CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08464/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Forlì via G. Regnoli n. 78. -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Governo –Prefettura di Forlì, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -resistente - avverso la sentenza n. 1109/2021 del Tribunale di Forlì, depositata l’11. 11. 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 febbraio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1109 dell’11. 11. 2021 il Tribunale di Forlì confermò la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da R.G. N. 11392/2022.[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Prefetto del 25. 1. 2018 che, a seguito del decreto penale di condanna emesso a suo carico per il reato di cui all’art. 186, comma 2, codice della strada, divenuto definitivo, gli aveva revocato la patente di guida, ai sensi dell’art. 224 del suddetto codice. Il Tribunale motivò il rigetto dei motivi di appello rilevando che il provvedimento impugnato, adottato il 25. 1. 2018, era stato preceduto da un identico provvedimento in data 18. 7. 2013, emesso a seguito d el decreto penale di condanna, provvedimento poi sospeso stante l’impugnazione del decreto di condanna , e quindi riadottato a seguito della sua acquisita definitività. Il provvedimento non poteva pertanto considerarsi tardivo sia perché l’appellante era a conoscenza di esso fin dal 2013, sia in quanto comunque adottato entro il termine di prescrizione quinquennale. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 3. 5. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a du e motivi , illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Forlì ha depositato atto di costituzione in giudizio, senza notificare controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 224, comma 2, codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere escluso, sulla base del presupposto che esso costituisse mera conferma del precedente provvedimento di revoca del 25. 1. 2013, l’illegittimità del provvedimento impugnato per tardività, senza considerare che il primo provvedimentoera stato emesso, in data 18. 7. 2013, oltre il termine di 15 giorni previsto dalla disposizione citata, atteso che la Prefettura aveva avuto conoscenza del decreto penale di condanna, a seguito della comunicazione della Cancelleria penale del Tribunale, in data 27. 6. 2013. Il motivo è inammissibile. La censura proposta si rivolge nei confronti del provvedimento di revoca della patente di guida adottato dal Prefetto il 18. 7. 2013, che è atto diverso da quello impugnato ed i cui vizi di legittimità avrebbero dovuto R.G. N. 11392/2022.essere sollevati, all’epoca, entro il termine previsto, con specifico atto di opposizione. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, censura il medesimo capo della decisione investito dal motivo precedente, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la tardività del provvedimento opposto, tenuto conto del superamento del termine di 90 giorni previsto in via generale per la definizione dei procedimenti amministrativi dalla legge citata e che, comunque, esso era stato adottato dopo oltre tre anni dal momento in cui il decreto penale di condanna era divenuto definitivo, a seguito della decisione di rigetto della sua impugnazioneda parte della Corte di Cassazione. Il mezzo è infondato. La revoca della patente di guida, prevista dall’art. 224 codice della strada, costituisce la sanzione amministrativa accessoria che fa seguito alla sentenza o al decreto penale di condanna per determinati reati, tra cui è compreso quello di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), stesso codice, per il quale l’odierno ricorrente risulta essere stato condannatoin sede penale. Questa Corte ha chiarito che la revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 28 legge n.689 del 1981( Cass. n. 15694 del 2020; Cass. n. 10373 del 2006; Cass. n. 7026del 2019 ) , termine nella specie osservato, tenuto conto che l’infrazione venne commessa il 19. 3. 2013 ed il provvedimento di revoca della patente opposto emesso 25. 1. 2018. La specifica censura di violazione di legge sollevata dal motivo è quindi infondata, atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative, essendo esse regolate dalla legge n. 689 del 1981, che R.G. N. 11392/2022.costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve(Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n. 4363 del 2015; Cass. n. 8763 del 2010; Cass. S.U. n. 9591 del 2006). Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA]