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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 05173/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19216/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale della Spezia R.G. 1165/2019 depositata il 05/06/2020rep. 463/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, il ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva difeso [OSCURATO:PERSONA] in una causa di divisione giudiziale, promossa nel 1999 innanzi al Tribunale della Spezia da [OSCURATO:PERSONA], fino alla morte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nel 2011.

Il giudizio veniva interrotto e riassunto e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito nell’interesse della vedova [OSCURATO:PERSONA], coerede per la quota di un terzo, in favore della quale era stato nominato un amministratore di sostegno, in forza di autorizzazione del giudice tutelare del 17.4.2012; si era costituito anche per gli altri due eredi. [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito nel giudizio anche per conto dell’eredità giacente della predetta, con il mandato rilasciato dal curatore dell’eredità giacente e autorizzazione del Tribunale.

In corso di causa era pronunciata sentenza parziale n. 266/2013, che disponeva la vendita del compendio immobiliare oggetto della controversia, poi realizzata il 9.5.2017 per il complessivo importo di euro 592.000,00, con successivo riparto del ricavato a mezzo del professionista incaricato.

Pronunciata altresì la sentenza definitiva n. 191/2019, che aveva compensato le spese di lite tra le parti, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese alla [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente il pagamento della parcella relativa all’intera attività difensiva prestata nel giudizio di divisione, con riguardo alla difesa di [OSCURATO:PERSONA], per la quota di un terzo a carico della coerede [OSCURATO:PERSONA], con riguardo poi alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di seguito della sua eredità giacente.

Il Tribunale liquidò l’importo di euro 6.064,24 oltre accessori limitatamente all’attività svolta a favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente, invitando l’avvocato a proporre domanda ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi relativi all’attività prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Di conseguenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato avanti il Tribunale della Spezia il giudizio nei confronti dell’eredità giacente, chiedendo il riconoscimento dei diritti di procuratore ex D.M. n. 127/2004 per l’attività svolta nella vigenza di quel decreto, nonché i compensi professionali liquidati ai sensi del D.M. n. 55/2014 per l’attività terminata in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente, non negando il diritto al compenso del professionista, ma contestando il quantumrichiesto.

Con ordinanza pubblicata il 5.6.2020, il Tribunale della Spezia ha rilevato che «pacificamente al ricorrente è già stato liquidato il compenso relativo all’ultimo segmento di prestazione, quella resa in forza dello specifico mandato ad litem rilasciato dal Curatore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17405/2012, in ordine alla necessità di determinare i compensi professionali secondo i nuovi parametri in caso di liquidazione giudiziale successiva alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, in tutti i casi nei quali a quella data il professionista non avesse completato la propria prestazione.

Quindi, rilevato che la prestazione professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era conclusa con la sentenza definitiva n. 191/2019 e applicato il D.M. 55/2014, determinato il valore della causa in euro 592.000,00 e considerato che l’avvocato aveva difeso i tre eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha determinato in euro 32.935,00 oltre accessori il compenso complessivo per l’intera attività svolta dal difensore nel giudizio di divisione; preso atto che il ricorrente agiva per la sola parte di credito riferibile a [OSCURATO:PERSONA], coerede dell’originario cliente per un terzo, ha riconosciuto in favore del professionista l’importo di euro 10.979,00 oltre accessori in relazione alla quota oggetto di domanda; previa detrazione di quanto già liquidato nell’ambito dell’eredità giacente, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della residua somma di euro 4.914,76 oltre accessori.

Ha compensato le spese di lite. 3.Avverso l’ordinanza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Depositate memorie ex art. 380bis.1 c.p.c. da parte di entrambe le parti, all’esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1722 n. 4 c.c. e degli artt. 3 e 4 D.M. n. 127/2004, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., evidenziando che l’attività professionale era stata svolta sulla base di tre mandati diversi, conferiti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], dall’amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] e dal curatore dell’eredità giacente di quest’ultima.

Rileva che ai sensi dell’art. 3 D.M. n. 127/2004 “nei giudizi iniziati, ma non compiuti, il cliente deve all’avvocato gli onorari e diritti per l’opera svolta sino alla cessazione del rapporto professionale”; aggiunge che, estinguendosi il mandato per effetto della morte del mandante ed essendo deceduto [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, a tale data doveva ritenersi cessato il relativo rapporto professionale, con conseguente diritto dell’avvocato alla liquidazione del compenso sulla base delle norme di cui al predetto decreto ministeriale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1722 n.4 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., formulando analoga doglianza di quella di cui al primo motivo, con riferimento al periodo di assistenza di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo amministratore di sostegno.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo relativo al giudizio in questione, in relazione a quanto previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., non avendo il Tribunale pronunciato sulla particolare complessità in termini di durata e di impegno della causa nella quale era stata svolta l’attività difensiva; ciò, ai fini dell’aumento richiesto dal difensore, attesa la non configurabilità nel caso di specie di “attività sostanzialmente routinaria” nei termini erroneamente eccepiti da parte resistente.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ciò, in quanto sarebbe stato detratto dall’importo riconosciuto per le prestazioni effettuate nell’ambito del complessivo giudizio quello relativo all’attività svolta sulla base del mandato ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], e tanto senza che tale detrazione fosse stata richiesta da alcuna delle parti; prospetta altresì la sproporzione tra quanto liquidato in sede di eredità giacente e l’importo relativo alla fase precedente.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 91 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite con motivazione inesistente. 6.Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente, sia perché non si rileva inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. per le ragioni di seguito esposte, sia perché il ricorso è formulato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c.

7. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei seguenti termini.

L’ordinanza impugnata ha determinato i compensi spettanti al difensore sulla base della tariffa vigente al momento della definizione della causa nella quale l'avvocato aveva svolto l'attività difensiva, individuato come momento nel quale si era conclusa la prestazione del professionista.

In questo modo, l’ordinanza ha ritenuto di dare attuazione alla regola secondo la quale, in tema di spese processuali, i nuovi parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti sono applicabili ogni volta che la liquidazione si riferisca a compenso spettante a professionista che, alla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, non abbia completato la prestazione professionale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, per tutte).

Così facendo , l’ordinanza impugnata non ha considerato che l’attività difensiva, seppure prestata in un unico giudizio, era stata svolta in forza di distinti incarichi successivi, dapprima quelloconferito da [OSCURATO:PERSONA] e cessato con la sua morte; poi , quello conferito dall’amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] e cessato con la morte della medesima; di seguito, quello conferito dal curatore dell’eredità giacente, con riguardo al quale le relative competenze sono state pagate e il professionista non si duole dell’entità del pagamento ricevuto.

Diversamente, rileva la Corte come dal dato del successivo conferimento di distinti incarichi non si possa prescindere, al fine di individuare il momento nel quale il difensore ha maturato il diritto al corrispettivo per l’attività svolta e, di conseguenza, al fine determinare l’entità di tale corrispettivo.

Infatti, è acquisito che l’avvocato svolge la propria opera in forza del contratto di patrocinio, con il quale viene incaricato, secondo lo schema che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/3/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 8/6/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/6/2006, per tutte).

Applicandosi lo schema del mandato, vale la previsione dell’art. 1722 n. 4 cod. civ., secondo la quale il mandato si estingue per la morte del mandante; come si legge in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, pag. 7, la morte del cliente comporta la cessazione del mandato con l’avvocato.

E’ già stato più volte evidenziato dalla Suprema Corte che, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto tra difensore e cliente, anche in caso di morte di quest'ultimo, l’estinzione del rapporto di mandato determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali; ciò, pur non venendo meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite.

Il principio è stato enunciato al fine di individuare la data di decorrenza della prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso, sulla base del dato che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valeree che l’affare si considera terminato non solo nei casi previsti dall’art. 2957 co. 2 c.c., ma anche in tutti le ipotesi in cui viene meno, per qualsiasi causa,il rapporto tra cliente e avvocato (Cass. n. 40626/2021, già citata; Cass., S ez. 3, Sentenza, n. 7281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 965 del 22/4/1964; nello stesso senso, Cass. , Sez. 2, Ordinanza n. 17924 del 22/6/2023, in motivazione,pag. 5 ).

Si tratta di regola che vale anche nella fattispecie e non confligge con i principi, richiamati dal controricorrente, di unitarietà del procedimento in caso di interruzione per morte della parte e susseguente riassunzione del giudizio (Cass., Sez.2, Sentenza n. 21480 del 19/8/2019, per tutte), in quanto tali principi attengono ai profili processuali e non a quelli sostanziali conseguenti all’estinzione del rapporto di mandato.

Quindi, nella fattispecie, dovendosi ancorare il sorgere del diritto al compenso dell’avvocato alla data di estinzione del mandato difensivo per morte del cliente, è necessariamente alla data della morte del primo cliente [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, e perciò alle tariffe forensi di cui al D.M. 8-4-2004 n. 127 vigenti in quel momento, che occorre far riferimento ai fini della quantificazione del compenso medesimo, per l’attività svolta fino a quella data; per l’attività successiva a favore della coerede [OSCURATO:PERSONA], seppure svolta nell’ambito dello stesso processo, per il fatto di essere eseguita in forza di un distinto mandato, le prestazioni devono essere determinate sulla base delle tabelle professionali vigenti nel momento in cui è sorto il relativo diritto al compenso, cioè alla data in cui si è estinto tale secondo mandato, nella vigenza del D.M. 10 - 3 - 2014 n.55.

