Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33463/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte Sei. 0,1; SASSAR.1/4 d'appello di Cagliari del 28/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Sassari ad esito di giudizio abbreviato in data 21/01/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (agli art. 628 cod. pen.) e B) (artt. 582 e 583 cod. pen.).

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il motivo è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di doglianze già dedotte con l'atto d'appello e vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

Inoltre, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv, 236191; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214873; Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998, Rv. 212187; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279).

In particolare, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto sulla scorta degli esiti delle indagini diagnostiche effettuate dalla specialista a ciò incaricata, ritenuti attendibili e condivisibili nonché sufficienti a fondare la decisione in ordine all'imputabilità del soggetto agente, dunque rilevando la superfluità una ulteriore perizia sul punto (pag. 5 della pronuncia impugnata).

1.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione ed alla sussunzione della condotta nella fattispecie di rapina.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di qualificazione giuridica del fatto e di colpevolezza del prevenuto per il delitto di rapina.

In particolare, i giudici di merito hanno rilevato l'idoneità della condotta ad integrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, valorizzando peraltro le circostanze del caso concreto ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere del soggetto agente.

In tal senso, stante il riconoscimento del vizio parziale di mente (e non totale come vorrebbe la difesa) determinato dallo stato di alterazione psicologica del prevenuto, i giudici di merito hanno ritenuto provata la realizzazione della condotta violenta strumentale all'impossessamento della cosa mobile e finalizzata al profitto da questo derivante (pag. 10 della sentenza impugnata).

Parimenti, deve dichiararsi manifestamente infondata la doglianza con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto la pronuncia oggetto di gravame risulta corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato l'adeguatezza della pena irrogata dal giudice di primo grado rispetto alla gravità del fatto, anche alla luce delle modalità della condotta, connotata da "notevole violenza e da modalità predatorie", nonché dalla pericolosità sociale del soggetto agente, in quanto gravato da numerosi e specifici precedenti penali (pag. 10 della sentenza impugnata), e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo di motivazione gravante sul giudice di merito in ordine alla richiesta di applicazione di circostanze attenuanti e/o di attenuazione del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilg ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte Sei. 0,1; SASSAR.1/4 d'appello di Cagliari del 28/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Sassari ad esito di giudizio abbreviato in data 21/01/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (agli art. 628 cod. pen.) e B) (artt. 582 e 583 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il motivo è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di doglianze già dedotte con l'atto d'appello e vagliate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Inoltre, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv, 236191; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214873; Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998, Rv. 212187; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279). In particolare, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto sulla scorta degli esiti delle indagini diagnostiche effettuate dalla specialista a ciò incaricata, ritenuti attendibili e condivisibili nonché sufficienti a fondare la decisione in ordine all'imputabilità del soggetto agente, dunque rilevando la superfluità una ulteriore perizia sul punto (pag. 5 della pronuncia impugnata). 1.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione ed alla sussunzione della condotta nella fattispecie di rapina. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di qualificazione giuridica del fatto e di colpevolezza del prevenuto per il delitto di rapina. In particolare, i giudici di merito hanno rilevato l'idoneità della condotta ad integrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, valorizzando peraltro le circostanze del caso concreto ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e di volere del soggetto agente. In tal senso, stante il riconoscimento del vizio parziale di mente (e non totale come vorrebbe la difesa) determinato dallo stato di alterazione psicologica del prevenuto, i giudici di merito hanno ritenuto provata la realizzazione della condotta violenta strumentale all'impossessamento della cosa mobile e finalizzata al profitto da questo derivante (pag. 10 della sentenza impugnata). Parimenti, deve dichiararsi manifestamente infondata la doglianza con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto la pronuncia oggetto di gravame risulta corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato l'adeguatezza della pena irrogata dal giudice di primo grado rispetto alla gravità del fatto, anche alla luce delle modalità della condotta, connotata da "notevole violenza e da modalità predatorie", nonché dalla pericolosità sociale del soggetto agente, in quanto gravato da numerosi e specifici precedenti penali (pag. 10 della sentenza impugnata), e tanto basta a ritenere assolto l'obbligo di motivazione gravante sul giudice di merito in ordine alla richiesta di applicazione di circostanze attenuanti e/o di attenuazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilg ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore del
Sentenza Cassazione n. 33463/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris