Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 20/2026
ECLI:EU:T:2026:489
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
3 agosto 2026 (
*
)
« Procedura – Liquidazione delle spese »
Nelle cause riunite T‑1/24 DEP e T‑47/24 DEP,
Kartroi LLC,
con sede in Orlando, Florida ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da M. Baccarelli, avvocata,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:
[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Roma (Italia), rappresentata da L. Goglia e B. Villa, avvocati,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da K. Kecsmár, presidente, P. Nihoul e U. Öberg (relatore), giudici,
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
viste le sentenze del 3 settembre 2025, Kartroi/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] (SANDOKAN) (T‑1/24, non pubblicata, EU:T:2025:818), e del 3 settembre 2025, Kartroi/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] (SANDOKAN) (T‑47/24, non pubblicata, EU:T:2025:819),
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con le sue domande fondate sull’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA], interveniente, chiede al Tribunale di determinare nella somma di EUR 32 029,72 l’importo delle spese ripetibili che deve essere versato dalla Kartroi LLC, ricorrente, a titolo di spese che l’interveniente ha sostenuto nell’ambito dei procedimenti nelle cause T‑1/24 e T‑47/24 nonché nell’ambito dei presenti procedimenti di liquidazione delle spese.
Fatti all’origine della contestazione
2
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2024 e il 30 gennaio 2024 e iscritti a ruolo rispettivamente con i numeri T‑1/24 e T‑47/24, la ricorrente ha proposto due ricorsi volti all’annullamento, da un lato, della decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 settembre 2023 (procedimento R 20/2023-2) e, dall’altro, della decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2023 (procedimento R 312/2023-2).
3
L’interveniente è intervenuta nelle cause a sostegno delle conclusioni dell’EUIPO, chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna della ricorrente alle spese.
4
Con due sentenze del 3 settembre 2025, Kartroi/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] (SANDOKAN) (T‑1/24, non pubblicata, EU:T:2025:818), e del 3 settembre 2025, Kartroi/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] (SANDOKAN) (T‑47/24, non pubblicata, EU:T:2025:819), il Tribunale ha respinto i ricorsi e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle spese sostenute dall’interveniente.
5
Con lettera del 4 settembre 2025, l’interveniente ha chiesto alla ricorrente di rimborsarle la somma di EUR 23 274,59 a titolo di spese ripetibili relative ai procedimenti che hanno dato luogo alle sentenze nei procedimenti principali.
6
Tra le parti non è stato raggiunto alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili.
Conclusioni delle parti
7
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– determinare l’importo delle spese ripetibili, il cui rimborso spetta alla ricorrente, in EUR 11 637,30 per ciascuno dei procedimenti principali;
– determinare le spese ripetibili, il cui rimborso spetta alla ricorrente, nell’importo di EUR 4 377,56 per ciascuno dei presenti procedimenti.
8
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia ridurre gli importi richiesti dall’interveniente a titolo di spese ripetibili.
In diritto
9
Dopo aver sentito le parti, il Tribunale ha deciso di riunire le presenti cause ai fini dell’ordinanza, conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura.
10
Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte nei cui confronti la domanda è rivolta in condizione di presentare osservazioni.
11
Secondo l’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del 6 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑226/00 DEP e T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, punto 33 e giurisprudenza citata).
12
L’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, letto alla luce dell’articolo 134, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si fonda sul principio secondo cui la parte soccombente deve farsi carico delle spese della parte vittoriosa. Infatti, la parte vittoriosa deve essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se l’altra parte non avesse proposto un ricorso o difeso la propria causa. Il giudice dell’Unione non deve, viceversa, condannare la parte soccombente a pagare le spese connesse al procedimento della parte vittoriosa nella misura in cui queste ultime non erano indispensabili.
13
Secondo costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il Tribunale deve valutare liberamente gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti [v. ordinanza del 26 gennaio 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, punto 11 e giurisprudenza citata].
14
Per quanto riguarda la fatturazione a tariffa oraria, stante la mancanza di un tariffario al riguardo, è solo nel caso in cui la tariffa oraria media fatturata appaia manifestamente eccessiva che il Tribunale può discostarsene e fissare in via equitativa l’importo degli onorari di avvocato ripetibili [v., in tal senso, ordinanza del 21 dicembre 2023, FFI [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – MLP Finanzberatung (Financery), T‑7/22 DEP, non pubblicata, EU:T:2023:872, punto 23 e giurisprudenza citata]. A seconda delle caratteristiche della causa, e in particolare per quelle il cui grado di complessità è limitato, vale lo stesso per l’importo degli onorari di avvocato fatturato a titolo forfettario.
