CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 507 cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova assolutamente necessaria; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 2. Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186, comma 2, cod. strada, 533, 192 e 125 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione in relazione al raggiungimento della prova della colpevolezza dell'imputata con particolare riferimento al superamento della soglia indicata nella lettera c) dell'art. 186 cod. strada. Considerato che la motivazione della sentenza è sorretta da conferente e apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Invero, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; inoltre la Suprema Corte ha anche ribadito che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi -per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità, come verificatosi nel caso in esame (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). Considerato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto, con motivazione non censurabile in questa sede, che l'esame del consulente della difesa e l'acquisizione dell'elaborato tecnico non fossero indispensabili ai fini della decisione (cfr. quanto argomentato a pag. 6 della sentenza). Considerato che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; considerato che le argomentazioni poste a fondamento della valutazione della non significatività dell'intervallo di tempo trascorso tra la condotta di guida e l'esecuzione dell'alcoltest risultano sorrette da valutazioni coerente con le emergenze probatorie e conformi ai principi affermati in materia in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giug