CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11513/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BRESCIA n. 450/2016 , depositata il22/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva respinto le opposizioni proposte dall'odierna ricorrente avverso due decreti ingiuntivi emessi, in favore dell'Inps, per il pagamento di contributi e sanzioni dovuti, in qualità di obbligata solidale della società, ex art. 29 , comma 2, per due contratti di appalto stipulati, rispettivamente , il 13 novembre 2007 ed il 29 dicembre2008; 2. per quanto solo rileva in questa sede, a fondamento del decisum,la Corte territoriale ha ritenuto: ✓ irrilevante la deduzione secondo cui tra la società ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] 2 fosse intercorso un «affidamento di appalto a propria consorziata»e non una vicenda di subappalto: da un lato, il testo dei contratti di appalto smentiva la ricostruzione giuridica offerta dall'appellante. Dall'altro, quand’anche vi fosse stato un affidamento di appalto, la vicenda contrattuale restava qualificabile sempre in termini di sub derivazione del contratto di appalto con applicazione dell'art. 29; ✓ non applicabile il termine di decadenza biennale di cui all’art. 29, comma 2, nei confronti dell’azione proposta dagli enti previdenziali; ✓ irrilevante l'accertamento di una qualche responsabilità del committente; a tale riguardo, ha giudicato non decisivo, ai fini dell'accertamento della responsabilità solidale, la condizione di regolarità contributiva dell'appaltatore, attestata dal DURC; ✓ irrilevanti i vizi procedimentali denunciati dall'appellante. Oggetto di giudizio era, esclusivamente, l'accertamento della responsabilità solidale in capo al committente; ✓ provate le omissioni contributive. Le somme riconosciute in busta paga, a titolo di diaria, rimborso chilometrico e rimborso spese, dovevano considerarsi veri e propri compensi retributiv i , in difetto di prova dielementi idonei a dimostrare che il riconoscimento di dette somme derivasse da spostamenti o viaggi effettuati dai dipendenti, nell'interesse del datore di lavoro. Al riguardo; osservava,comunque, come anche dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della cooperativa appaltatrice risultasseconfermata la natura retributiva delle sommecorrisposte; ✓ le sanzioni civili andavano applicate, avuto riguardo al testo della norma, applicabile ratione temporis; 3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe con sei motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria; 5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. nr. 276 del 2003, in relazione all’art. 12 Preleggi, quanto alla ritenuta non applicabilità del termine di decadenz a biennale all’azione promossa dall’INPS; 7. il motivo è infondato ; 8. va richiamato il principio espresso da Cass. nr. 18004 del 2019(seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 27382 del 2019 e Cass. nn. 23035, 23038, 23061 del 2020 ) secondo cui «In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, [ … ] , non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione»; 9. al principio esposto il Collegio intende dare continuità, atteso che la ricorrente non apporta argomenti decisivi che ne impongano la rimeditazione; 10.nella pronuncia nr. 18004 cit., la Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di quest'ultimo. Ha rimarcato che l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'Inps, è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. nr. 8662 del 2019); essa (v. Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. «minimale contributivo»); 11.in definitiva, la Corte ha scelto l'opzione interpretativa, ispirata a ragioni di ordine sistematico e testuale (assenza nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che esclude l’operatività della decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale: interpretazione compatibile con la precisata natura indisponibile della pretesa contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente. Diversamente, infatti, si vedrebbe, spezzato, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, quel nesso tra retribuzione dovuta e adempimento dell'obbligo contributivo, procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che il citato art. 29 ha voluto potenziare; 12.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.,civ.-è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29 , comma 2, D.Lgs. nr. 276 del 2003, per ave re la Corte di appello giudicato irrilevan te l’ assenza di responsabilità in capo al committente in relazione agliilleciti commessi dalla datrice di lavoro (nella sostanza, per aver ritenuto che l'art. 29 configuri una sorta di responsabilità che non riconosce alcuna esimente in ragione della condotta diligente del committente, avuto riguardo al rilascio del DURC in relazione all’appaltatore); 13.anche il secondo motivo è infondato; 14.il profilo della condotta diligente del committente, già esaminato dalla Corte, nonè rilevante ai fini della responsabilità che occupa; 15. si è osservato come la responsabilità delineata dall’art. 29 sia di tipo legale, in quanto prevista ex lege. Essa, cioè, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa: richiede solo l'esistenza d i un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti (v. Cass. nr. 24981 del 2022, in motiv. punto 2); 16.con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. nr. 276 del 2003, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 124 del 2004 e degli artt. 6 e 14 della legge nr. 689 del 1981nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.-violazione dell’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ.; 17.si assumono plurime violazion i del procedimento amministrativo, con pregiudizio del diritto di difesa della parte privata; 18.il motivo è, nel complesso, da respingere; 19.le controversie in materia previdenziale non danno luogo a giudizi impugnatori di atti amministrativi, riguardando piuttosto l'accertamento di posizioni giuridiche e diritti nell'ambito dei relativi rapporti: compito del giudice è solo quello di procedere a tale accertamento senza vincoli derivanti dai provvedimenti amministrativi e/o dai comportamenti endoprocedimentali dell'Ente; 20.questa Corte ha, in numerose occasioni, chiarito che laviolazione delle regole del giusto procedimento non si ripercuote sul sorgere del diritto controverso in causa, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente,Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama Cass. nr. 37971del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante); 21.il principio, sia pure reso in fattispecie non del tutto sovrapponibilialla presente, viene in rilievo anche nel caso di specie, nel senso che il ricorrente non può limitarsi a far leva sulle anomalie delprocedimento amministrativo al fine di paralizzare la pretesa dell’INPS; 22.dinanzi al Giudice, quel che interessa è l'accertamento della specifica fattispecie dedottain giudizio ed i fatti giuridici – costitutivi e/o i mpeditivi, modificativi , estintivi - che rilevano in relazione alla stessa; 23.la sentenza impugnata è, dunque, immune dai rilievi mossi; 24.con il quarto – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. , con riferimento alla valutazione della prova; 25.parte ricorrente assume non raggiunta la prova che le somme erogate in busta paga siano imputabili a causal i diverse da quell e espresse (trasferte, ecc.) e, quindi , che sussista il presupposto costitutivo della maggiore contribuzione; 26.il motivo è da respingere; 27.in generale la Corte insegna che la violazione del precetto di cui all'art.2697 cod.civ. , può essere censurata in sede di legittimità , ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (explurimis, tra le più recenti, v. Cass. nr. 3129 del 2023, in motiv, punto 11.1, sulla scia di Cass. nr. 13395 del 2018) . C ome logico corollario, la Corte afferma che l a violazione dell' art. 2697 c od .c iv . non può essere utilmente denunciata q uando la parte imputi alla sentenza impugnata l’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie e assume che il Giudice abbia sbagliato nel ri ten ere assolto l’onus probandi: in questo caso è censurato l’apprezzamento degli elementi diprova, sindacabile nei ristretti limiti di cui all' art. 360 n r . 5 cod.proc.civ.(v. ex multis, Cass. nr. 17313 del 2020 ) ; 28.nella fattispecie di causa, l a Corte territoriale non ha deciso la controversia in applicazione del la regola di giudizio basata sull’onere della prova. La Corte territoriale ha proceduto ad un accertamento in merito alla natura delle attribuzioni patrimoniali in contestazione, sicché non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento; 29.in ogni caso, gli errori che si imputano alla Corte di merito sono genericamente argomentati con il richiamo a plurime disposizioni e principi di diritto, senza, tuttavia, che sia possibile enucleare, con chiarezza, i vizi prospettati e ricondurli «tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa» (Cass. nr. 32415 del 2021); 30.con il quinto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. nr. 276 del 2003, per avere la Corte di appello giudicato applicabile, anche in relazione alla committente, le sanzioni civili derivanti dalle omissioni contributive riscontrate; 31. il motivo è infondato ; 32. pacifica l’applicazione, ratione temporis , dell’art. 29 nella versione antecedente alle modifiche del 2012,vale il principio per cui «la responsabilità solidale tra committente ed appaltatoreex art. 29, comma 2, d.lg. n. 276/2003si estende anche alle sanzioni civili» (Cass. nr.Cass. n. 18259 del 2018 ; Cass. n. 20849 del 2019 ; Cass.nr. 6449 del 2020; Cass.nr. 22395 del 2020); 33.rinviandosi al supporto argomentativo dei precedenti citati, in questa sede si ribadisce solo che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale, dettata dalD.L. n. 5 del 2012, art. 21,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 2012, art. 1,comma 1, - che esclude il debito per sanzioni civili del committente - si applic a agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo; 34.per le omissioni contributive che ricadono nella precedente disciplina, invece, l'automaticità funzion ale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, porta ad includere, nell'affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili; 35.con l’ultimo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 del D.Lgs nr. 276 del 2003 e 1655 cod.civ. e ss. anche in relazione all’art. 1362 cod.civ., per avere la Corte di appello ricond otto la fattispecie concreta nel perimetro di applicazione dell’art. 29 cit; 36.parte ricorrente ribadisce l’assenza di un legame diretto con la concreta esecutrice dei servizi,[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] l’assenza di elementi a supporto dell a qualificazione giuridica dei rapporti come resa dai Giudici di merito . Deduce che l’assegnazione della consorziata, come esecutrice di una parte dei lavori, ad altro soggetto, facente parte del proprio consorzio , dei lavori medesiminon sia riconducibile alla figura del subappalto; 37.le censure sono inammissibili; 38.come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte di Appello, all’esito dell’interpretazione dei contratti rilevanti in causa, ha giudicato infondata la tesi del l'appellante ( id est: dell’odierna ricorrente) che escludeva una vicenda di subappalto con la società inadempiente agli obblighi contributivi. Con ulteriore argomentazione, ha ritenuto che, quand’anche la vicenda fosse stata ricostruita nei termini suggeriti dalla parte appellante , comunque restava qualificabile in termini di sub derivazione del contratto di appalto,con applicazione dell'art. 29; 39.si tratta, a ben vedere, di due rationes decidendi , ciascuna idonea a sorreggerne il dictum. Il ricorso investe, nella sostanza, solo il secondo ragionamento della Corte di merito. La p rima delle rationes evidenziatepassa per l’interpretazione dei testi contrattuali, neppure trascritti in ricorso, sicché essa , non specificamente censurata, è divenuta definitiva ( v. Cass. nr. 13880 del 2020 , seguita anche da questa sezione, tra le altre, con pronuncia nr.6336 del 2022: l’impugnazione rivolta solo contro una delle ragioni che sorreggono il decisum determina il giudicato sulla ratio decidendinon censurata); 40. in conclusione, il ricorso va rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 41.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussist