CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32879/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17959/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].ne Clodia n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2982/2018 depositata il 08/05/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21novembre 2023 . Contratto d’opera Rilevato che: 1. l’architetto [OSCURATO:PERSONA] ha agito dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (al quale nel corso del giudizio sono succeduti exart. 110, cod. proc. civ., i figli Maurizio e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed ha chiesto la condanna del convenuti al pagamento di euro 93.999,90, quale corrispettivo per prestazioni d’opera professionale, come da contratti scritti, il primo del giugno 2000, e altri due datati 28/03/2001, aventi ad oggetto l’attività di progettazione architettonica e normativa urbanistico- edilizia per il rilascio di una concessione edilizia da parte del Comune di Fiumicino; 2. i convenuti, costituendosi in giudizio, hanno contestato la domanda e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell’attore alla restituzione di quanto indebitamente percepito sulla base dei menzionati contratti, assumendo che, nel corso del rapporto negoziale, avevano avuto notevoli difficoltà nel rintracciare l’architetto Gazzè, nell’ottenere dall’attore informazioni sullo svolgimento dell’incarico e sullo stato del procedimento edilizio, di averlo inutilmente diffidato ad adempiere con raccomandata del 07/11/2003, e di avergli quindi manifestato l’intenzione di risolvere il contratto. Hanno eccepito, inoltre, che il raggiungimento dello scopo della progettazione (nello specifico, il rilascio della concessione edilizia) si era rivelato impossibile a causa della normativa all’epoca vigente, che l’architetto Gazzè avrebbe dovuto ben conoscere; 3. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24276/2012, in accoglimento della domanda, ha condannato i convenuti a pagar e all’attore euro 93,999,00, oltre accessori, ed ha invece rigettato la domanda riconvenzionale di questi ultimi; 4. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], svolgendo le seguenti considerazioni: (i) è errata la statuizione del giudice di primo grado - che ha ritenuto inammissibile perché proposta tardivamente, dopo la scadenza del termine dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., la domanda dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ( correlata al fatto che il progetto redatto dall’ing. Gazzè non sarebbe stato realizzabile perché difforme dalla normativa edilizia) – in ragione del fatto che la questione della (cfr. pag. 5 della sentenza) « edificabilità del progetto edilizio commissionato al professionista cioè la rispondenza del progetto alle norme non può ritenersi circostanza che esulasse dal thema decidendum, cioè inammissibile perché nuova» sia perché connaturata al contratto stesso, sia perché i contraenti avevano previsto, quale condizione sospensiva del pagamento del saldo del compenso pattuito, il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Fiumicino; (ii) tuttavia, prosegue la sentenza, è indimostrato, nonostante gli accertamenti tecnici compiuti dal primo giudice, che il progetto non fosse assentibile dall’ente territoriale. Anzi, le prove assunte ( compreso l’interrogatorio formale degli appellanti) dimostrano che la progettazione commissionata dai sig. [OSCURATO:PERSONA] all’arch. Gazzè non è andata avanti perché i primi non hanno fatto redigere da esperti di settore le relazioni vegetazionale e geomorfologica da allegare al piano di lottizzazione da inoltrare alla Regione Lazio; (iii) gli appellanti imputano al Tribunale di non avere dichiarato d’ufficio la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto; tesi, questa, non fondata nel merito, in quanto, come suaccennato, in realtà, dagli accertamenti tecnici espletati in primo grado, non è risultata la contrarietà del progetto a lla normativa tecnico-amministrativa vigente all’epoca della progettazione, né l’impossibilità di ottenere la concessione, ma piuttosto è emerso che (cfr. pag. 6) «il procedimento amministrativo si è arrestato per fatto imputabile al [OSCURATO:PERSONA]»;(iv) gli appellanti contesta n o che il Tribunale abbia loro attribuito la responsabilità dell’interruzione del procedimento amministrativo, finalizzato al rilascio della concessione edilizia, e imputano la responsabilità all’arch. Gazzè che, secondo la loro prospettazione, non li avrebbe informati dello stato del procedimentoe avrebbe omesso di nominare il geologo e l’agronomo ai quali demandare le relazioni specialistiche da inoltrare alla Regione Lazio. Questa prospettazione è da disattendere alla luce delle precedenti notazioni sulla conoscenza, da parte dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], della necessità delle perizie, che era stata anche confermata dalle missive prodotte dall’appellato Gazzè; 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con quattro motivi, illustrati da una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo [« Violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost. e art. 2697 c.c. nonché artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che «resta indimostrato, nonostante gli accertamenti tecnici compiuti in primo grado, il fatto che il progetto non fosse assentibile dall’ente territoriale», per l’erronea applicazione della regola del riparto dell’onere probatorio in quanto spettava all’arch. Gazzè, che aveva agito per il pagamento del compenso per l’attività professionale prestata, testualmente (cfr. pag. 8 del ricorso) «dimostrare la compatibilità del contratto al raggiungimento dello scopo»; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. per la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4/05/2023, n. 11671) [«l’]art. 2697c.c. […] viene in considerazione solo nell ’ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013)». A