15
Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della firma dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili relative al procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 21 dicembre 2023, Financery, T‑7/22 DEP, non pubblicata, EU:T:2023:872, punto 13).
16
L’importo delle spese ripetibili nel caso di specie deve essere stimato in funzione di tali considerazioni.
17
Dal fascicolo risulta che l’importo totale di cui l’interveniente chiede il rimborso è di EUR 32 029,72, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’interveniente ha prodotto cinque fatture a sostegno della sua domanda:
– una fattura del 3 settembre 2024 relativa alla causa T‑1/24, avente come oggetto «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – DECADENZA», dell’importo di EUR 8 372 al netto dell’IVA, corrispondente al compenso per un importo di EUR 7 000, a «spese generali» al 15% per un importo di EUR 1 050 e al contributo alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CPA») al 4% per un importo di EUR 322, maggiorato di EUR 1 841,84 per IVA;
– una fattura del 3 settembre 2024 relativa alla causa T‑47/24, avente come oggetto «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – NULLITÀ» dell’importo di EUR 8 372 al netto dell’IVA, corrispondente al compenso per un importo di EUR 7 000, a «spese generali» al 15% per un importo di EUR 1 050 e al contributo alla CPA al 4% per un importo di EUR 322, maggiorato di EUR 1 841,84 per IVA;
– una fattura del 20 dicembre 2024 relativa alle udienze nelle cause T‑1/24 e T‑47/24, avente come oggetto «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – DECADENZA» dell’importo di EUR 2 333,53 al netto dell’IVA, corrispondente al compenso per un importo di EUR 1 000, a «spese generali» al 15% per un importo di EUR 150, a «spese imponibili» per un importo di EUR 1 093,78 e al contributo alla CPA al 4% per un importo di EUR 89,75, maggiorato di EUR 513,38 per IVA;
– una fattura del 10 ottobre 2025 avente come oggetto «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – DECADENZA» stabilita per la «predisposizione e [il] deposito [del] ricorso per la liquidazione delle spese riguardanti il procedimento T‑1/24 avanti il Tribunale dell’Unione [e]uropea» dell’importo di EUR 3 588 al netto dell’IVA, corrispondente al compenso per un importo di EUR 3 000, a «spese generali» al 15% per un importo di EUR 450 e al contributo alla CPA al 4% per un importo di EUR 138, maggiorato di EUR 789,36 per IVA;
– una fattura del 10 ottobre 2025 avente come oggetto «[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – NULLITÀ» stabilita per la «predisposizione e [il] deposito [del] ricorso per la liquidazione delle spese riguardanti il procedimento T‑47/24 avanti il Tribunale dell’Unione [e]uropea» dell’importo di EUR 3 588 al netto dell’IVA, corrispondente al compenso per un importo di EUR 3 000, a «spese generali» al 15% per un importo di EUR 450 e al contributo alla CPA al 4% per un importo di EUR 138, maggiorato di EUR 789,36 per IVA.
18
Per quanto riguarda tutte queste fatture, l’interveniente ha prodotto, come mezzi di prova e per dimostrare che si trattava di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, scambi di messaggi di posta elettronica con il suo avvocato contenenti preventivi, dai quali risulta che gli onorari di avvocato sono stati fissati in via forfettaria e non sulla base di una tariffa oraria.
[OSCURATO:PERSONA] onorari di avvocato
[OSCURATO:PERSONA] onorari di avvocato relativi ai procedimenti principali
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Dal fascicolo risulta che l’importo totale degli onorari di avvocato di cui l’interveniente chiede il rimborso, nell’ambito dei procedimenti principali, è di EUR 15 000 al netto dell’IVA, vale a dire EUR 7 000 per ciascuna fase scritta, e EUR 500 per ciascuna fase orale.
20
In primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, occorre rilevare che i procedimenti principali avevano ad oggetto ricorsi proposti avverso decisioni della commissione di ricorso dell’EUIPO relative, da un lato, a un procedimento di decadenza per mancato uso effettivo e, dall’altro, a un procedimento di dichiarazione di nullità per nullità assoluta.
