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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 00779/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con rito de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti ricorsi per cassazione, con un unico atto e tramite il comune difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 27/06/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa), eccependosi l'omessa adesione alla proposta di patteggiamento del 15 aprile 2023 che, con il consenso del PM, prevedeva una pena inferiore (mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa), previo riconoscimento dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi del novellato art. 448 — bis cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza).

Per quanto riguarda l'espressione della volontà dell'imputato, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630).

Nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento ad un atto all'evidenza privo di rilevanza, posto che l'istanza del 15 aprile 2024, ancorché asseverata dal PM, con richiesta di inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. non è stata tenuta in considerazione dal Tribunale, che ha esaminato un diverso accordo, recepito nella sentenza di patteggiamento, come si rileva dal verbale di udienza (in particolare, la precisazione del PM circa la pena concordata, alla presenza del difensore) nonché dalla diversa e successiva domanda di applicazione della pena, espressamente menzionata nella pronuncia impugnata.

Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 29/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con rito de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti ricorsi per cassazione, con un unico atto e tramite il comune difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 27/06/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa), eccependosi l'omessa adesione alla proposta di patteggiamento del 15 aprile 2023 che, con il consenso del PM, prevedeva una pena inferiore (mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa), previo riconoscimento dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del novellato art. 448 — bis cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza). Per quanto riguarda l'espressione della volontà dell'imputato, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630). Nel caso di specie, il ricorrente fa riferimento ad un atto all'evidenza privo di rilevanza, posto che l'istanza del 15 aprile 2024, ancorché asseverata dal PM, con richiesta di inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. non è stata tenuta in considerazione dal Tribunale, che ha esaminato un diverso accordo, recepito nella sentenza di patteggiamento, come si rileva dal verbale di udienza (in particolare, la precisazione del PM circa la pena concordata, alla presenza del difensore) nonché dalla diversa e successiva domanda di applicazione della pena, espressamente menzionata nella pronuncia impugnata. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29/1
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