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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25350/2022

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4978/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della ri s cossione per la Provincia di Messina ( C. F . : 0083.3920151 e P.IVA. 0471933082 9), con sede inMessina alla [OSCURATO:PERSONA] n. 126 ), in persona d el Presidente del Consiglio di amministrazione Do tt . [OSCURATO:PERSONA] lv ia , giusta delibera del consiglio diamministrazione del 14 gennaio 2021 , ele ttivament e domiciliata a Roma,in Lungote v ere d e i Mell ini n. 7 , pre s so lo studio legale ass o ciato "Legalia”, e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lacopino (C.F.: CPNNCL7SH14F158R), in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] pagamento – Rinnovazione notifica ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - -avverso la sentenza n. 409/16/2021emessa dalla CTR Siciliail 15/01/2021 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 29.178,88, per l’anno d’imposta 2005, a seguito di accertamento divenuto definitivo in assenza di ricorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando che la cartella era stata notificata a mani di una vicina all’indirizzo dell’erede, anziché presso il domicilio del de cuius agli eredi impersonalmente.

3. Sull’appello della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, evidenziando che il vizio notificatorio rilevato era causa di nullità assoluta, cometale non sanabile, in quanto incideva sulla struttura del rapporto tributario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.6.

La notifica del ricorso per cassazione o del controricorso , anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa(Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) .

7. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha notificato il controricorso al difensore in primo grado del contribuente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), nonostante quest’ultimo sia rimasto contumace in grado di appello.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del controricorso a cura dell’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4978/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della ri s cossione per la Provincia di Messina ( C. F . : 0083.3920151 e P.IVA. 0471933082 9), con sede inMessina alla [OSCURATO:PERSONA] n. 126 ), in persona d el Presidente del Consiglio di amministrazione Do tt . [OSCURATO:PERSONA] lv ia , giusta delibera del consiglio diamministrazione del 14 gennaio 2021 , ele ttivament e domiciliata a Roma,in Lungote v ere d e i Mell ini n. 7 , pre s so lo studio legale ass o ciato "Legalia”, e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lacopino (C.F.: CPNNCL7SH14F158R), in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] pagamento – Rinnovazione notifica ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - -avverso la sentenza n. 409/16/2021emessa dalla CTR Siciliail 15/01/2021 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 29.178,88, per l’anno d’imposta 2005, a seguito di accertamento divenuto definitivo in assenza di ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando che la cartella era stata notificata a mani di una vicina all’indirizzo dell’erede, anziché presso il domicilio del de cuius agli eredi impersonalmente. 3. Sull’appello della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, evidenziando che il vizio notificatorio rilevato era causa di nullità assoluta, cometale non sanabile, in quanto incideva sulla struttura del rapporto tributario. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.6. La notifica del ricorso per cassazione o del controricorso , anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che deve avvenire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova rigorosa(Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) . 7. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha notificato il controricorso al difensore in primo grado del contribuente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), nonostante quest’ultimo sia rimasto contumace in grado di appello. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica del controricorso a cura dell’Agenzia delle Entrate, da effettuarsi nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordin
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