proposito delle censure di cui agli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., è il caso di ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U.,05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass.20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i] n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “ prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione», e, ancora «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass.11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass.03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173); 1.3. nella fattispecie concreta, la Corted’appello, senza ledere la regola sul riparto dell’onere della prova e senza discostarsi dai precetti degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., ha valutato le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado ( in particolare: la c.t.u., le produzioni documentali e l’ interrogatorio formale degli appellanti ) e, con un apprezzamento logicamente motivato, incensurabile in cassazione, ha concluso che l’attività di progettazione commissionata dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] all’arch. Gazzè si era interrotta a causa dell’inerzia dei committenti, i quali, nello specifico,avevano omesso di procurarsi le relazioni di un geologo e di un agronomo da trasmettere all’autorità amministrativa; 2. con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1362, 1363, 1366 e 1418 c.c., insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali»], i ricorrenti censurano l’errore di diritto, l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha omesso di dichiarare la nullità del contratto concluso dalle parti per impossibilità dell’oggetto e ha stabilito che la concessione non era stata ottenuta poiché il procedimento amministrativo si era interrotto per fatto imputabile ai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], mentre le risultanze istruttorie (tra le quali assumeva rilevo la lettera del Comune di Fiumicino del 27/01/2010, versata in atti), dimostravano che la Regione Lazio non avrebbe potuto attestare la conformità urbanistica del progetto presentato dagli interessati, in quanto il piano regolatore generale del Comune di Fiumicino, all’epoca dei fatti , era soltanto adottato e non approvato nei termini di legge; 2.1.il motivo è inammissibile; 2.2. le censur e ivi veicolat e (violazione di legge, insufficiente motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo), mirano a un nuovo esame del merito della causa e offrono una diversa interpretazione delle prove assunte nel giudizio di merito che, nell’ottica deiricorrenti , attesterebbero che il contratto di prestazione professionale concluso dalle parti era nullo, per impossibilità dell’oggetto,in quanto la progettazione commissionata all’arch. Gazzè non poteva essere assentita non essendo ancora stato approvato il piano regolatore generale. Non c’è dubbio che alla Corte di legittimità non possa essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass.07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023, n. 16781); 3. con il terzo motivo [« Nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»], i ricorrenti censurano la carenza di motivazione della sentenza impugnata che non indicherebbe con chiarezza la propria ratio decidendi; 3.1. il motivo è inammissibile; 3.2. in tema di ricorso per cassazione, si verifica l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. , con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art . 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., quando la sentenza di appello « conferma la decisione di primo grado» e risult a « fondata sulle stesse ragioni » , inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (c.d. “doppia conforme”). Nella specie, iricorrenti non indicano, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023). Essi adottano una diversa linea difensiva: per non incorrere nella prevedibile applicazione della regola della doppia conforme, invocano la circostanza che la Corte d’appello avrebbe espresso dissenso rispetto alla decisione di primo gradocirca la novità o meno della richiesta dei convenuti di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Osserva il Collegio che, al contrario di quanto affermano i ricorrenti, le decisioni dei gradi di merito collimano e si fondano sulle medesime circostanze di fatto ( il che giustifica l’applicazione , nel presente giudizio di cassazione, della preclusione sancita dall’art. 348-ter, cod. proc. civ.); inoltre, le pronunce di merito hanno diversamente risolto (non una quaestio facti, ma) una quaestio iuris , poiché la Corte d’appello ha reputato infondata la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, la quale, invece, ad avviso del Tribunale,era tardiva e , perciò , inammissibile; 4. con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia su domanda processuale; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1367, 1325 e 1418 c.c. (su interpretazione contrattuale) e 1453, 1454, 1455 c.c. (su risoluzione per inadempimento)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha omesso di statuire sulla loro domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, proposta in entrambi i gradi di merito; 4.1. il motivo è infondato; 4.2. la Corte di merito, nel rigettare l’appello, ha implicitamente respinto la domanda di risoluzione del contratto proposta dagli appellanti. Come notato in precedenza (cfr. punto 4 del “Rilevato che”), la sentenza impugnata dà conto delle ragioni della ravvisata infondatezza della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta dagli appellanti, laddove, nella sostanza, afferma che l ’attività di pro gettazione predisposta dal professionista non ha avuto esito a causa dell’inerzia del committenti; 5. in conclusione, il ricorso èrigettato; 6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600 ,00, a titolo di compenso, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore imp