CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6137-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6137/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4894/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2016 R.G.N. 3954/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un verbale di accertamento emesso dalla fondazione Enasarco e avente ad oggetto contributi dovuti in forza di contratti di agenzia conclusi dalla società con varie ditte. Riteneva la Corte che i rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le altre ditte fossero in realtà d a ricondurre a contratti di procacciamento d’affari, non essendo stata raggiunta prova di un obbligo giuridico, da parte di queste ultime, di svolgere attività promozionale per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. Le lettere di incarico firmate non dimostravano la sussistenza di tale obbligo assunto dai collaboratori. Inoltre, l’Enasarco aveva basato l’accertamento su prove documentali (fatture, lettere di incarico) ma nessun accertamento era stato effettuato sulle concrete modalità di svolgimento dei rapporti tra le parti e sulla loro riconducibilità al contratto d’agenzia. Avverso la sentenza,la fondazione Enasarco ricorre per tre motiviillustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso , fondazione Enasarco deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742, 1743, 1746, 1748, 1750. La Corte non avrebbe considerato il requisito della stabilità e continuità dell’attività svolta dai collaboratori, incompatibile con la collaborazione meramente episodica propria del procacciamento d’affari. L’occasionalità, del resto, era esclusa alla luce dell’art. 61, co.2 d. lgs. n.276/03 essendosi generato un reddito per i collaboratori assai superiore a €5000 annui. Con il secondo motivo di ricorso, l’Enasarco deduce violazione dell’art. 1362 c.c., in quanto il testo delle lettere di incarico, ove correttamente interpretato, lasciava emergere l’esistenza di un rapporto continuativo e stabile, tipico del contratto di agenzia. Con il terzo motivo di ricorso, l’Enasarco deduce violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato sul secondo motivo d’appello ove si criticava la sentenza di primo grado per il mancato uso delle presunzioni, in forza di elementi indiziari idonei a dimostrare l’esistenza di contratti di agenzia. Il primo motivo è inammissibile. Sebbene rubricato come violazione di legge, esso in realtà tende a riesaminare i fatti desumibili dagli elementi probatori invocati dalla ricorrente, al fine di ricavare dagli stessi, in contrasto con la valutazione compiuta dalla Corte d’appello, la presenza di contratti di agenzia. La Corte infatti non ha violato alcuna norma di diritto, riconoscendo, come ammette il motivo, che il contratto di agenzia richiede l’obbligo giuridico assunto dall’agente di promuovere attività promozionale per il preponente, nell’ambito di un rapporto stabile e continuativo. La Corte ha invece concluso– come già il giudice di primo grado –che gli elementi probatori addotti dall’Enasarco non lasciavano emergere la presenza del menzionato obbligo giuridico: nonle lettere d’incarico e nemmeno l e fatture, considerata anche l’assenza di un obbligo reciproco di esclusiva tra le parti. Ora,di fronte a tale accertamento in fatto, il motivo non si incarica di addurre alcun fatto decisivo che sia stato omesso e sottoposto al contraddittorio delle parti, secondo quando richiesto dall’art. 360, co.1, n.5 c.p.c., risultando pertanto inammissibile. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Vi è infatti difetto di autosufficienza, laddove il motivo non indica specificamente quale fosse il contenuto delle lettere di incarico su cui esso si fonda. Inoltre, esso appare generico laddove non precisa in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo la censura di violazione dell’art.1362 c.c. risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.9461/21, Cass.28319/17) . Oltre a ciò, il motivo appare estraneo alla ratio decidendi della pronuncia, la quale s’appunta sull’inesistenza di un obbligo giuridico in capo alle ditte di promuovere affari per la [OSCURATO:SOCIETA]., laddove il motivo si focalizza sull’interpretazione, asseritamente conforme all’art.1362 c.c., capace di far emergere la stabilità e continuità del rapporto. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha tenuto conto delle censure svolte dall’atto d’appello, compresa quella relativa alla doverosa applicazione dell’art. 2729 c.c.: a p.3 della sentenza si dice infatti che l’appello dell’Enasarco era basato sull’errata valutazione delle prove acquisite “anche in applicazione dell’art. 2729 c.c.”. In luogo dell’omessa pronuncia, si ha invece che la Corte respinsel’appello nel suo complesso, escludendo la presenza di elementi indiziari capaci di fondare, per presunzioni