21
Pertanto, i procedimenti principali si inserivano nell’ambito di un contenzioso ricorrente in seno al Tribunale e non vertevano su questioni particolarmente complesse, tanto in diritto quanto in fatto, o che rivestivano un’importanza particolare alla luce del diritto dell’Unione, circostanza che non è peraltro contestata dall’interveniente. Non si può quindi ritenere che tali cause presentino difficoltà particolari. Inoltre, esse non ponevano questioni di diritto nuove e potevano perciò essere trattate sulla base di una giurisprudenza costante.
22
In secondo luogo, per quanto riguarda gli interessi economici sottostanti, l’interveniente afferma che i procedimenti rivestivano un’importanza centrale per il libero esercizio della sua attività economica, in particolare per liberare il campo sul territorio dell’Unione europea da possibili ulteriori azioni e pretese da parte della ricorrente, le quali avrebbero avuto ripercussioni sullo sviluppo e sulla distribuzione della sua serie «Sandokan», mentre quest’ultima aveva già richiesto importanti investimenti. A tal riguardo, l’interveniente fa riferimento a diversi articoli di stampa che testimoniano, a suo dire, l’ammontare degli investimenti che ha realizzato e del lavoro che ha svolto per produrre tale serie.
23
Ebbene, occorre rilevare che tali articoli di stampa non dimostrano affatto gli investimenti realizzati o il lavoro svolto dall’interveniente per produrre la serie «Sandokan», ma si limitano a riprendere dichiarazioni di collaboratori dell’interveniente a tal proposito. Dette dichiarazioni non sono suffragate da alcun elemento di prova.
24
Pertanto, tenuto conto dell’importanza dei marchi nel commercio, sebbene la causa presenti un interesse economico certo per l’interveniente, in assenza di elementi forniti da quest’ultima, tale interesse economico non può tuttavia essere considerato di importanza insolita.
25
In terzo luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento ha potuto comportare per l’interveniente, spetta al giudice dell’Unione tenere principalmente conto del numero totale delle ore di lavoro che possono apparire obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. A questo proposito, la possibilità per il giudice dell’Unione di stimare il valore del lavoro effettuato dipende dalla precisione delle informazioni fornite [v., in tal senso, ordinanza del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA]’s ([OSCURATO:PERSONA]), T‑229/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:177, punto 19 e giurisprudenza citata].
26
Nel caso di specie, come indicato al precedente punto 18, gli onorari di avvocato sono stati fissati in via forfettaria. Su tale punto, l’interveniente sostiene che, se si dividesse l’importo fatturato a titolo di onorari di avvocato per una tariffa oraria di EUR 350, tariffa che il Tribunale ha riconosciuto adeguata più volte, tale importo corrisponderebbe a circa 21 ore di lavoro a causa. Pertanto, secondo l’interveniente, l’importo totale degli onorari deve necessariamente essere considerato equo e giustificato.
27
Poiché l’interveniente non ha fornito un conteggio dettagliato del numero delle ore dedicate dal suo rappresentante alla preparazione delle cause, alla redazione dei controricorsi o alla partecipazione in udienza, spetta al giudice dell’Unione tener conto del lavoro che poteva apparire obiettivamente indispensabile e ragionevole per questo tipo di contenzioso dinanzi al Tribunale [v., in tal senso, ordinanza del 7 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Wilfer (Forma di un corpo di chitarra), T‑340/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:206, punto 36].
28
A tal riguardo, occorre, sotto un primo profilo, rilevare che i procedimenti principali hanno ciascuno comportato una fase scritta, comprendente uno scambio di memorie, e una fase orale, nell’ambito della quale si è tenuta un’udienza il 5 dicembre 2024.
29
Gli atti introduttivi della ricorrente nelle cause T‑1/24 e T‑47/24 comprendevano, rispettivamente, 20 pagine e 22 allegati, e 21 pagine e 15 allegati. I controricorsi dell’EUIPO comprendevano, rispettivamente, 13 pagine e 12 allegati, e 16 pagine. L’interveniente ha depositato due controricorsi, i quali comprendevano, rispettivamente, 13 pagine e 12 allegati, e 14 pagine e 18 allegati.
30
Inoltre, i procedimenti hanno comportato una fase orale e l’interveniente era rappresentata da un avvocato alle udienze di discussione nelle due cause. La durata complessiva delle due udienze di discussione, come risulta dai verbali, è stata di due ore e diciotto minuti.
