria del pregiudizioconseguente alla mancata tempestiva liquidazione del danno, poiché,in caso di celere ristoro, il danneggiato avrebbe potuto far fruttare ilrisarcimento ottenuto.In tale ottica le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato cheil risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e,in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituisconoun autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzionecompensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato,quale era all'epoca della produzione del danno, precisando che la loroconsegue che, impugnato il capo della sentenza contenente laliquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine allamisura legale degli interessi precedentemente attribuiti, potendo, diconseguenza, il giudice dell'impugnazione procedere, anche in difettodi uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessiprescelta dal giudice precedente, alla riliquidazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (mediante il riconoscimento degliinteressi nella misura legale o in misura inferiore, oppure nonriconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazionecostituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività10 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/2026media del denaro nel periodo considerato). In tali ipotesi, è, in sintesi,irrilevante che vi sia impugnazione o meno in relazione agli interessigià conseguiti e alla misura degli stessi (Cass., Sez. U, Sentenza n.8520 del 05/04/2007).La giurisprudenza di legittimità nel tempo ha dato uniformeapplicazione a tale principio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9926 del26/04/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del dannoda fatto illecito hanno, infatti, fondamento e natura diversi da quellimoratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti acompensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardatoconseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cuicostituiscono una necessaria componente, al pari di quellarappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazionemonetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore ediverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria deldanno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazionepatrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valoredel denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).In conclusione, l'impugnazione del capo della sentenza contenentela liquidazione del danno da fatto illecito impedisce la formazione delgiudicato sulla misura degli interessi e della svalutazione da ritardatopagamento, come considerati nella decisione impugnata, poiché essinon costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzionecompensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qualera all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudicedell'impugnazione, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata,anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazionescelta dal giudice precedente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8520 del11 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/202605/04/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 14/06/2023; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 15709 del 18/07/2011).2.5. Lo stesso principio si applica in caso di risarcimento del dannoda inadempimento contrattuale, qualora si tratti di obbligazioni diverseda quelle pecuniarie (cui si applica la particolare disciplina dell’art. 1224c.c.).In tali ipotesi, infatti, al danneggiato spettano, come per il caso difatto illecito, la rivalutazione monetaria del credito da danno emergentee gli interessi compensativi del lucro cessante, poiché l'obbligazione dirisarcimento del danno derivante da inadempimento contrattualecostituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilitàextracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tieneluogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito seavesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.37798 del 27/12/2022).2.6. In conclusione, gli interessi compensativi sulla somma dovutaa titolo di risarcimento del danno, sia esso contrattuale oextracontrattuale, costituiscono una componente di quest'ultimo e,nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria,devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possonoessere liquidati anche d'ufficio. Pertanto, l'impugnazione delladecisione di primo grado avente ad oggetto la liquidazione del dannosi estende necessariamente anche al computo di quegli interessi, conla conseguenza che il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di unpuntuale rilievo sulla loro modalità di liquidazione prescelta dal giudiceprecedente, può procedere ad una nuova quantificazione della sommadovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4028del 15/02/2017).12 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7. Nella specie, la Corte d’appello non si è uniformata al principioappena enunciato, poiché ha conteggiato gli interessi al tasso e con ladecorrenza fissata dal primo giudice, ritenendo che sul punto si fosseformato il giudicato interno, mentre, invece, tale giudicato va escluso,e la liquidazione degli interessi avrebbe dovuto essere oggetto dellalibera valutazione della Corte d’appello.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lacassazione con rinvio della decisione impugnata e, pertanto, rendesuperfluo l’esame del secondo e del terzo motivo, che devono ritenersiassorbiti.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersiinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).Nel caso di specie, la ricorrente ha veicolato nel motivo di doglianzaun generalizzata non condivisione della valutazione in fatto operatadalla Corte d’appello, in ordine al pregiudizio subito dall’impresa inrelazione alle spese generali e al mancato utile, cui ha contrapposto lapropria valutazione in fatto, con una censura che attieneinammissibilmente al merito della decisione, deducendo, inoltre, inmodo del tutto generico e astratto l’intervenuta statuizione in assenzadi prova, a fronte di una CTU espletata e richiamata nella decisioneimpugnata.5. Il quinto motivo di ricorso è assorbito, poiché, in accoglimentodel primo motivo di doglianza, la sentenza impugnata va cassata, coneffetto anche sulla statuizione sulle spese di lite.13 di 14Numero registro generale 30780/2020Numero sezionale 3620/2025Numero di raccolta generale 7119/2026Data pubblicazione 25/03/20266. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, dichiaratoinammissibile il quarto e assorbiti gli altri, la sentenza deve esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà uniformarsi al seguente principio didiritto:«Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo dirisarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale,costituiscono una componente di quest'ultimo, in quanto debito divalore, con la conseguenza che l'impugnazione della decisione di primogrado avente ad oggetto la liquidazione del danno si estendenecessariamente al computo di tali interessi, senza che possa invocarsiil giudicato in ordine alla misura o alla decorrenza degli stessi, pur indifetto di una puntuale censura sul punto, ben potendo il giudicedell'impugnazione procedere ad una nuova quantificazione dellasomma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardatopagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine direintegrare il patrimonio del creditore». P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il quarto,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.Il PresidenteLuigi Abete14 di 14P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato inammissibile il quarto,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.Il PresidenteLuigi Abete14 di 14
Sentenza Cassazione n. 07119/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris