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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 28292/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati ricorrenti, nonché, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., del coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 maggio 2022 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha rideterminato in otto anni — in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 28 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] — la durata delle sanzioni accessorie, applicate ai predetti imputati, condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta, dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono, con separati atti e con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsi per cassazione articolati, rispettivamente, su tre e cinque motivi, in parte comuni.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello applicato le sanzioni accessorie in difformità dall'accordo raggiunto, nel primo giudizio di appello, con il Procuratore generale e ratificato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello, che nulla prevedeva sul punto.

Con il secondo motivo, la Golinelli eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello applicato le sanzioni accessorie a dispetto del fatto che ella ha patteggiato una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione.

Con il terzo motivo (secondo, per Persiano), la Golinelli deduce violazione di legge per avere la Corte di appello fissato la durata delle pene accessorie in misura superiore a quella della pena principale, così trasgredendo alla regola stabilita dall'art. 37 cod. pen..

Con il quarto motivo, la Golinelli eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione addebitando alla Corte di appello di avere omesso di precisare che la sospensione condizionale della pena principale, disposta nei suoi confronti, si estende, ai sensi dell'art. 166, primo comma, cod. pen., a quelle accessorie.

Con il quinto motivo (terzo, per Persiano), i ricorrenti lamentano violazione di legge sul rilievo che il giudice del rinvio, fissando in otto anni la durata, per tutti gli imputati, delle sanzioni accessorie, ha omesso di tener conto del contributo arrecato da ciascuno di loro ai commessi reati e, in generale, di tutti i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed è, per tale via, pervenuto ad una quantificazione eccessiva della durata delle pene, che avrebbero dovuto essere, invece, adeguatamente individualizzate.3.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 6 marzo 2023, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati ricorrenti, nonché, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., del coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto afferente ad un tema — l'assenza, nell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., di ogni riferimento alle sanzioni accessorie — precluso perché non introdotto con il ricorso per cassazione proposto avverso la prima sentenza di appello e, comunque, estraneo al giudizio di rinvio, il cui oggetto è stato espressamente circoscritto, con la sentenza di annullamento, «alla durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fa Il.».

2. Il secondo motivo, proposto dalla sola Golinelli, è manifestamente infondato, perché postula l'estensione al concordato in appello — non prevista nel vigente sistema normativo — della disciplina in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Valgono, d'altro canto, anche con riferimento a tale doglianza le considerazioni sopra svolte in punto di preclusione alla proposizione, in sede di rinvio, di motivi non sollevati con l'originario ricorso per cassazione né ricompresi nel perimetro cognitivo del giudice del rinvio.

3. Il terzo motivo (secondo, per Persiano), con il quale si assume che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, la durata delle sanzioni accessorie deve essere parificata a quella della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen. — secondo cui «Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta» — trova smentita nell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo consesso più autorevole, ha chiarito che «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01).4.

Il quarto motivo, articolato dalla sola Golinelli, attiene all'estensione alle sanzioni accessorie della sospensione condizionale della pena principale, ovvero ad un effetto che, anche nel silenzio del giudice di merito, consegue ex lege alla previsione dell'art. 166, primo comma, cod. pen..

5. Il quinto motivo è, invece, fondato.

Con la sentenza di annullamento della prima decisione di appello, la Quinta sezione di questa Corte ha, infatti, demandato al giudice del rinvio il compito di fissare — una volta venuta meno, in conseguenza dell'intervento della Corte costituzionale, la determinazione in dieci anni della durata delle sanzioni accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — il periodo di loro applicazione.

Al riguardo, ha osservato che «la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, resta assegnata alla discrezionalità del giudice del merito; con la conseguenza per cui, in presenza di una forbice edittale particolarmente ampia, quanto più ci si discosti dal minimo edittale, tanto più è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (V.

Sez. 5, P4- n. 35100 del 27/06/2019, Torre, 276932), valutati ed apprezzati tenendo conto della specifica funzione delle pene accessorie fallimentari, come esplicitamente declinate nella sentenza della Consulta richiamata».

Significativo si palesa, a quest'ultimo proposito, il riferimento alla peculiarità della funzioni delle pene accessorie fallimentari che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, perseguono lo scopo di estendere nel tempo l'effetto di prevenzione speciale negativa già esplicato dall'esecuzione della pena detentiva, oltre che di conferire maggiore capacità deterrente all'incriminazione, e si connotano, pertanto, perché marcatamente orientate alla prevenzione speciale negativa, imperniata sull'interdizione del condannato da quelle attività che gli hanno fornito l'occasione per commettere gravi reati, sì da giustificare una durata di regola maggiore rispetto a quella della pena detentiva concretamente inflitta.

A questo proposito, è utile rammentare, con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 24587 del 30/04/2021, Condemi, non massimata), che: - «in tema di pene accessorie fallimentari, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 222/2018, la durata deve essere determinata sulla scorta del criterio finalistico della special- prevenzione negativa, valorizzando i criteri fattuali sanciti dall'art. 133 cod. pen. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari, avendo riguardo, sotto il profilo della gravità del reato, a: 1) le modalità dei fatti (ad es., commissione di fatti di bancarotta patrimoniale, mediante complesse operazioni infragruppo, o fittizi svuotamenti societari, o articolate operazioni di frodi fiscali); 2) la gravità del danno o del pericolo cagionato (entità del depauperamento, numero dei creditori coinvolti, ecc.); 3) l'intensità del dolo, anch'essa desumibile dalle modalità dei fatti, e dalla insidiosità delle condotte; e, sotto il profilo della capacità a delinquere del colpevole, soprattutto con riferimento alla funzione di estromissione dalle attività economiche che hanno consentito la commissione di reati di bancarotta, al criterio dei precedenti penali e giudiziari, che, nell'ottica di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio accessorio, diretto ad interdire comportamenti economici pericolosi, deve essere valutato in quanto espressivo di una capacità a delinquere 'specifica', attinente allo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali, e, dunque, alla funzione interdittiva coessenziale alle pene accessorie fallimentari» - «ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione special-preventiva della pena, con un onere motivazionale maggiore, nel caso di significativa divaricazione nel trattamento sanzionatorío complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo».

5.1. Nel caso di specie, il giudice del rinvio non si è mosso in sintonia con i descritti canoni ermeneutici, che, pure, ha, in esordio, espressamente richiamato.

Dopo avere evocato l'elevata offensività degli illeciti cui gli odierni ricorrenti — quali «teste di legno» pronte, su impulso del deus ex machina [OSCURATO:PERSONA], ad assumere incarichi in società dissestate, che venivano svuotate, attraverso il distorto utilizzo dell'istituto del trust, a vantaggio dei precedenti amministratori e dello stesso Baldini ed in pregiudizio del ceto creditorio — hanno cooperato, mostrando «la mancanza di ogni scrupolo ed una assoluta spregiudicatezza, utilizzando la struttura societaria per fini illeciti e dimostrando la più assoluta indifferenza per gli interessi economici altrui e della collettività tutta», ha osservato che «Ai fini della determinazione della misura, deve infine tenersi conto come tutti gli imputati siano responsabili di plurimi reati di bancarotta, hanno a loro carico diversi reati commessi nella gestione dell'impresa e l'ingente stato passivo della società pari a circa 2 milioni di euro in gran parte costituito da debiti verso l'erario».

Così facendo, ha equiparato situazioni, con ogni evidenza, differenti, omettendo di tener conto del più circoscritto apporto arrecato dagli odierni ricorrenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha assunto oltre cento incarichi di amministratore e trustee, e, vieppiù, della concreta commisurazione della pena principale, frutto della concessione, in favore sia di Persiano che della Golinelli, delle circostanze attenuanti generiche e contenuta, per la seconda, in termini tali da consentire la sospensione condizionale, portato, a sua volta, di una favorevole prognosi sul suo futuro comportamento.

La Corte di appello è, dunque, venuta meno all'obbligo di spiegare perché, nella cornice delineata, a Persiano e Golinelli debba essere applicata una sanzione accessoria destinata a protrarsi per un tempo largamente superiore a quello delle pene principali loro irrogate e, per di più, prossima al massimo di legge: valutazione che, come sopra indicato, avrebbe dovuto costituire — tanto più in ragione dell'entità delle sanzioni e della non coincidenza delle pene principali loro rispettivamente inflitte — il risultato della ponderata valutazione di tutti i criteri, oggettivi e soggettivi, previsti all'art. 133 cod. pen..

6. Le precedenti considerazioni impongono, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio, libero nell'esito ma ossequioso dei principi esposti.