31
Sotto un secondo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le cause che hanno dato luogo alle sentenze nei procedimenti principali non erano simili in diritto e in fatto. La causa T‑1/24 verteva infatti su un procedimento di decadenza per mancato uso effettivo e la causa T‑47/24 riguardava un procedimento di dichiarazione di nullità per malafede al momento del deposito della domanda di marchio.
32
Sotto un terzo profilo, l’interveniente ha indicato che le fasi della controversia dinanzi all’EUIPO erano state gestite da una società specializzata in servizi di consulenza in proprietà intellettuale formata da professionisti iscritti all’albo italiano ed europeo dei consulenti in proprietà industriale, la quale però non si trovava nella posizione di poter assistere l’interveniente dinanzi al Tribunale. Infatti, detta società non annoverava, tra i propri collaboratori, professionisti abilitati all’esercizio della professione forense dinanzi ai giudici italiani. Quindi, gli avvocati dell’interveniente nell’ambito dei procedimenti principali, poiché non l’hanno rappresentata dinanzi all’EUIPO, non disponevano di una previa conoscenza della controversia. Occorre pertanto tener conto del tempo di lavoro ulteriore dedicato allo studio del fascicolo a monte della preparazione dei controricorsi.
33
Alla luce di tutti questi elementi, gli onorari forfettari di avvocato di EUR 7 000 per ciascuna fase scritta e di EUR 500 per ciascuna fase orale devono essere considerati come spese obiettivamente indispensabili. Ne consegue che gli onorari di avvocato indispensabili per i procedimenti principali devono essere determinati in EUR 15 000.
[OSCURATO:PERSONA] onorari di avvocato relativi ai presenti procedimenti di liquidazione delle spese
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L’interveniente chiede il rimborso, nell’ambito dei presenti procedimenti di liquidazione delle spese, degli onorari di avvocato pari ad EUR 6 000 al netto dell’IVA, vale a dire EUR 3 000 al netto dell’IVA per causa.
35
Come nel caso degli onorari di avvocato relativi ai procedimenti principali, gli onorari di avvocato afferenti ai procedimenti di liquidazione delle spese sono stati fissati in via forfettaria e non sulla base di una tariffa oraria.
36
A tal riguardo, occorre ricordare che una domanda di liquidazione delle spese presenta un carattere piuttosto standardizzato e si distingue, in linea di principio, per l’assenza di qualsiasi difficoltà per l’avvocato che ha già trattato il merito della causa, in particolare quando quest’ultima non presenta difficoltà particolari, ciò che è avvenuto nei procedimenti principali (v. ordinanza del 21 dicembre 2023, Financery, T‑7/22 DEP, non pubblicata, EU:T:2023:872, punto 33 e giurisprudenza citata).
37
In più, le domande di liquidazione delle spese presentate dall’interveniente nelle due cause riunite sono esattamente identiche.
38
Date tali circostanze, occorre osservare che l’importo forfettario totale degli onorari di avvocato di EUR 6 000 è eccessivo. Occorre determinare l’importo degli onorari di avvocato ripetibili relativi ai presenti procedimenti di liquidazione delle spese in via equitativa in EUR 2 400 per le due cause.
[OSCURATO:PERSONA] esborsi e sull
’
IVA
39
L’interveniente chiede il rimborso dell’importo corrispondente al 15% del totale degli onorari di avvocato a titolo di «spese generali», dell’importo di EUR 1 093,78 a titolo di «spese imponibili», dell’importo corrispondente al 4% di tali onorari e di tali spese a titolo di contributo alla CPA nonché dell’IVA che le è stata fatturata.
40
Per quanto riguarda le «spese generali» pari all’importo di EUR 2 250 per i procedimenti principali e di EUR 900 per i presenti procedimenti, l’interveniente sostiene che la determinazione di tali spese risulta dalla normativa nazionale italiana.
41
A tal riguardo, occorre sottolineare che spese di segreteria, di dattilografia, di corrispondenza e di telefonia sono riconosciute quali spese ripetibili nei limiti in cui appaiono debitamente giustificate e calcolate in maniera ragionevole (ordinanze del 2 giugno 2009, Sison/Consiglio, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, punto 51, e del 25 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑383/03 DEP, non pubblicata, EU:T:2009:466, punto 54).
42
Nel caso di specie, l’importo delle «spese generali» richieste dall’interveniente risulta dall’applicazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
43
Ne consegue che l’importo di EUR 2 610, corrispondente al 15% dell’importo degli onorari di avvocato determinato dal Tribunale ai precedenti punti 33 e 38, può essere considerato ripetibile nel caso di specie a titolo di «spese generali».
