CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/12/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure generiche e meramente assertive della esistenza del vizio di violazione di legge - sulla configurabilità del reato- e vizio di motivazione che, invece, la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e giuridicamente ineccepibile nella ricostruzione della condotta fraudolenta posta in essere dall'imputato, al fine di sottrarsi alla procedura di esecuzione avviata nei suoi confronti dalla ex moglie, trasferendo, simulatamente, la propria residenza in luogo diverso onde non consentire il pignoramento; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]