CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIANCARLO MASCETTI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadei quali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratorecondominiale in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoGIAMPAOLO TORSELLI;-controricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliatoper legge;-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5447/2022,depositata il 06/09/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.La controversia ha origine dalle domande risarcitorie propostedal [OSCURATO:PERSONA] dei Medici di Latina contro il Comune di Latina e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (gestore del [OSCURATO:PERSONA] - SII).[OSCURATO:PERSONA] lamentava frequenti allagamenti dei localiseminterrati dello stabile, verificatisi nell’arco di un ventennio e causatidal malfunzionamento del collettore fognario di via Aspromonte.Secondo il condominio attoreo, la rete fognaria (di tipo “misto”, ovveroadibita sia alle acque nere che alle acque meteoriche) non era in gradodi smaltire i reflui, provocando rigurgiti e tracimazioni nei locali privati.Il Tribunale di Latina con sentenza 2193/2015 dichiarava laresponsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 2051 c.c.sul presupposto che il danno fosse riconducibile alla mancata oinsufficiente manutenzione del sistema (comprese caditoie, griglie ecollettori), di cui la società era stata considerata custode in forza dellaConvenzione di gestione del 2002. [OSCURATO:SOCIETA] veniva pertantocondannata a un risarcimento di circa € 102.150,00 e all’esecuzione diopere di allaccio.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5447/2022,confermava integralmente la decisione, rigettando le tesi di Acqualatinacirca l’esclusione della gestione delle acque meteoriche dai propricompiti istituzionali.2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsola società [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato.Numero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026Hanno resistito con distinti controricorsi sia il Comune di Latinache il [OSCURATO:PERSONA] dei Medici di LatinaPer l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositatomemoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha confermato laresponsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]. per i danni daallagamento subiti dai locali seminterrati del [OSCURATO:PERSONA] dei Medici aLatina. In sintesi, la corte di merito ha individuato la causa degliallagamenti nell’omessa manutenzione ordinaria (ostruzione di caditoiee griglie da parte di fogliame e terra), che aveva provocato il rigurgitodella fognatura; ed ha ritenuto irrilevante la vetustà strutturale dellarete, poiché il gestore, assumendo il controllo degli impianti, aveval’obbligo di garantirne la funzionalità attraverso le riparazioninecessarie. In particolare, la corte: a) ha qualificato [OSCURATO:SOCIETA] comecustode unico della rete fognaria e delle caditoie stradali, in quanto haritenuto che il fondamento della responsabilità risiedeva nel potere digoverno sulla cosa derivante dalla Convenzione di gestione del 2002 edal verbale di consegna degli impianti del 2003, che erano statiaccettati dalla società senza riserve; b) ha argomentato che il ServizioIdrico Integrato (SII), per legge (L. 36/94) e per contratto, comprendeanche la gestione e la manutenzione delle reti di collettamento delleacque meteoriche; c) ha ritenuto accertato in fatto che la rete di viaAspromonte è un “sistema misto”, dove acque reflue e meteoricheconfluiscono indifferenziatamente; pertanto, ha ritenuto unasuddivisione delle competenze tra Comune e Gestore sulle medesimecaditoie priva di senso logico e contraria al principio di “unità dellagestione”; d) ha respinto la tesi di [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui un “AttoNumero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026Aggiuntivo” del 2007 avrebbe escluso le acque meteoriche dai suoicompiti, in quanto ha ritenuto inefficace tale modifica, non essendostata approvata o ratificata dal Consiglio Comunale di Latina, organocui l’art. 42 del TUEL attribuisce la competenza inderogabile sulleconvenzioni fondamentali dell’[OSCURATO:SOCIETA]. articola in ricorso un unico ma complessomotivo di censura per violazione e falsa applicazione di legge (L.36/1994, D.lgs. 152/2006, art. 2051 c.c., art. 42 TUEL), nella parte incui la corte di merito: a) non ha dichiarato il «difetto di legittimazionepassiva e l’assenza di un obbligo di custodia» della società in relazionealle acque meteoriche; b) ha erroneamente fondato la sua decisionesull’«assunto della inefficacia e/o illegittimità» della Delibera dellaConferenza dei Sindaci del 14/07/2006 e del successivo [OSCURATO:PERSONA] 2007, in quanto tali atti, secondo la ricorrente, «escludono dallagestione del SII la gestione delle acque meteoriche e la connessagestione delle caditoie stradali»; c) ha erroneamente ritenuto essasocietà responsabile di un servizio «mai in concreto affidato [...] némai remunerato dalla tariffa del SII»; d) ha erroneamente applicatol’art. 42 del TUEL, ritenendo necessaria una delibera del ConsiglioComunale per convalidare la modifica contrattuale, quando invece lacompetenza, secondo la ricorrente, spetta all’«ente di governodell’ambito» (EGATO), mentre la modifica del 2007 costituiva soltantouna «interpretazione autentica» della convenzione originaria, volta aevitare lo «stravolgimento dell’oggetto di una concessioneamministrativa» in assenza di copertura tariffaria; e) ha configurato ildanno come conseguenza di un proprio inadempimento: secondo lasocietà, il nesso di causalità tra la propria attività di gestione e l’eventolesivo sarebbe stato interrotto dal fatto del terzo (Comune) o deldanneggiato stesso ([OSCURATO:PERSONA]), e comunque non sarebbe statosussistente il presupposto giuridico della custodia ex art. 2051 c.c. sulleinfrastrutture che hanno originato il rigurgito.Numero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/20263. Prima di procedere allo scrutinio del ricorso, è necessarioripercorrere le principali coordinate ermeneutiche relative al ServizioIdrico Integrato.Invero, la materia del governo delle acque, in considerazione deidiversi aspetti coinvolti, richiama il tema dei rapporti tra ordinamentoeuropeo ed ordinamento interno, nonché il tema del riparto dellacompetenza legislativa tra lo Stato e le Regioni.Come è noto, lo Stato italiano, con l’adesione alla Comunitàeconomica europea (oggi Unione europea), ha scelto di rinunciare allasua sovranità limitatamente ad alcune materie la cui disciplina è statadelegata ai trattati ed alle regole dettate dalle istituzioni europee (cfr.Corte di giustizia, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-26/62; Cortecostituzionale, sentenza Granital n. 170/1984).La tutela dell’ambiente e la tutela della concorrenza sonoentrambe materie che rientrano [ai sensi dell’art. 117 secondo commalett. e) ed s) Cost.] nella competenza legislativa esclusiva dello Statoe che, in considerazione del loro carattere finalistico, come rilevatodalla Corte costituzionale (n. 2 del 2014), possono influire su altrematerie attribuite alla competenza concorrente e residuale delleRegioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i qualisi applicano . Ciò vale sia per le Regioni ordinarie, che hannocompetenza concorrente in materia di governo del territorio ecompetenza residuale in materia di servizi pubblici locali (SPL), sia perle Regioni a statuto speciale, pur dovendosi distinguere caso per casoin base ai rispettivi statuti.Il servizio idrico integrato (SII) - che comprende il servizio diacquedotto (cioè l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione emanutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione,potabilizzazione e distribuzione della risorsa idrica, incluse anche lela misura dei volumi consegnati), di fognatura (cioè l’insieme delleNumero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delleinfrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane e delleacque meteoriche di dilavamento convogliate in reti dedicate) e didepurazione (cioè l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestionee manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbaneconvogliate dalle reti di fognatura, con il fine di rendere le acquetrattate compatibili con il recettore finale) - rientra, da un punto di vistamateriale, nell’ambito dei servizi pubblici