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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 1987

Cassazione n. 00950/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1987 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 10 ottobre 2017 al 25 ottobre 2017 per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen. ed altro (6 rapine commesse in Palermo tra il 28 aprile 2017 e il 25 maggio 2017).

In relazione a tali addebiti il Nascioli era assolto con sentenza del Tribunale di Palermo del 30 giugno 2020, irrevocabile il 30 novembre 2020, per la mancanza di riscontri individualizzanti alla chiamata di correo effettuata da [OSCURATO:PERSONA].

Indi, la Corte territoriale, quale giudice della riparazione, non ha riconosciuto l'indennizzo previsto per l'ingiusta detenzione, avendo rilevato la sussistenza di profili di colpa grave a carico del Nascioli ostativi al riconoscimento di tale diritto.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen..

Si deduce che la sussistenza di contatti col Battaglia e il generico e contraddittorio del Nascioli ai fatti di causa nel corso di una conversazione intercettata non potevano consentire di individuare profili di colpa a carico.

Nell'ordinanza impugnata sono state erroneamente valutate vicende risalenti ad epoca anteriore a quella di commissione dei reati de quo, senza valutare il compor- tamento del Nascioli successivo all'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Va premesso che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che ne definisce il giudizio è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costi- tuendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la ripara- zione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, va- lutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'idquodplerumque accidít secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regola- menti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma pre- vedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034).

Integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411).

Le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento grave- mente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, PG C/Denaro, Rv. 282565).

Le Sezioni Unite hanno affermato altresì che il giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA]- legio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'in- giusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'an- tinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o grave- mente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'i- stituto (Sez.

U, n. 51779 del 2013 cit.).

E' stato altresì affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, An- tognetti, Rv. 259212-3) e più in generale se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti possono dare luogo ad un comporta- mento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 4, n. 48574 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 258092; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pi- stono, Rv. 260397).

2. Tanto premesso sui principi operanti in materia, la Corte territoriale, con mo- tivazione del tutto logica e coerente con le emergenze processuali e coi principi giu- risprudenziali sopra riportati, ha riconosciuto la colpa grave del Nascioli ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione sulla base dei seguenti elementi: A) l'assidua frequentazione del Battaglia, reo confesso e chiamante in correità, in orari notturni compatibili con quelli di commissione delle sei rapine contestate, come emerso dai servizi di appostamento della P.G.; B) il contenuto della conversazione intercettata in data 9 luglio 2017, nel corso della quale il Nascioli parlava espressamente del proprio coinvolgimento nei fatti di causa.

Il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, sottraendosi ad uno specifico confronto coi plurimi profili di colpa sopra evidenziati e limitandosi a ribadire esclusivamente la propria tesi difensiva.

In proposito, quanto al profilo sub lett.

A) il ricorrente non fornisce spiegazioni sulla natura del rapporto o sulle ragioni della presunta infondatezza della chiamata in correità, limitandosi ad evidenziare la risalenza dei contatti col Battaglia ad epoca anteriore ai reati contestati.

Inoltre, con riferimento al punto sub lett.

B), trattandosi di un fatto particolar- mente significativo - ammissione extraprocessuale del proprio coinvolgimento nella vicenda - il Nascioli non si sarebbe dovuto limitare ad una generica contestazione sul punto, bensì avrebbe dovuto ripercorrere il contenuto di tale conversazione e confu- tarne il significato attribuito dalla Corte territoriale, allegando la trascrizione del col- loquio, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1987 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la do- manda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 10 ottobre 2017 al 25 ottobre 2017 per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen. ed altro (6 rapine commesse in Palermo tra il 28 aprile 2017 e il 25 maggio 2017). In relazione a tali addebiti il Nascioli era assolto con sentenza del Tribunale di Palermo del 30 giugno 2020, irrevocabile il 30 novembre 2020, per la mancanza di riscontri individualizzanti alla chiamata di correo effettuata da [OSCURATO:PERSONA]. Indi, la Corte territoriale, quale giudice della riparazione, non ha riconosciuto l'indennizzo previsto per l'ingiusta detenzione, avendo rilevato la sussistenza di profili di colpa grave a carico del Nascioli ostativi al riconoscimento di tale diritto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che la sussistenza di contatti col Battaglia e il generico e contraddittorio del Nascioli ai fatti di causa nel corso di una conversazione intercettata non potevano consentire di individuare profili di colpa a carico. Nell'ordinanza impugnata sono state erroneamente valutate vicende risalenti ad epoca anteriore a quella di commissione dei reati de quo, senza valutare il compor- tamento del Nascioli successivo all'applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che ne definisce il giudizio è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costi- tuendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la ripara- zione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, va- lutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'idquodplerumque accidít secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Poiché la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regola- menti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma pre- vedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034). Integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). Le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento grave- mente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, PG C/Denaro, Rv. 282565). Le Sezioni Unite hanno affermato altresì che il giudice, nell'accertare la sussi- stenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa ripara- zione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia caute- lare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successi- vamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA]- legio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'in- giusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'an- tinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o grave- mente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'i- stituto (Sez. U, n. 51779 del 2013 cit.). E' stato altresì affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, An- tognetti, Rv. 259212-3) e più in generale se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti possono dare luogo ad un comporta- mento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 4, n. 48574 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 258092; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pi- stono, Rv. 260397). 2. Tanto premesso sui principi operanti in materia, la Corte territoriale, con mo- tivazione del tutto logica e coerente con le emergenze processuali e coi principi giu- risprudenziali sopra riportati, ha riconosciuto la colpa grave del Nascioli ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione sulla base dei seguenti elementi: A) l'assidua frequentazione del Battaglia, reo confesso e chiamante in correità, in orari notturni compatibili con quelli di commissione delle sei rapine contestate, come emerso dai servizi di appostamento della P.G.; B) il contenuto della conversazione intercettata in data 9 luglio 2017, nel corso della quale il Nascioli parlava espressamente del proprio coinvolgimento nei fatti di causa. Il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, sottraendosi ad uno specifico confronto coi plurimi profili di colpa sopra evidenziati e limitandosi a ribadire esclusivamente la propria tesi difensiva. In proposito, quanto al profilo sub lett. A) il ricorrente non fornisce spiegazioni sulla natura del rapporto o sulle ragioni della presunta infondatezza della chiamata in correità, limitandosi ad evidenziare la risalenza dei contatti col Battaglia ad epoca anteriore ai reati contestati. Inoltre, con riferimento al punto sub lett. B), trattandosi di un fatto particolar- mente significativo - ammissione extraprocessuale del proprio coinvolgimento nella vicenda - il Nascioli non si sarebbe dovuto limitare ad una generica contestazione sul punto, bensì avrebbe dovuto ripercorrere il contenuto di tale conversazione e confu- tarne il significato attribuito dalla Corte territoriale, allegando la trascrizione del col- loquio, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna
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