44
Per quanto riguarda le «spese imponibili» pari all’importo di EUR 1 093,78, l’interveniente sostiene che si tratta delle spese sostenute per i voli di andata e ritorno tra Milano e Lussemburgo, l’alloggio a Lussemburgo, i trasporti in taxi da e verso gli aeroporti o per recarsi al Tribunale nonché i pasti consumati durante il viaggio. Tali spese sono attestate da documenti giustificativi.
45
Come risulta da tali documenti giustificativi, dette spese sono direttamente connesse alla partecipazione dell’interveniente alle udienze di discussione. Occorre quindi considerare l’intero importo di EUR 1 093,78 come spese ripetibili.
46
Per quanto riguarda gli importi fatturati a titolo della CPA, occorre sottolineare che tali importi sono dovuti a titolo di contributo alla cassa di previdenza degli avvocati e sono di conseguenza spese ripetibili [v., in tal senso, ordinanze del 20 maggio 2022, Moi/Parlamento, T‑17/19 DEP, non pubblicata, EU:T:2022:352, punto 87, e del 23 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Radiatore per riscaldamento), T‑380/20 DEP, non pubblicata, EU:T:2024:39, punto 59].
47
Ne consegue che l’importo di EUR 844,15, corrispondente al 4% dell’importo degli onorari di avvocato, delle spese generali e delle spese imponibili, determinato dal Tribunale ai precedenti punti 33, 38, 43 e 44, può essere considerato ripetibile nel caso di specie a titolo di contributo alla CPA.
48
Per quanto riguarda gli importi fatturati a titolo di IVA, occorre rilevare che, qualora una persona fisica o giuridica sia soggetta all’IVA, essa ha il diritto di ripetere presso le autorità tributarie l’IVA pagata sui beni e sui servizi che acquista. L’IVA non rappresenta quindi una spesa per essa, cosicché gli importi pagati a titolo di tale imposta non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle spese ripetibili. Pertanto, l’importo richiesto a titolo di IVA è considerato facente parte delle spese ripetibili soltanto qualora la persona fisica o giuridica che richiede tale importo dimostri di non essere soggetta all’IVA [v., in tal senso, ordinanza del 29 giugno 2015, Reber/UAMI – Klusmeier ([OSCURATO:PERSONA] PREMIUM), T‑530/10 DEP, non pubblicata, EU:T:2015:482, punto 51 e giurisprudenza citata].
49
Ebbene, poiché l’interveniente non ha fornito alcuna informazione al riguardo, l’importo relativo all’IVA non fa parte, nel caso di specie, delle spese ripetibili.
Sul
preteso
comportamento abusivo se non anche vessatorio dell
’
interveniente
50
A sostegno delle sue conclusioni, volte, in sostanza, a che il Tribunale riduca gli importi richiesti dall’interveniente a titolo di spese ripetibili, la ricorrente chiede che il Tribunale tenga conto del preteso comportamento abusivo se non anche vessatorio dell’interveniente, ai sensi dell’articolo 135 del regolamento di procedura.
51
Tale motivo deve essere respinto in quanto inoperante.
52
Infatti, sebbene il carattere abusivo del comportamento di una parte sia rilevante ai fini della ripartizione delle spese disposta dal Tribunale nella sentenza o nell’ordinanza che definisce la causa, conformemente all’articolo 135 del regolamento di procedura, tale carattere è, invece, privo di rilevanza nella fase della liquidazione delle spese, effettuata dal Tribunale ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del medesimo regolamento, dato che il procedimento di liquidazione è un procedimento oggettivo, il cui scopo è la determinazione delle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento.
53
Tenuto conto di tutto quanto precede, l’importo delle spese ripetibili dall’interveniente è determinato in EUR 21 947,93, comprendente EUR 17 400 a titolo di onorari di avvocato, maggiorati del 15% a titolo di «spese generali», ossia EUR 2 610, e del 4% a titolo di contributo alla CPA, ossia EUR 844,15 nonché le spese di viaggio e di soggiorno per un importo di EUR 1 093,78.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
ordina:
L’importo totale delle spese che la Kartroi LLC deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] è determinato in EUR 21 947,93.
Lussemburgo, 3 agosto 2026
Il cancelliere
Il presidente
V. [OSCURATO:PERSONA]
K. Kecsmár
*
Lingua processuale: l’italiano.