CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblici ufficiali posto in essere in concorso, si rivela generico in quanto privo di una effettiva critica rivolta alla decisione non essendo tale la manifestamente infondata censura a mente della quale la Corte di appello avrebbe dovuto rendere una motivazione rafforzata in ragione dell'esito assolutorio che avrebbe riguardato altro soggetto corresponsabile in altro separato procedimento svoltosi con rito abbreviato; che, invero, inconferente risulta il distinto esito afferente a procedimento che si è svolto senza aver preso in esame le dichiarazioni testimoniali dei pubblici ufficiali parti offese che hanno rappresentato in quello sottoposto al vaglio di questa Corte, come messo in evidenza dalla Corte di appello, le condotte violente tese ad evitare l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] colto nella flagranza di reato mentre cedeva reiteratamente sostanza stupefacente nel quartiere di Ballarò di Palermo; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il