Non è sostenibile la diversa soluzione adottata dall’ordinanza impugnata, anche in quanto si risolve, in modo prima di tutto illogico, nell’agganciare l’entità del corrispettivo spettante al professionista al dato che, al momento della cessazione di ciascun rapporto di mandato, l’avvocato avesse o meno richiesto e ottenuto il pagamento del corrispettivo già maturato; si tratta, all’evidenza, di mero dato di fatto, in sé del tutto insignificante al fine dell’insorgenza del diritto al pagamento del compenso che, in quanto tale, sussiste nel quantum determinato secondo le disposizioni vigenti nel momento in cui sorge e può essere fatto valere, e perciò al momento della cessazione del mandato.

Però e nel contempo, la determinazione delle spettanze per l’attività svolta in esecuzione dei distinti mandati deve essere eseguita tenendo presente che l’attività professionale è stata svolta nell’ambito di un unico processo; perciò, al fine di evitare qualsiasi illegittima duplicazione delle spettanze del professionista, senza riconoscere a carico di piùclienti il compenso per la medesima attività difensiva. 8.L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento degli altri tre motivi.

Infatti il giudice del rinvio, procedendo nuovamente alla determinazione delle spettanze del difensore, dovrà valutare anche l’entità -pure in termini di complessità- dell’attività svolta in esecuzione dei mandati successivamente conferiti; dovrà altresì considerare il pagamento delle spettanze già eseguito dall’eredità giacente per l’attività svolta in suo favore, verificando a quali attività si riferisse quel pagamento, al fine di escludere qualsiasi duplicazione dei compensi per le medesime attività e perciò al fine di accerta re l’entità del credito da riconoscere al professionista; dovrà nuovamente procedere alla regolamentazione delle spese relative al grado conclusosi con l’ordinanza cassata. 9.In conclusione, l’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale della Spezia in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto.

Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivodi ricorso , assorbiti gli altri ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19216/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale della Spezia R.G. 1165/2019 depositata il 05/06/2020rep. 463/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, il ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva difeso [OSCURATO:PERSONA] in una causa di divisione giudiziale, promossa nel 1999 innanzi al Tribunale della Spezia da [OSCURATO:PERSONA], fino alla morte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nel 2011. Il giudizio veniva interrotto e riassunto e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito nell’interesse della vedova [OSCURATO:PERSONA], coerede per la quota di un terzo, in favore della quale era stato nominato un amministratore di sostegno, in forza di autorizzazione del giudice tutelare del 17.4.2012; si era costituito anche per gli altri due eredi. [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito nel giudizio anche per conto dell’eredità giacente della predetta, con il mandato rilasciato dal curatore dell’eredità giacente e autorizzazione del Tribunale. In corso di causa era pronunciata sentenza parziale n. 266/2013, che disponeva la vendita del compendio immobiliare oggetto della controversia, poi realizzata il 9.5.2017 per il complessivo importo di euro 592.000,00, con successivo riparto del ricavato a mezzo del professionista incaricato. Pronunciata altresì la sentenza definitiva n. 191/2019, che aveva compensato le spese di lite tra le parti, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese alla [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente il pagamento della parcella relativa all’intera attività difensiva prestata nel giudizio di divisione, con riguardo alla difesa di [OSCURATO:PERSONA], per la quota di un terzo a carico della coerede [OSCURATO:PERSONA], con riguardo poi alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di seguito della sua eredità giacente. Il Tribunale liquidò l’importo di euro 6.064,24 oltre accessori limitatamente all’attività svolta a favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente, invitando l’avvocato a proporre domanda ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi relativi all’attività prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Di conseguenza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato avanti il Tribunale della Spezia il giudizio nei confronti dell’eredità giacente, chiedendo il riconoscimento dei diritti di procuratore ex D.M. n. 127/2004 per l’attività svolta nella vigenza di quel decreto, nonché i compensi professionali liquidati ai sensi del D.M. n. 55/2014 per l’attività terminata in epoca successiva alla sua entrata in vigore. Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente, non negando il diritto al compenso del professionista, ma contestando il quantumrichiesto. Con ordinanza pubblicata il 5.6.2020, il Tribunale della Spezia ha rilevato che «pacificamente al ricorrente è già stato liquidato il compenso relativo all’ultimo segmento di prestazione, quella resa in forza dello specifico mandato ad litem rilasciato dal Curatore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]»; ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17405/2012, in ordine alla necessità di determinare i compensi professionali secondo i nuovi parametri in caso di liquidazione giudiziale successiva alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, in tutti i casi nei quali a quella data il professionista non avesse completato la propria prestazione. Quindi, rilevato che la prestazione professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era conclusa con la sentenza definitiva n. 191/2019 e applicato il D.M. 55/2014, determinato il valore della causa in euro 592.000,00 e considerato che l’avvocato aveva difeso i tre eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha determinato in euro 32.935,00 oltre accessori il compenso complessivo per l’intera attività svolta dal difensore nel giudizio di divisione; preso atto che il ricorrente agiva per la sola parte di credito riferibile a [OSCURATO:PERSONA], coerede dell’originario cliente per un terzo, ha riconosciuto in favore del professionista l’importo di euro 10.979,00 oltre accessori in relazione alla quota oggetto di domanda; previa detrazione di quanto già liquidato nell’ambito dell’eredità giacente, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della residua somma di euro 4.914,76 oltre accessori. Ha compensato le spese di lite. 3.Avverso l’ordinanza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Depositate memorie ex art. 380bis.1 c.p.c. da parte di entrambe le parti, all’esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1722 n. 4 c.c. e degli artt. 3 e 4 D.M. n. 127/2004, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., evidenziando che l’attività professionale era stata svolta sulla base di tre mandati diversi, conferiti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], dall’amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] e dal curatore dell’eredità giacente di quest’ultima. Rileva che ai sensi dell’art. 3 D.M. n. 127/2004 “nei giudizi iniziati, ma non compiuti, il cliente deve all’avvocato gli onorari e diritti per l’opera svolta sino alla cessazione del rapporto professionale”; aggiunge che, estinguendosi il mandato per effetto della morte del mandante ed essendo deceduto [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, a tale data doveva ritenersi cessato il relativo rapporto professionale, con conseguente diritto dell’avvocato alla liquidazione del compenso sulla base delle norme di cui al predetto decreto ministeriale. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1722 n.4 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., formulando analoga doglianza di quella di cui al primo motivo, con riferimento al periodo di assistenza di [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo amministratore di sostegno. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo relativo al giudizio in questione, in relazione a quanto previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., non avendo il Tribunale pronunciato sulla particolare complessità in termini di durata e di impegno della causa nella quale era stata svolta l’attività difensiva; ciò, ai fini dell’aumento richiesto dal difensore, attesa la non configurabilità nel caso di specie di “attività sostanzialmente routinaria” nei termini erroneamente eccepiti da parte resistente. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ciò, in quanto sarebbe stato detratto dall’importo riconosciuto per le prestazioni effettuate nell’ambito del complessivo giudizio quello relativo all’attività svolta sulla base del mandato ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], e tanto senza che tale detrazione fosse stata richiesta da alcuna delle parti; prospetta altresì la sproporzione tra quanto liquidato in sede di eredità giacente e l’importo relativo alla fase precedente. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 91 c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale compensato le spese di lite con motivazione inesistente. 6.Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente, sia perché non si rileva inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. per le ragioni di seguito esposte, sia perché il ricorso è formulato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c. 7. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati nei seguenti termini. L’ordinanza impugnata ha determinato i compensi spettanti al difensore sulla base della tariffa vigente al momento della definizione della causa nella quale l'avvocato aveva svolto l'attività difensiva, individuato come momento nel quale si era conclusa la prestazione del professionista. In questo modo, l’ordinanza ha ritenuto di dare attuazione alla regola secondo la quale, in tema di spese processuali, i nuovi parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti sono applicabili ogni volta che la liquidazione si riferisca a compenso spettante a professionista che, alla data di entrata in vigore dei nuovi parametri, non abbia completato la prestazione professionale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, per tutte). Così facendo , l’ordinanza impugnata non ha considerato che l’attività difensiva, seppure prestata in un unico giudizio, era stata svolta in forza di distinti incarichi successivi, dapprima quelloconferito da [OSCURATO:PERSONA] e cessato con la sua morte; poi , quello conferito dall’amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] e cessato con la morte della medesima; di seguito, quello conferito dal curatore dell’eredità giacente, con riguardo al quale le relative competenze sono state pagate e il professionista non si duole dell’entità del pagamento ricevuto. Diversamente, rileva la Corte come dal dato del successivo conferimento di distinti incarichi non si possa prescindere, al fine di individuare il momento nel quale il difensore ha maturato il diritto al corrispettivo per l’attività svolta e, di conseguenza, al fine determinare l’entità di tale corrispettivo. Infatti, è acquisito che l’avvocato svolge la propria opera in forza del contratto di patrocinio, con il quale viene incaricato, secondo lo schema che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/3/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 8/6/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/6/2006, per tutte). Applicandosi lo schema del mandato, vale la previsione dell’art. 1722 n. 4 cod. civ., secondo la quale il mandato si estingue per la morte del mandante; come si legge in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021, pag. 7, la morte del cliente comporta la cessazione del mandato con l’avvocato. E’ già stato più volte evidenziato dalla Suprema Corte che, dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto tra difensore e cliente, anche in caso di morte di quest'ultimo, l’estinzione del rapporto di mandato determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali; ciò, pur non venendo meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite. Il principio è stato enunciato al fine di individuare la data di decorrenza della prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso, sulla base del dato che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valeree che l’affare si considera terminato non solo nei casi previsti dall’art. 2957 co. 2 c.c., ma anche in tutti le ipotesi in cui viene meno, per qualsiasi causa,il rapporto tra cliente e avvocato (Cass. n. 40626/2021, già citata; Cass., S ez. 3, Sentenza, n. 7281 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 965 del 22/4/1964; nello stesso senso, Cass. , Sez. 2, Ordinanza n. 17924 del 22/6/2023, in motivazione,pag. 5 ). Si tratta di regola che vale anche nella fattispecie e non confligge con i principi, richiamati dal controricorrente, di unitarietà del procedimento in caso di interruzione per morte della parte e susseguente riassunzione del giudizio (Cass., Sez.2, Sentenza n. 21480 del 19/8/2019, per tutte), in quanto tali principi attengono ai profili processuali e non a quelli sostanziali conseguenti all’estinzione del rapporto di mandato. Quindi, nella fattispecie, dovendosi ancorare il sorgere del diritto al compenso dell’avvocato alla data di estinzione del mandato difensivo per morte del cliente, è necessariamente alla data della morte del primo cliente [OSCURATO:PERSONA] nel 2011, e perciò alle tariffe forensi di cui al D.M. 8-4-2004 n. 127 vigenti in quel momento, che occorre far riferimento ai fini della quantificazione del compenso medesimo, per l’attività svolta fino a quella data; per l’attività successiva a favore della coerede [OSCURATO:PERSONA], seppure svolta nell’ambito dello stesso processo, per il fatto di essere eseguita in forza di un distinto mandato, le prestazioni devono essere determinate sulla base delle tabelle professionali vigenti nel momento in cui è sorto il relativo diritto al compenso, cioè alla data in cui si è estinto tale secondo mandato, nella vigenza del D.M. 10 - 3 - 2014 n.55. Non è sostenibile la diversa soluzione adottata dall’ordinanza impugnata, anche in quanto si risolve, in modo prima di tutto illogico, nell’agganciare l’entità del corrispettivo spettante al professionista al dato che, al momento della cessazione di ciascun rapporto di mandato, l’avvocato avesse o meno richiesto e ottenuto il pagamento del corrispettivo già maturato; si tratta, all’evidenza, di mero dato di fatto, in sé del tutto insignificante al fine dell’insorgenza del diritto al pagamento del compenso che, in quanto tale, sussiste nel quantum determinato secondo le disposizioni vigenti nel momento in cui sorge e può essere fatto valere, e perciò al momento della cessazione del mandato. Però e nel contempo, la determinazione delle spettanze per l’attività svolta in esecuzione dei distinti mandati deve essere eseguita tenendo presente che l’attività professionale è stata svolta nell’ambito di un unico processo; perciò, al fine di evitare qualsiasi illegittima duplicazione delle spettanze del professionista, senza riconoscere a carico di piùclienti il compenso per la medesima attività difensiva. 8.L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento degli altri tre motivi. Infatti il giudice del rinvio, procedendo nuovamente alla determinazione delle spettanze del difensore, dovrà valutare anche l’entità -pure in termini di complessità- dell’attività svolta in esecuzione dei mandati successivamente conferiti; dovrà altresì considerare il pagamento delle spettanze già eseguito dall’eredità giacente per l’attività svolta in suo favore, verificando a quali attività si riferisse quel pagamento, al fine di escludere qualsiasi duplicazione dei compensi per le medesime attività e perciò al fine di accerta re l’entità del credito da riconoscere al professionista; dovrà nuovamente procedere alla regolamentazione delle spese relative al grado conclusosi con l’ordinanza cassata. 9.In conclusione, l’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale della Spezia in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivodi ricorso , assorbiti gli altri ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa al Tribunale