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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 33041/2022

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ente: L i ORDINANZA sul ricorso 26240/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] A R.L., già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso l'ORDINANZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 13/10/2022.

L [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 29/4/2015, dopo aver premesso di: - aver agito in giudizio, innanzi al tribunale di Barcellona P.G., lamentando l'occupazione di immobili di loro proprietà a seguito di decreto di occupazione in via d'urgenza; - il tribunale, però, con sentenza parziale n. 518/2005, aveva declinato la propria competenza sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima; - il giudizio, proseguito innanzi al tribunale per il risarcimento dei danni, era stato definito con sentenza del 22/3/2014, che ha condannato Ferrovie dello Stato, oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al risarcimento dei danni da occupazione illegittima; ha chiesto alla corte d'appello la liquidazione della predetta indennità.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA], che la società convenuta aveva chiamato in causa, hanno contestato la fondatezza della domanda proposte dagli attori.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuta estinzione, per la mancata riassunzione nei termini, del giudizio definito con la sentenza n. 518/2005 e la prescrizione decennale del diritto con decorrenza dalla comunicazione dei decreti di occupazione e di esproprio.

1.4. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale e l'estinzione del giudizio.

1.5. La corte d'appello, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato l'estinzione del giudizio incardinato dinanzi il tribunale di Barcellona P.G., limitatamente alla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, ed ha, per l'effetto, Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 rigettato l'analoga domanda proposta in giudizio per intervenuta prescrizione del diritto azionato.

1.6. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: - il giudizio originariamente introdotto innanzi al tribunale di Barcellona P.G., a seguito della sentenza n. 518 del 18/8/2005, non era stato riassunto, innanzi al giudice competente, entro il termine di sei mesi, con decorrenza dal 16/9/2005 in ragione della sospensione feriale, e si era, pertanto, estinto, a nulla rilevando l'omessa fissazione da parte del giudice di merito del termine per la riassunzione, soccorrendo a tal fine il termine previsto dall'art. 50 c.p.c.; - la notifica dell'atto di citazione introduttivo di tale giudizio, aveva, pertanto, prodotto soltanto l'effetto interruttivo-istantaneo del termine di prescrizione e non anche quello permanente e che, di conseguenza, dalla data della sua notifica, e cioè il 5/6/2001, era iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale; ha, in definitiva, ritenuto che, pur essendo la domanda proponibile di un nuovo giudizio, il termine di prescrizione decennale del diritto azionato, al momento della notifica del ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., in mancanza di ulteriore interruzione, era già ampiamente decorso.

1.7. La corte d'appello, infine, ha ritenuto che le spese di lite dovevano essere liquidate, in forza del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'entità della somma richiesta, compresa nello scaglione tra C. 52.000,01 ed C. 260.000,00.

1.8. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricorso notificato in data 3/8/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza della corte d'appello.

1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale ha, tra l'altro, Ric. 2018 n. 26240 5ez. 2, CC del 13 ottobre 2022 eccepito, in via preliminare, la tardività e dunque l'improcedibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione ex artt. 702 ter c.p.c., 3 e 29 d.lgs. 150/2011 fissato in 30 giorni.

1.10. [OSCURATO:PERSONA] a r.I., già [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso notificato il 9/10/2018, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è tempestivo.

La norma prevista dall'art. 702 quater c.p.c., infatti, riguarda esclusivamente l'appello avverso le ordinanze di primo grado nei giudizi introdotti mediante procedimento sommario di cognizione con la conseguenza che, in difetto di una diversa previsione, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 150/2011 è pari, secondo le regole generali, a sessanta giorni dalla sua notificazione, a norma degli artt. 325, comma 2°, e 326, comma 1°, c.p.c., ovvero, in mancanza, a sei mesi dal suo deposito, ai sensi dell'art. 327, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass. n. 14821 del 2020; Cass. n. 4735 del 2020).

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 n. 2, 2943, 310 c.c. e 279, comma 2°, n. 2 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato prescritta la sua domanda ritenendo che l'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe solo l'effetto interruttivo istantaneo e non permanente (e, pertanto, il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, riproposta con ricorso nell'aprile 2015, si sarebbe abbondantemente prescritto), senza, tuttavia, considerare che, nell'ambito del giudizio incardinato con atto di citazione del Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 4/6/2001, era stata emessa la sentenza parziale n. 518/2005, e che, di conseguenza, il nuovo termine prescrizionale doveva farsi decorrere, a norma dell'art. 2945, comma 2°, c.p.c., non dalla notifica dell'atto introduttivo ma dal passaggio in giudicato della predetta sentenza parziale, e cioè da mese di luglio del 2006, oltre la sospensione feriale.

3.2. L'estinzione del giudizio sopravvenuta dopo la pronuncia di una sentenza che decide una questione preliminare di merito senza definire il giudizio a norma dell'art. 279, comma 2°, n. 2 e 4, c.p.c., dev'essere, infatti, ricondotta all'ambito di applicazione del secondo e non del terzo comma dell'art. 2945 c.c., per cui la sentenza n. 518/2005 ha sospeso il termine di prescrizione, facendone decorrere uno nuovo, di durata decennale, con decorrenza dal 19/7/2006, salvo l'ulteriore periodo di 46 giorni per la sospensione feriale.

3.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 327, 340 c.p.c. e 2943 n. 1, 2 e 3, 2945 n. 2 (c.c.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha, in modo inconferente, richiamato l'art. 50 c.p.c. e dichiarato l'estinzione del giudizio, senza, tuttavia, considerare che tale termine risulta inconciliabile con la possibilità di proporre una nuova domanda, che la stessa corte ha ritenuto ammissibile, con il termine previsto per l'impugnazione di cui agli artt. 340 e 327 c.p.c. e con la circostanza che avverso la sentenza parziale e la sentenza definitiva risulta pendente il giudizio d'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.2. Nel sistema delineato dall'art. 2945 c.c., infatti, l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che definisce il giudizio.

Quando il processo si estingue, invece, la prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo con la conseguenza che non può prodursi l'effetto interruttivo sospensivo enunciato nel citato art. 2945, comma 2°, cit. quando il processo, all'esito della pronuncia declinatoria della competenza, non sia stato (come incontestatamente è accaduto nel caso in esame) riassunto nei termini (Cass. n. 17156 del 2007).

4.3. L'instaurazione del giudizio, in effetti, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l'unicità del processo, non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2°, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto (Cass. n. 34100 del 2019).

4.4. Invero, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, comma, 2°, c.p.c., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero (com'è accaduto nel caso in esame) da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio produce soltanto l'effetto interruttivo (e non anche quello sospensivo) della prescrizione poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata (Cass.

SU n. 15756 del 2007).

Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022

4.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l'errata applicazione della tabella 12 del d.m. n. 55/2014, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha erroneamente applicato lo scaglione tra C. 52.000,00 ed C. 260.000,00, individuando il valore della causa, ai fini della condanna alle spese, sulla base del valore dei terreni di proprietà della ricorrente, pari ad C. 133.730,00, dovendosi, piuttosto, fare riferimento all'indennità richiesta in giudizio, che rientrava comunque nello scaglione fino ad C. 52.000,00.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate.

Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente non ha specificamente indicato, in ricorso, le voci della tariffa professionale, con la relativa misura massima, che la determinazione degli onorari complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato.

