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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 18961/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12257-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 415/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \, Con atto di citazione notificato il 27.9.2004 [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Francesco, eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Locri, chiedendo che fosse dichiarata la nullità di due contratti di compravendita stipulati il 30.12.1994 ed il 7.3.1996, con i quali il convenuto aveva acquistato la proprietà di alcuni immobili dal dante causa degli attori, nonché la condanna del medesimo al risarcimento in forma specifica.

In subordine, gli attori invocavano la dichiarazione dell'esistenza di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, su alcune particelle oggetto delle compravendite di cui anzidetto, costituita per destinazione del padre di famiglia, e la condanna del Gentile alla cessazione delle molestie e turbative frapposte al libero esercizio del diritto reale.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda.

Il contraddittorio veniva integrato con l'evocazione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito del primo grado, il Tribunale, con sentenza n. 363/2009, rigettava tutte le domande, proposte in via principale ed in subordine, condannando gli attori alle spese del grado.

Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Francesco e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata, n. 415/2016, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia, affidandosi a sei motivi.

Le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Ric. 2017 n. 12257 sez. 52 - ud. 17-05-2022 -2- La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio rileva che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non anche a [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio di merito.

Si impone, pertanto, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con ordine alla parte ricorrente di provvedere, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA].

PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022.

Il Presidente r) (L.

Orilia) - 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12257-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 415/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \, Con atto di citazione notificato il 27.9.2004 [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Francesco, eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Locri, chiedendo che fosse dichiarata la nullità di due contratti di compravendita stipulati il 30.12.1994 ed il 7.3.1996, con i quali il convenuto aveva acquistato la proprietà di alcuni immobili dal dante causa degli attori, nonché la condanna del medesimo al risarcimento in forma specifica. In subordine, gli attori invocavano la dichiarazione dell'esistenza di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, su alcune particelle oggetto delle compravendite di cui anzidetto, costituita per destinazione del padre di famiglia, e la condanna del Gentile alla cessazione delle molestie e turbative frapposte al libero esercizio del diritto reale. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda. Il contraddittorio veniva integrato con l'evocazione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e, all'esito del primo grado, il Tribunale, con sentenza n. 363/2009, rigettava tutte le domande, proposte in via principale ed in subordine, condannando gli attori alle spese del grado. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Antonio e Francesco e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 415/2016, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia, affidandosi a sei motivi. Le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ric. 2017 n. 12257 sez. 52 - ud. 17-05-2022 -2- La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio rileva che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non anche a [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio di merito. Si impone, pertanto, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con ordine alla parte ricorrente di provvedere, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA]. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022. Il Presidente r) (L. Orilia) - 3
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