Non merita, invece, accoglimento la richiesta, formulata dal Procuratore generale, di estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., dell'annullamento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha vagliato sul postulato dell'avere detto imputato svolto un ruolo di maggiore rilievo rispetto agli odierni ricorrenti, concretatosi nell'assunzione dell'enorme numero di incarichi cui si è sopra fatto cenno e tale da giustificare l'applicazione di una più elevata pena principale, ciò che induce a ritenere che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Golinelli sia fondata, almeno in parte, su motivi esclusivamente pers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati ricorrenti, nonché, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., del coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha rideterminato in otto anni — in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 28 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] — la durata delle sanzioni accessorie, applicate ai predetti imputati, condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta, dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono, con separati atti e con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsi per cassazione articolati, rispettivamente, su tre e cinque motivi, in parte comuni. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello applicato le sanzioni accessorie in difformità dall'accordo raggiunto, nel primo giudizio di appello, con il Procuratore generale e ratificato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello, che nulla prevedeva sul punto. Con il secondo motivo, la Golinelli eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello applicato le sanzioni accessorie a dispetto del fatto che ella ha patteggiato una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione. Con il terzo motivo (secondo, per Persiano), la Golinelli deduce violazione di legge per avere la Corte di appello fissato la durata delle pene accessorie in misura superiore a quella della pena principale, così trasgredendo alla regola stabilita dall'art. 37 cod. pen.. Con il quarto motivo, la Golinelli eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione addebitando alla Corte di appello di avere omesso di precisare che la sospensione condizionale della pena principale, disposta nei suoi confronti, si estende, ai sensi dell'art. 166, primo comma, cod. pen., a quelle accessorie. Con il quinto motivo (terzo, per Persiano), i ricorrenti lamentano violazione di legge sul rilievo che il giudice del rinvio, fissando in otto anni la durata, per tutti gli imputati, delle sanzioni accessorie, ha omesso di tener conto del contributo arrecato da ciascuno di loro ai commessi reati e, in generale, di tutti i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. ed è, per tale via, pervenuto ad una quantificazione eccessiva della durata delle pene, che avrebbero dovuto essere, invece, adeguatamente individualizzate.3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 6 marzo 2023, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati ricorrenti, nonché, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., del coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto afferente ad un tema — l'assenza, nell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., di ogni riferimento alle sanzioni accessorie — precluso perché non introdotto con il ricorso per cassazione proposto avverso la prima sentenza di appello e, comunque, estraneo al giudizio di rinvio, il cui oggetto è stato espressamente circoscritto, con la sentenza di annullamento, «alla durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fa Il.». 2. Il secondo motivo, proposto dalla sola Golinelli, è manifestamente infondato, perché postula l'estensione al concordato in appello — non prevista nel vigente sistema normativo — della disciplina in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Valgono, d'altro canto, anche con riferimento a tale doglianza le considerazioni sopra svolte in punto di preclusione alla proposizione, in sede di rinvio, di motivi non sollevati con l'originario ricorso per cassazione né ricompresi nel perimetro cognitivo del giudice del rinvio. 3. Il terzo motivo (secondo, per Persiano), con il quale si assume che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, la durata delle sanzioni accessorie deve essere parificata a quella della pena principale, ai sensi dell'art. 37 cod. pen. — secondo cui «Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta» — trova smentita nell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo consesso più autorevole, ha chiarito che «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01).4. Il quarto motivo, articolato dalla sola Golinelli, attiene all'estensione alle sanzioni accessorie della sospensione condizionale della pena principale, ovvero ad un effetto che, anche nel silenzio del giudice di merito, consegue ex lege alla previsione dell'art. 166, primo comma, cod. pen.. 5. Il quinto motivo è, invece, fondato. Con la sentenza di annullamento della prima decisione di appello, la Quinta sezione di questa Corte ha, infatti, demandato al giudice del rinvio il compito di fissare — una volta venuta meno, in conseguenza dell'intervento della Corte costituzionale, la determinazione in dieci anni della durata delle sanzioni accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — il periodo di loro applicazione. Al riguardo, ha osservato che «la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, resta assegnata alla discrezionalità del giudice del merito; con la conseguenza per cui, in presenza di una forbice edittale particolarmente ampia, quanto più ci si discosti dal minimo edittale, tanto più è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (V. Sez. 5, P4- n. 35100 del 27/06/2019, Torre, 276932), valutati ed apprezzati tenendo conto della specifica funzione delle pene accessorie