locali (che l’art. 117quarto comma Cost. attribuisce alla competenza regionale residuale).Tuttavia, poiché il tema della gestione del servizio e delle modalità delrelativo affidamento è strettamente connesso con il tema della tuteladella concorrenza e con il tema della tutela dell’ambiente edell’ecosistema, lo Stato può vantare un titolo di intervento specifico(come precisato più volte dalla Corte costituzionale, ad es. consentenza n. 272 del 2004) (cfr. Cass.n. 26459/2023).Sul piano delle competenze organizzative e regolative, il SII èorganizzato all’interno di ambiti territoriali ottimali (ATO), che leRegioni devono perimetrare sulla base di regole contenute in più fonti(tra le quali, la parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006); gli Enti diGoverno dell’Ambito, sulla base del piano d’ambito, fissano le tariffeche saranno poi approvate dall’ARERA (artt. 152, comma 4, e 10,comma 14, d.l. 70/11); le funzioni di regolazione e controllo dei serviziidrici sono attribuite ad ARERA (organismo indipendente istituito conlegge n. 481 del 1995), che, oltre a svolgere un ruolo rilevante inerenteal controllo e monitoraggio, definisce regole-quadro che gli enticompetenti declinano in funzione dei diversi contesti locali, con ricadutesull’organizzazione, la pianificazione, la tariffazione e la gestione delservizio.4.Precisato il quadro di riferimento, vanno ora esaminati i singoliprofili di censura.Numero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/20264.1. Non fondata è la censura relativa alla delimitazione delServizio [OSCURATO:PERSONA] ed all’obbligo di custodia ex art. 2051 c.c.La corte di merito - dopo aver ritenuto una custodia in concreto,sulla base della Convenzione 2002, del Disciplinare tecnico e delverbale di consegna - ha fatto corretta applicazione del principio percui custode è il soggetto che ha il potere di governo, controllo emanutenzione della cosa generatrice del danno, anche se nonproprietario e a prescindere da un irrilevante obbligo contrattualerelativo alla custodia della cosa.Ad ogni buon conto, la premessa in diritto di [OSCURATO:SOCIETA].,secondo cui le acque meteoriche sarebbero estranee al perimetro delSII e dunque agli obblighi del gestore, è infondata già sul pianonormativo. Come si è premesso, la definizione legale di fognatura,quale componente integrante del SII ai sensi del d.lgs. n. 152/2006,ricomprende espressamente l’allontanamento delle acque reflueurbane e delle acque meteoriche di dilavamento convogliate in retidedicate .Ne discende che la tesi secondo cui le acque meteorichesarebbero per definizione escluse dall’ambito del SII contrastafrontalmente con il tenore letterale della norma e con l’interpretazioneche di essa ha costantemente fornito questa Corte (cfr. Cass. n.26459/2023).In via dirimente, nel caso di specie dal giudizio di merito èrisultato accertato in fatto che la condotta fognaria di via Aspromonteera di tipo misto - ovvero adibita congiuntamente allo smaltimentodelle acque nere e di quelle meteoriche - e che [OSCURATO:SOCIETA] ne avevaassunto, senza riserve, la gestione e la custodia materiale tramite ilverbale di consegna del 15 gennaio 2003.Ne consegue che correttamente la società è stata ritenutarivestire la qualità di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. degli impiantiindispensabili per lo svolgimento delle sue attività. E parimentiNumero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026correttamente è stata ritenuta irrilevante, ai fini della responsabilitàverso i terzi danneggiati, l’eventuale distinzione tra acque nere edacque meteoriche, essendo l’infrastruttura di collettamento unica esotto il controllo operativo del gestore.4.2. Non fondata è la censura relativa all’efficacia dell’AttoAggiuntivo del 2007 ed alla denunciata violazione dell’art. 42 TUEL.Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, lacorte di merito ha correttamente rilevato l’inefficacia, nei confronti delComune di Latina, delle modifiche convenzionali introdotte dallaDeliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 14 luglio 2006 e dalsuccessivo [OSCURATO:PERSONA] del 2007, che avevano inteso escludere lagestione delle acque meteoriche dai compiti di [OSCURATO:SOCIETA].Giova premettere che il SII è organizzato, come si è detto,all’interno di un sistema di competenze pubbliche stratificate, nel qualei singoli enti locali e i gestori privati operano entro ruoli predefiniti dafonti di rango legislativo. In tale quadro, la Convenzione di gestionenon costituisce un comune contratto di diritto privato, bensì lostrumento attraverso il quale si traduce in rapporto concretol’affidamento di un servizio pubblico disciplinato dalla legge: lemodifiche che incidono sull’oggetto di tale affidamento e sull’equilibriodegli obblighi del gestore - sottraendo oneri manutentivi in origineprevisti, senza una corrispondente revisione della copertura tariffaria -non possono essere prodotte da atti di organi sub-consiliari, i cui poterideliberativi non si sovrappongono né si sostituiscono a quellidell’organo rappresentativo dell’ente locale.Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000(TUEL), la competenza sulle convenzioni e le loro modifiche sostanzialiappartiene inderogabilmente al Consiglio Comunale, non potendo unadelibera della sola Conferenza dei Sindaci - organo dell’ATO - superaretale prerogativa costitutiva della volontà dell’ente locale associato. Invirtù del principio del contrarius actus, una convenzione approvata dalNumero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026Consiglio non può essere modificata validamente se non da un atto delmedesimo organo. Pertanto, le variazioni apportate nel 2006/2007 allaConvenzione di gestione del 2002, in difetto di ratifica o approvazioneda parte del Consiglio Comunale di Latina, sono da ritenere inefficaci ecomunque inoperative nei confronti dell’ente locale.Ne consegue che [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta l’unico soggettocustode delle reti (comprese quelle miste) e delle caditoie stradali inforza della convenzione originaria del 2002, approvata dal Consiglio; eche la sua legittimazione passiva per i danni derivanti dagli allagamentiin questione è stata correttamente riconosciuta, proprio perchél’obbligo di manutenzione e custodia degli impianti permane a suocarico in assenza di una valida modifica contrattuale ratificatadall’organo competente.In via dirimente, può valere aggiungere che, ad ogni buon conto,le limitazioni pattizie (oltretutto, come appena visto, inefficaci) nonincidono di per sé sole sull’estrinsecazione della signoria di fatto sugliimpianti, unica fonte del criterio di imputazione oggettivo dellaresponsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.: ciò che, pertanto, fonda inmodo pieno ed idoneo la ritenuta applicabilità di tale ultima norma.4.3. Inammissibile è la censura relativa alla configurabilità deldanno ed al nesso causale.La sentenza impugnata ha accertato, sulla base della CTU, che lacausa determinante degli allagamenti non era stata l’inadeguatezzastrutturale della rete fognaria (vetustà), bensì il sovraccarico causatodall’ostruzione delle caditoie per accumulo di fogliame e terra, dovutoalla mancata manutenzione ordinaria.Tale omissione è stata ritenuta direttamente imputabile alsoggetto custode della rete, il quale, accettando la gestione degliimpianti nello stato in cui si trovavano, aveva assunto l’obbligo diassicurarne il corretto funzionamento - e, quindi, la gestione e lamanutenzione anche solo ordinaria - per evitare danni a terzi.Numero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che lo stesso èvolto a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in questa sededi legittimità.Le censure svolte da [OSCURATO:SOCIETA] - circa l’interruzione del nessocausale per fatto del terzo (Comune) o del danneggiato ([OSCURATO:PERSONA]),ovvero circa l’insussistenza del presupposto della custodia ex art. 2051c.c. - non riguardano né l’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso tra le parti, né la violazione o falsa applicazione di normedi legge, ma si risolvono nella contestazione della congruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del materialeistruttorio complessivamente acquisito in ordine ad elementi di fattorimessi alla sua normalmente insindacabile discrezionalità.4.4. Fermo restando quanto sopra, va precisato, in funzionecorrettiva della motivazione della sentenza impugnata, che la confermadella responsabilità della ricorrente non implica la risoluzione, intermini generali e astratti, delle questioni relative al perimetronormativo del SII, né alla competenza degli enti di governo dell’ambitoquanto alla modificazione del contenuto della convenzione di gestione.La decisione trova infatti autonomo e sufficiente fondamentonell’accertamento, compiuto dal giudice di merito con motivazionecongrua ed esente da vizi logici, della concreta disponibilità, gestionee manutenzione, da parte del gestore, di una rete di smaltimento afunzione mista, sulla quale confluiscono in modo indifferenziato acquereflue e acque meteoriche, nonché della signoria di fatto esercitatasugli impianti - condotte, collettori, caditoie e griglie - risultaticausalmente coinvolti nella produzione dell’evento dannoso.In tale prospettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. discendenon già dalla qualificazione astratta del servizio o dalla risoluzione diquestioni inerenti all’organizzazione del SII, bensì dalla concretarelazione di custodia individuata in capo al gestore, in base all’effettivapossibilità di controllo, manutenzione e prevenzione del rischio, qualeNumero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026risultante dalle emergenze istruttorie e, in particolare, dalle conclusionidella consulenza tecnica d’ufficio.Occorre peraltro sottolineare - ed è questo il senso correttivodella presente statuizione - che la disciplina comunitaria e nazionaledel SII non è congegnata per sollevare il gestore dagli obblighimanutentivi connessi alla custodia degli impianti che ha concretamenteaccettato in gestione.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare con riguardoal sistema tariffario del SII, la normativa comunitaria non legittima la pretesa di riversare sugli utenti errori di pianificazione, attribuibilia colpa del gestore , giacché scopo della Direttiva è stato quellogarantire il miglioramento della qualità delle acque (e non quello dideresponsabilizzare i gestori) (Cass., n. 26459/2023).Tale principio, enunciato con riguardo alla pretesa tariffaria,esprime una ratio di portata più generale: la disciplina del SII nonconsente al gestore di invocare lacune organizzative o assetticonvenzionali invalidi per sottrarsi alla responsabilità derivante dalcontrollo di fatto esercitato sulle infrastrutture.Il fatto che la gestione delle acque meteoriche non fosseesplicitamente individuata come voce autonoma della remunerazionetariffaria non vale pertanto, di per sé, ad escludere la responsabilità dacustodia ex art. 2051 c.c.: il gestore che ha accettato senza riserve laconsegna degli impianti risponde dei danni derivanti dall’omessamanutenzione degli stessi, indipendentemente dal riparto tariffariointerno tra le componenti del servizio.4.5. In definitiva, il ricorso va rigettato alla luce del seguenteprincipio di diritto: La responsabilità per i danni cagionati da una rete fognaria asistema misto (acque nere ed acque meteoriche) grava sul gestore delservizio idrico integrato non già in virtù della mera qualificazionenormativa del servizio, bensì in forza del potere di governo e dellaNumero registro generale 6586/2023Numero sezionale 1517/2026Numero di raccolta generale 13351/2026Data pubblicazione 08/05/2026custodia materiale esercitata sull’infrastruttura fognaria e sulle suepertinenze (comprese caditoie e griglie), acquisite in gestione senzariserve; né vale a escludere tale responsabilità la circostanza chesuccessive modifiche convenzionali - adottate, oltretutto, da organiprivi della competenza deliberativa riservata dalla legge al ConsiglioComunale (art. 42, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 267/2000) - abbianointeso ridefinire il perimetro degli obblighi del gestore, atteso che talimodifiche, in difetto di ratifica da parte dell’organo competente, sonoinefficaci e inoperative nei confronti dell’ente locale concedente e, inogni caso, nella misura in cui non sia provata positivamente l’esclusionedella signoria di fatto sugli impianti, unico titolo della responsabilità dicui all’art. 2051 c.c. .5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, infavore di ciascun resistente, in euro 5.900 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente