CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 28554/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11248/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliataper legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata edifesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoper legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1072/2021 , pubblicata il 26 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 801/2019 il Tribunale di Agrigento, in accoglimento del ricorso depositato il 18 maggio 2018 da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico veterinario dal 21 febbraio 1979, preposto alla direzione di struttura complessa, ha condannato l’ASP Agrigento a pagare la somma di € 913,00 al mese, determinata in via equitativa, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligocontrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi necessarie per quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale. L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1072/2021, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022). Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di cons