fallimentari, come esplicitamente declinate nella sentenza della Consulta richiamata». Significativo si palesa, a quest'ultimo proposito, il riferimento alla peculiarità della funzioni delle pene accessorie fallimentari che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, perseguono lo scopo di estendere nel tempo l'effetto di prevenzione speciale negativa già esplicato dall'esecuzione della pena detentiva, oltre che di conferire maggiore capacità deterrente all'incriminazione, e si connotano, pertanto, perché marcatamente orientate alla prevenzione speciale negativa, imperniata sull'interdizione del condannato da quelle attività che gli hanno fornito l'occasione per commettere gravi reati, sì da giustificare una durata di regola maggiore rispetto a quella della pena detentiva concretamente inflitta. A questo proposito, è utile rammentare, con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 24587 del 30/04/2021, Condemi, non massimata), che: - «in tema di pene accessorie fallimentari, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 222/2018, la durata deve essere determinata sulla scorta del criterio finalistico della special- prevenzione negativa, valorizzando i criteri fattuali sanciti dall'art. 133 cod. pen. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 cod. pen., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari, avendo riguardo, sotto il profilo della gravità del reato, a: 1) le modalità dei fatti (ad es., commissione di fatti di bancarotta patrimoniale, mediante complesse operazioni infragruppo, o fittizi svuotamenti societari, o articolate operazioni di frodi fiscali); 2) la gravità del danno o del pericolo cagionato (entità del depauperamento, numero dei creditori coinvolti, ecc.); 3) l'intensità del dolo, anch'essa desumibile dalle modalità dei fatti, e dalla insidiosità delle condotte; e, sotto il profilo della capacità a delinquere del colpevole, soprattutto con riferimento alla funzione di estromissione dalle attività economiche che hanno consentito la commissione di reati di bancarotta, al criterio dei precedenti penali e giudiziari, che, nell'ottica di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio accessorio, diretto ad interdire comportamenti economici pericolosi, deve essere valutato in quanto espressivo di una capacità a delinquere 'specifica', attinente allo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali, e, dunque, alla funzione interdittiva coessenziale alle pene accessorie fallimentari» - «ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione special-preventiva della pena, con un onere motivazionale maggiore, nel caso di significativa divaricazione nel trattamento sanzionatorío complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo». 5.1. Nel caso di specie, il giudice del rinvio non si è mosso in sintonia con i descritti canoni ermeneutici, che, pure, ha, in esordio, espressamente richiamato. Dopo avere evocato l'elevata offensività degli illeciti cui gli odierni ricorrenti — quali «teste di legno» pronte, su impulso del deus ex machina [OSCURATO:PERSONA], ad assumere incarichi in società dissestate, che venivano svuotate, attraverso il distorto utilizzo dell'istituto del trust, a vantaggio dei precedenti amministratori e dello stesso Baldini ed in pregiudizio del ceto creditorio — hanno cooperato, mostrando «la mancanza di ogni scrupolo ed una assoluta spregiudicatezza, utilizzando la struttura societaria per fini illeciti e dimostrando la più assoluta indifferenza per gli interessi economici altrui e della collettività tutta», ha osservato che «Ai fini della determinazione della misura, deve infine tenersi conto come tutti gli imputati siano responsabili di plurimi reati di bancarotta, hanno a loro carico diversi reati commessi nella gestione dell'impresa e l'ingente stato passivo della società pari a circa 2 milioni di euro in gran parte costituito da debiti verso l'erario». Così facendo, ha equiparato situazioni, con ogni evidenza, differenti, omettendo di tener conto del più circoscritto apporto arrecato dagli odierni ricorrenti rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha assunto oltre cento incarichi di amministratore e trustee, e, vieppiù, della concreta commisurazione della pena principale, frutto della concessione, in favore sia di Persiano che della Golinelli, delle circostanze attenuanti generiche e contenuta, per la seconda, in termini tali da consentire la sospensione condizionale, portato, a sua volta, di una favorevole prognosi sul suo futuro comportamento. La Corte di appello è, dunque, venuta meno all'obbligo di spiegare perché, nella cornice delineata, a Persiano e Golinelli debba essere applicata una sanzione accessoria destinata a protrarsi per un tempo largamente superiore a quello delle pene principali loro irrogate e, per di più, prossima al massimo di legge: valutazione che, come sopra indicato, avrebbe dovuto costituire — tanto più in ragione dell'entità delle sanzioni e della non coincidenza delle pene principali loro rispettivamente inflitte — il risultato della ponderata valutazione di tutti i criteri, oggettivi e soggettivi, previsti all'art. 133 cod. pen.. 6. Le precedenti considerazioni impongono, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio, libero nell'esito ma ossequioso dei principi esposti. Non merita, invece, accoglimento la richiesta, formulata dal Procuratore generale, di estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., dell'annullamento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha vagliato sul postulato dell'avere detto imputato svolto un ruolo di maggiore rilievo rispetto agli odierni ricorrenti, concretatosi nell'assunzione dell'enorme numero di incarichi cui si è sopra fatto cenno e tale da giustificare l'applicazione di una più elevata pena principale, ciò che induce a ritenere che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Golinelli sia fondata, almeno in parte, su motivi esclusivamente pers