5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5.2. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida, per la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, e, per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: L i ORDINANZA sul ricorso 26240/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] A R.L., già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso l'ORDINANZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 13/10/2022. L [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 29/4/2015, dopo aver premesso di: - aver agito in giudizio, innanzi al tribunale di Barcellona P.G., lamentando l'occupazione di immobili di loro proprietà a seguito di decreto di occupazione in via d'urgenza; - il tribunale, però, con sentenza parziale n. 518/2005, aveva declinato la propria competenza sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima; - il giudizio, proseguito innanzi al tribunale per il risarcimento dei danni, era stato definito con sentenza del 22/3/2014, che ha condannato Ferrovie dello Stato, oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al risarcimento dei danni da occupazione illegittima; ha chiesto alla corte d'appello la liquidazione della predetta indennità. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il [OSCURATO:PERSONA], che la società convenuta aveva chiamato in causa, hanno contestato la fondatezza della domanda proposte dagli attori. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuta estinzione, per la mancata riassunzione nei termini, del giudizio definito con la sentenza n. 518/2005 e la prescrizione decennale del diritto con decorrenza dalla comunicazione dei decreti di occupazione e di esproprio. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale e l'estinzione del giudizio. 1.5. La corte d'appello, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato l'estinzione del giudizio incardinato dinanzi il tribunale di Barcellona P.G., limitatamente alla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, ed ha, per l'effetto, Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 rigettato l'analoga domanda proposta in giudizio per intervenuta prescrizione del diritto azionato. 1.6. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: - il giudizio originariamente introdotto innanzi al tribunale di Barcellona P.G., a seguito della sentenza n. 518 del 18/8/2005, non era stato riassunto, innanzi al giudice competente, entro il termine di sei mesi, con decorrenza dal 16/9/2005 in ragione della sospensione feriale, e si era, pertanto, estinto, a nulla rilevando l'omessa fissazione da parte del giudice di merito del termine per la riassunzione, soccorrendo a tal fine il termine previsto dall'art. 50 c.p.c.; - la notifica dell'atto di citazione introduttivo di tale giudizio, aveva, pertanto, prodotto soltanto l'effetto interruttivo-istantaneo del termine di prescrizione e non anche quello permanente e che, di conseguenza, dalla data della sua notifica, e cioè il 5/6/2001, era iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale; ha, in definitiva, ritenuto che, pur essendo la domanda proponibile di un nuovo giudizio, il termine di prescrizione decennale del diritto azionato, al momento della notifica del ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., in mancanza di ulteriore interruzione, era già ampiamente decorso. 1.7. La corte d'appello, infine, ha ritenuto che le spese di lite dovevano essere liquidate, in forza del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'entità della somma richiesta, compresa nello scaglione tra C. 52.000,01 ed C. 260.000,00. 1.8. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricorso notificato in data 3/8/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza della corte d'appello. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale ha, tra l'altro, Ric. 2018 n. 26240 5ez. 2, CC del 13 ottobre 2022 eccepito, in via preliminare, la tardività e dunque l'improcedibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione ex artt. 702 ter c.p.c., 3 e 29 d.lgs. 150/2011 fissato in 30 giorni. 1.10. [OSCURATO:PERSONA] a r.I., già [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso notificato il 9/10/2018, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è tempestivo. La norma prevista dall'art. 702 quater c.p.c., infatti, riguarda esclusivamente l'appello avverso le ordinanze di primo grado nei giudizi introdotti mediante procedimento sommario di cognizione con la conseguenza che, in difetto di una diversa previsione, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 150/2011 è pari, secondo le regole generali, a sessanta giorni dalla sua notificazione, a norma degli artt. 325, comma 2°, e 326, comma 1°, c.p.c., ovvero, in mancanza, a sei mesi dal suo deposito, ai sensi dell'art. 327, comma 1°, c.p.c. (cfr. Cass. n. 14821 del 2020; Cass. n. 4735 del 2020). 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 n. 2, 2943, 310 c.c. e 279, comma 2°, n. 2 e 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato prescritta la sua domanda ritenendo che l'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe solo l'effetto interruttivo istantaneo e non permanente (e, pertanto, il diritto al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, riproposta con ricorso nell'aprile 2015, si sarebbe abbondantemente prescritto), senza, tuttavia, considerare che, nell'ambito del giudizio incardinato con atto di citazione del Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 4/6/2001, era stata emessa la sentenza parziale n. 518/2005, e che, di conseguenza, il nuovo termine prescrizionale doveva farsi decorrere, a norma dell'art. 2945, comma 2°, c.p.c., non dalla notifica dell'atto introduttivo ma dal passaggio in giudicato della predetta sentenza parziale, e cioè da mese di luglio del 2006, oltre la sospensione feriale. 3.2. L'estinzione del giudizio sopravvenuta dopo la pronuncia di una sentenza che decide una questione preliminare di merito senza definire il giudizio a norma dell'art. 279, comma 2°, n. 2 e 4, c.p.c., dev'essere, infatti, ricondotta all'ambito di applicazione del secondo e non del terzo comma dell'art. 2945 c.c., per cui la sentenza n. 518/2005 ha sospeso il termine di prescrizione, facendone decorrere uno nuovo, di durata decennale, con decorrenza dal 19/7/2006, salvo l'ulteriore periodo di 46 giorni per la sospensione feriale. 3.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 327, 340 c.p.c. e 2943 n. 1, 2 e 3, 2945 n. 2 (c.c.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha, in modo inconferente, richiamato l'art. 50 c.p.c. e dichiarato l'estinzione del giudizio, senza, tuttavia, considerare che tale termine risulta inconciliabile con la possibilità di proporre una nuova domanda, che la stessa corte ha ritenuto ammissibile, con il termine previsto per l'impugnazione di cui agli artt. 340 e 327 c.p.c. e con la circostanza che avverso la sentenza parziale e la sentenza definitiva risulta pendente il giudizio d'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Nel sistema delineato dall'art. 2945 c.c., infatti, l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che definisce il giudizio. Quando il processo si estingue, invece, la prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo con la conseguenza che non può prodursi l'effetto interruttivo sospensivo enunciato nel citato art. 2945, comma 2°, cit. quando il processo, all'esito della pronuncia declinatoria della competenza, non sia stato (come incontestatamente è accaduto nel caso in esame) riassunto nei termini (Cass. n. 17156 del 2007). 4.3. L'instaurazione del giudizio, in effetti, interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l'unicità del processo, non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2°, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto (Cass. n. 34100 del 2019). 4.4. Invero, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50, comma, 2°, c.p.c., che può esser dichiarata dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione) o dal giudice appositamente adito, ovvero (com'è accaduto nel caso in esame) da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio produce soltanto l'effetto interruttivo (e non anche quello sospensivo) della prescrizione poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata (Cass. SU n. 15756 del 2007). Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 4.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l'errata applicazione della tabella 12 del d.m. n. 55/2014, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha erroneamente applicato lo scaglione tra C. 52.000,00 ed C. 260.000,00, individuando il valore della causa, ai fini della condanna alle spese, sulla base del valore dei terreni di proprietà della ricorrente, pari ad C. 133.730,00, dovendosi, piuttosto, fare riferimento all'indennità richiesta in giudizio, che rientrava comunque nello scaglione fino ad C. 52.000,00. 4.2. Il motivo è inammissibile. Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate. Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente non ha specificamente indicato, in ricorso, le voci della tariffa professionale, con la relativa misura massima, che la determinazione degli onorari complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato. 5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5.2. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018 n. 26240 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida, per la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, e, per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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